Segui via: Newsletter - Telegram
 

"I giovani vanno ascoltati prima che giudicati" - Nicolò Govoni, 3.6.2023



Contributo unificato    

Contributo unificato. Procedimenti esecutivi.

Nota del 14-01-2004 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I
22.01.2004 - pag. 27428 print in pdf print on web

&

 
A tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
OGGETTO : Contributo unificato. Procedimenti esecutivi.
 

Con riferimento alla problematica in oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti sulle problematiche di seguito indicate.


DIFFERIMENTO DELLA VENDITA. E' stato chiesto di conoscere se nella procedura esecutiva il rinvio delle istanze di vendita a richiesta della parte debba essere assoggettato al pagamento delle maggiori spese cagionate dal rinvio; ciò in quanto lo stesso comporta una ripetizione della attività di cancelleria necessaria per la vendita stessa (bandi, avvisi, attività dell'UNEP), analoga a quella posta in essere dopo l'iniziale istanza ex art. 529 o 567 c.p.c. per la quale va corrisposto il contributo unificato.
In merito, deve rilevarsi che nel caso in cui il rinvio sia determinato da un legittimo ed imprevisto impedimento appare corretto affermare che le maggiori spese devono ritenersi assorbite nel contributo unificato; ciò, anche nell'ipotesi in cui il rinvio della vendita sia disposto dal giudice su richiesta delle parti e sia riconducibile, quindi, ad un interesse di queste ultime.
Invero, deve ritenersi che le spese nascenti dal differimento della vendita (diritti di copia, spese per le notificazioni) - seppure concesso ad istanza di parte - debbano, comunque, essere viste nella logica riformatrice del contributo unificato e così fatte rientrare nell'importo pagato al momento della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione.
A conforto di siffatta interpretazione si richiama quanto previsto nella relazione all'art. 9 della legge n. 488/99 (istitutiva del contributo unificato) dove è detto che, in effetti, il nuovo regime "risponde ad una impostazione profondamente innovativa, prevedendo non più tanti adempimenti parziali quanti sono gli incombenti o gli adempimenti del procedimento, ciascuno dovuto in momenti ed a titoli diversi…" ma "piuttosto l'anticipazione al momento di avvio del procedimento del versamento di un'unica somma calcolata in modo forfettario…destinata ad assorbire ogni altra prestazione fino alla conclusione del procedimento ed indipendentemente dal numero degli atti". Ancora, il nuovo sistema "mira non tanto ad alterare il saldo complessivo del gettito, tributario e non, derivante dal settore giurisdizionale, ma piuttosto a mutarne radicalmente le modalità di prelievo, in chiave sostanzialmente di semplificazione".
La ratio della nuova normativa, pertanto, induce a ritenere che nessun pagamento aggiuntivo possa essere richiesto per il rinvio delle vendite concesso dal giudice ad istanza di parte.

OMESSA COSTITUZIONE DEL CREDITORE NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Sul presupposto che l'attuale disciplina non consente il versamento dei diritti di cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario nel momento del deposito in tribunale del pignoramento (art. 543 c.p.c.) - come in precedenza era stabilito dalla circolare ministeriale dell'allora Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni n. 1/97 - è stato chiesto di conoscere se l'omessa costituzione del creditore provochi comunque l'impossibilità del recupero delle spese sostenute.
A tale quesito deve rispondersi positivamente sulla base di quanto in precedenza osservato sulla ratio e sugli effetti della nuova normativa.

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CON CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE ESEGUITA E RICORSO PER L'ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO PER L'INATTIVITA' DELLE PARTI (EX ART. 630 e 631 C.P.C.) Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla necessità del pagamento del contributo unificato per tali tipi di ricorsi nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita.
In merito, in considerazione del fatto che la legge istitutiva del contributo unificato ha previsto, relativamente ai procedimenti esecutivi, il pagamento del contributo unificato solo al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita (art. 14, comma 1 T.U.), non si ritiene dovuto per tali procedimenti alcun contributo. Né può sostenersi che per tali procedimenti debba essere pagato il contributo relativo ai procedimenti in camera di consiglio pari ad euro 62 (art. 13 lett. a) T.U.) limitato, appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del c.p.c. I procedimenti in questione, invece, come noto, sono disciplinati nel libro III del c.p.c. relativo al processo di esecuzione.
Per quel che concerne le spese di notifica e l'imposta di bollo si osserva quanto segue.
Nel caso in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo, deve sentire le parti (art. 485 c.p.c.), come disposto dall'art. 172 disp. att. c.p.c. La comunicazione del decreto che fissa l'udienza, alla quale devono intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore, deve essere comunicato a cura della cancelleria (art. 485, comma 2 c.p.c.); conseguentemente non si ritiene che possano porsi a carico delle parti le spese per la notifica dello stesso.
Si ritiene invece dovuta l'imposta di bollo sull'istanza in quanto trattasi di un procedimento non sottoposto al pagamento del contributo unificato (ex art. 18 T.U.).

ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO. E' stato chiesto di conoscere se debba essere pagato il contributo unificato nell'ipotesi di deposito dell'istanza ex art. 495 c.p.c., intesa ad ottenere dal giudice dell'esecuzione la fissazione dell'udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate.
In merito, deve rispondersi negativamente nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento, bensì si inserisce nella procedura esecutiva già in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato.
Se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione deve ugualmente ritenersi che la stessa sia esente dal pagamento del contributo per gli stessi motivi indicati sub 3).
Per ciò che concerne le spese di notificazione valgono sempre le medesime considerazioni svolte al punto 3). Infatti, poiché il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti in udienza prima di determinare la somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve fissare (non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione) l'udienza (art. 495, comma 3 c.p.c.) ed il relativo decreto deve essere comunicato alle parti dal cancelliere (art. 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte dell'istante le spese per la notificazione dei biglietti di cancelleria.
Si ritiene, invece, dovuta l'imposta di bollo sull'istanza trattandosi di procedimento non soggetto al pagamento del contributo unificato (ex art. 18 T.U.).

ISTANZE PER LA RESTITUZIONE DEI TITOLI NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARI ED IMMOBILIARI E NELL'IPOTESI DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO EX ART. 497 C.P.C. E' stato chiesto di conoscere se, nell'ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intenda rinunciare agli atti del procedimento esecutivo facendo istanza di restituzione del titolo prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita, o nell'ipotesi di decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c., la domanda sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato.
A tale quesito deve rispondersi negativamente. Tali istanze, infatti, anche se presentate prima dell'istanza di assegnazione o vendita dei beni, non danno luogo ad un'autonoma attività processuale che giustifichi il pagamento del contributo.
Si ritiene, tuttavia, dovuta l'imposta di bollo in quanto non dovuto il contributo unificato (ex art. 18 T.U.).


Tutto quanto sopra esposto, si prega la S.V. di voler diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCESCO MELE


Condividi su Facebook

22.01.2004 Spataro

Giustizia.it

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"I giovani vanno ascoltati prima che giudicati" - Nicolò Govoni, 3.6.2023








innovare l'informatica e il diritto


per la pace