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"Siamo stati inadempienti in alcuni impegni, e' giunto il momento di onorarli" - Luther King



Diritto societario    

Appello ai risparmiatori

L'articolo affronta le varie forme di obbligazioni e s'interroga su cosa giuridicamente possono fare i risparmiatori coinvolti nel crack della Parmalat
05.03.2004 - pag. 27652 print in pdf print on web

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Nell’ambito del crack della Parmalat un danno molto grosso ne è derivato ai risparmiatori. Sono centinaia di migliaia di persone che hanno investito i propri risparmi in obbligazioni e azioni Parmalat. A questo punto è necessario procedere ad una analisi dettagliata di cosa siano le obbligazioni e specie i bond, delle azioni, delle problematiche connesse ed in più vedere quali possibili strade possano essere intraprese per la tutela dei risparmiatori.

Le obbligazioni sono strumenti finanziari incorporati normalmente in titoli di credito negoziabili che rappresentano frazioni indivisibili di un prestito erogato agli obbligazionisti dalla società emittente, di uguale valore nominale per ciascuna emissione.

Per la società emittente sono un mezzo per raccogliere i finanziamenti necessari alla gestione dell’impresa, alternativo al collocamento delle azioni o ai finanziamenti bancari.

Per i sottoscrittori sono un prestito fatto alla società, a fronte del quale essa s’impegna a pagare loro un interesse o un altro tipo di remunerazione e si obbliga alla restituzione del capitale prestato sulla base del regolamento prefissato. Una volta effettuato il rimborso l’obbligazione si estingue.

Possiamo individuare due categorie generali di obbligazioni rappresentate da titoli: quelle nominative in cui il certificato contiene le indicazioni relative al possessore dell’obbligazione ed esso circola in modo complesso e con la formalità della doppia annotazione del trasferimento sul titolo e sul libro delle obbligazioni.

Poi ci sono le obbligazioni al portatore il cui certificato non deve indicare le generalità del possessore. Queste obbligazioni circolano più facilmente e tutti i diritti inerenti al titolo possono essere esercitati dal loro possessore. L’obbligazione dura il tempo che dura il prestito o può variare in base al predeterminato piano delle estrazioni periodiche e non può essere quindi a tempo indeterminato. La data d’inizio può essere considerata quella decisa con la delibera di emissione e riportata sul certificato obbligazionario.

L’obbligazione si materializza in un titolo cartaceo, il certificato obbligazionario, rappresentativo di una o più obbligazioni. Esso deve riportare: la denominazione, oggetto, sede della società emittente, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è trascritta, il capitale sociale versato ed esistente al momento dell’emissione del prestito, la data di deliberazione dell’emissione del prestito e il numero dell’iscrizione nel registro delle imprese, le caratteristiche del prestito e quindi l’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ognuna, il tasso d’interesse, le modalità di pagamento e di rimborso, le eventuali garanzie che assistono il prestito obbligazionario.

Oltre a questi elementi possono essere presenti altre indicazioni quali il piano di ammortamento del prestito, evidenziando il numero dei titoli rimborsabili periodicamente e il loro valore, le modalità per la riscossione degli interessi e per il rimborso del capitale, gli eventuali premi, il numero delle obbligazioni incorporate nel titolo, in caso di raggruppamento, il trattamento fiscale, le modalità per l’eventuale rimborso anticipato, durata del titolo o del prestito obbligazionario.

Sarebbe necessario l’inserimento della firma degli amministratori anche se non è obbligatorio.

Per questioni pratiche più obbligazioni possono essere raggruppate in un unico certificato ed essere a taglio fisso quando incorporano un numero predeterminato ed arrotondato di obbligazioni e a taglio variabile quando incorporano un numero qualsiasi di obbligazioni e possono essere diverse le une dalle altre.

Il codice civile prevede solo due tipi di obbligazioni: quelle ordinarie, che attribuiscono al possessore il diritto al pagamento periodico di un interesse ad un tasso fisso ed il diritto al rimborso del valore nominale delle obbligazioni in base ad un piano di ammortamento prefissato e quelle convertibili in azioni.

Per quanto riguarda il primo tipo poi vi possono essere varie forme di obbligazioni:

1. obbligazioni a premio

Attribuiscono ad alcuni dei possessori dei titoli, individuati con un sistema di sorteggio, di lotteria o con sistema equivalente, alcune utilità in denaro o in natura(premi), insieme o in alternativa alla corresponsione dell’interesse.

I premi possono essere di tre tipi: di emissione, costituiti dalla differenza positiva tra il prezzo di emissione dell’obbligazione ed il suo valore nominale, di interesse, che incrementa il rendimento effettivo del titolo aumentando il tasso d’interesse o fornendo facilitazioni e servizi vari agli obbligazionisti e di rimborso, costituito dalla differenza tra valore nominale dell’obbligazione e maggiore importo rimborsato alla scadenza.

2. Obbligazioni con warrant

Il warrant è un buono di sottoscrizione o acquisto di azioni autonomamente negoziabile, incorporato in una cedola che costituisce l’appendice del titolo obbligazionario. L’esercizio del diritto deve avvenire entro un arco di tempo prefissato e ad un prezzo determinato e può essere relativo all’acquisto di azioni della società emittente o di altre società, ma egli resta comunque creditore per le obbligazioni possedute.Il possessore di warrant deve pagare in sede di esercizio dell’opzione, il prezzo di esercizio per le azioni offerte in opzione il cui valore è pari al valore nominale delle azioni sottoscritte.

Il warrant può essere: scindibile dal titolo obbligazionario, per cui esso è liberamente negoziabile separatamente dall’obbligazione, sotto forma di cedola al portatore;

inscindibile dal titolo obbligazionario, per cui l’obbligazione e il warrant sono trasferibili secondo le regole relative alla cessione del contratto. Se tutti gli elementi del contratto di opzione risultano da un documento contenente la clausola all’ordine, la girata del documento determina la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

Come già detto, l’opzione di sottoscrizione, ha ad oggetto la sottoscrizione di azioni di futura emissione della stessa società emittente le obbligazioni, per cui l’assemblea straordinaria aumenta il capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni.

Azioni di società diverse per cui si ha un procedimento indiretto di conversione, si risolve così il rapporto di mutuo (credito) con la società originaria e l’obbligazionista diventa socio della società terza.

3. Obbligazioni indicizzate

Si tratta di obbligazioni in cui gli interessi o il valore di rimborso sono legati a parametri ed indici di varia natura, quali quelli nazionali legati a beni reali (indici istat dei prezzi al consumo), nazionali legati al mondo finanziario (rendimento lordo dei titoli emessi dagli istituti di credito mobiliare, il rendimento medio di un paniere di titoli), nazionali di natura monetaria (es. il tasso interbancario, il prime rate, il rendimento medio dei titoli di stato),

esteri di natura finanziaria ( obbligazioni con indicizzazione valutaria ancorata all’euro).

Le obbligazioni indicizzate a sua volta possono essere a tasso variabile, quelle che offrono all’investitore un rendimento indicizzato,

a rimborso indicizzato che assicurano un valore di rimborso del titolo alla scadenza legato a qualche parametro finanziario; a indicizzazione mista, che sono una combinazione dei suddetti meccanismi di variabilità.

Tra le obbligazioni indicizzate troviamo i drop-lock bonds, i quali garantiscono comunque un tasso minimo di rendimento.

I primi interessi maturano semestralmente secondo tassi di interessi correnti sui mercati finanziari. Dopo gli interessi variano secondo un indicatore rappresentativo del rendimento delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito, se l’indicatore scende sotto il livello minimo garantito dal regolamento, il prestito diventa a tasso fisso.

4. Obbligazioni a reddito variabile

Le obbligazioni (ordinarie o indicizzate) attribuiscono al portatore un reddito che dipende dal risultato dell’andamento della gestione sociale, non un reddito fisso.

5. Obbligazioni valutarie

Sono quelle obbligazioni emesse in valuta tra queste rientrano:

1. le euro obbligazioni, ossia i titoli emessi in valute europee, i più frequenti sono le obbligazioni a tasso fisso (fixed rate bonds) che prevedono l’applicazione di un interesse prefissato e costante per la durata del prestito e quelle a tasso variabile (floating rate bonds), il cui tasso d’interesse è ancorato a predeterminati parametri;

2. i dual currency, in valuta estera in cui gli interessi sono calcolati su una valuta base o su un’altra di riferimento, mentre il rimborso può avvenire con la valuta di riferimento o con un’altra in base all’andamento del cambio;

3. le obbligazioni a premio ( index bonds) con tasso d’interesse fisso e con la previsione di un premio sul capitale di rimborso per il caso in cui il parametro finanziario considerato (legato agli indici delle borse europee) risulti positivo.

6. Obbligazioni senza cedole o zero coupon bond

Qui gli interessi non vengono corrisposti periodicamente ma alla scadenza del titolo. Il rendimento di questa obbligazione sta nella differenza tra il prezzo di emissione versato dai sottoscrittori dei titoli che è inferiore al valore nominale delle obbligazioni e l’ammontare del rimborso che, oltre al capitale, comprende gli interessi capitalizzati.

7. Obbligazioni partecipanti.

Questo tipo di obbligazioni riconosce all’obbligazionista oltre alla corresponsione di un interesse base, una partecipazione agli utili di bilancio della società quando questi superino un certo limite, preventivamente stabilito.

Ai sensi dell’articolo 2410 cc la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata:

1)quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;

2)quando l’eccedenza dell’importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l’ammortamento delle relative obbligazioni, fino all’estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.

Generalmente quando si emettono obbligazioni va aumentato il capitale sociale per un importo corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

Le spa possono ancora emettere obbligazioni che riconoscono ai loro titolari il diritto di domandare la conversione delle obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta), tramite la conversione in azioni proprie ma non ancora emesse. E’ l’ipotesi più frequente e l’aumento del capitale è richiesto proprio per coprire il fabbisogno di azioni promesse in conversione. Altra modalità è la conversione di azioni proprie già emesse ed integralmente liberate. Ed in questo caso le azioni offerte in conversione vanno detenute in portafoglio, o acquistate sul mercato nel rispetto delle regole sull’acquisto di azioni proprie e senza l’aumento del capitale. Altra modalità è la conversione delle obbligazioni in azioni proprie sottoscritte da un terzo. Così la banca o un altro ente finanziatore sottoscrive tutte le azioni emesse in sede di aumento del capitale a servizio dell’emissione delle obbligazioni convertibili, impegnandosi a tenerle a disposizione di chi opterà per la conversione.

Ci può essere anche una conversione indiretta, offrendo in conversione quindi azioni di una società terza (ad esempio una società controllata), possedute o meno in portafoglio. Nel primo caso non si ha l’obbligo dell’aumento di capitale, in sede di emissione del prestito. Per cui si ha un accordo dell’emittente con la società terza, anche se questa è estranea al rapporto tra emittente e obbligazionista, e siano rispettati gli obblighi assunti. Nel secondo caso la società che emette obbligazioni convertibili sottoscrive l’aumento di capitale che l’altra società ha deliberato e ha riservato espressamente alla conversione degli obbligazionisti della società emittente. A questo punto la società emittente ritira le azioni offerte dall’altra società e costituisce una gestione speciale per cui si obbliga a non alienarle, né a vincolarle, finchè i sottoscrittori non abbiano esercitato la conversione.

Altra cosa possibile è che le due società concludano un accordo per cui l’altra società mette a disposizione le proprie azioni agli obbligazionisti della emittente alle scadenze prefissate. Quindi questa società aumenta il proprio capitale, a servizio della conversione, non potendo mai revocare l’aumento e gli obbligazionisti possono fare richiesta di conversione.

Una volta affrontate le questioni di carattere teorico pensiamo a cosa possano fare i risparmiatori che hanno subito tali perdite.

Innanzitutto è ravvisabile una responsabilità degli amministratori ai sensi dell’articolo 2394 cc. “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società l’azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi.

2407 2 co. Cc

I sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le emissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. L’azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394 cc.

A questo punto ai risparmiatori spettano due strade:

- quella di fare una denuncia sia alla procura di Parma che di Milano, per poi costituirsi parte civile in seguito al rinvio a giudizio degli indagati e di conseguenza dovranno essere prodotti documenti giustificativi della qualità di azionista, obbligazionista, possessore dei bonds (fissati bollati e quanto altro).

- Potrebbe essere ciò un’iniziativa presa dal comitato a seconda dell’adesione avuta per cui è possibile intraprendere un’azione unitaria di costituzione di parte civile.

- Dal punto di vista fallimentare i risparmiatori potrebbero presentare istanza di ammissione al passivo.

Altra prospettiva è quella nei confronti delle banche che hanno venduto i bonds.

Le banche avendo avuto degli ingenti crediti nei confronti della Parmalat hanno pensato bene di trasferire la loro posizione nei confronti degli ignari risparmiatori.

Hanno così non rispettato quanto emerge dall’art. 21 del d.lgs n. 58 del 24 febbraio 1988 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), in base al quale nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori i soggetti abilitati, come nella specie le banche, devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti, ed operare in modo che essi siano sempre informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e di procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Ciò non è stato rispettato. Innanzitutto perché le banche non hanno fornito informazioni circa il rischio provocato dall’emissione delle obbligazioni e così hanno trasferito l’indebitamento nei confronti dei consumatori.

Non sono stati rispettati alcuni articoli del regolamento Consob n. 11522 del 1998.

Gli intermediari infatti non hanno agito in modo indipendente, ma in conflitto d’interessi.

Ciò che avrebbe potuto scagionarli era che l’investitore dopo essere stato debitamente informato avesse acconsentito espressamente per inscritto all’effettuazione dell’operazione.

Ai sensi dell’articolo 29 dopo, gli intermediari sono obbligati a non effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza, o dimensione, non essendo mai accaduto che venissero assunte informazioni circa la propensione al rischio, la capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente.

Tale responsabilità è di tipo risarcitorio per cui nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Il contratto poi potrebbe essere annullabile per conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1394 cc.

“Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.

La maggior parte delle banche infatti ha agito in nome e per conto del consumatore nell’acquisto delle obbligazioni in questione, nella custodia ed amministrazione delle medesime, sebbene il gruppo bancario, a cui essa apparteneva, fosse creditore della Parmalat ed avesse indotto la medesima all’emissione delle obbligazioni in questione.


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05.03.2004 Lo Re Vincenza

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