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Interessi    

Interessi scaturenti da una sentenza esecutiva di condanna: commento, massima e sentenza per esteso CASS - Cass., sez. I, 21-04-1999, 3944/1999

Interessi scaturenti da una sentenza esecutiva di condanna: commento, massima ...
29.11.2001 - pag. 23786 print in pdf print on web

I

Interessi
Gli interessi scaturenti da una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di una somma di danaro (nella specie, per spese, diritti ed onorari di lite) hanno natura corrispettiva, essendo prodotti di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1224 c.c., da un credito liquido ed esigibile di somme di danaro; essi, alla pari di quelli moratori dell'art. 1224 c.c., costituiscono uno strumento diretto alla reintegrazione del patrimonio del creditore rispetto alla perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva della somma oggetto del credito, in base alla presunzione di naturale fecondità del danaro, e, quindi, a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio, decorrono anche nei confronti dello stato.
CASS - Cass., sez. I, 21-04-1999, 3944/1999
Pres. Sensale, Est. Spirito, P. M. Giacalone (conf.)
Min. int. — Travaglini
Cassa Giudice di pace Rieti, 26 aprile 1996
c.c., 1224
c.c., 1282
r. d. 18-11-1923 2440/1923, 54
r. d. 18-11-1923 2440/1923, 63
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 9 settembre 1995, il Giudice di pace di Rieti ingiunse al Ministero dell'Interno di pagare all'avv. Travaglini somme di danaro (L. 67.100 e L. 86.000) a titolo di interessi corrispettivi maturati su spese, diritti ed onorari tardivamente corrispostigli (cinque mesi dopo la notifica del precetto) dall'Amministrazione, soccombente in una controversia innanzi al pretore del lavoro nella quale il menzionato professionista s'era dichiarato distrattore delle spese.
Il Ministero propose opposizione al decreto ingiuntivo, la quale fu respinta dal medesimo Giudice con la sentenza ora impugnata per cassazione dal Ministero stesso, che svolge due motivi. Il Travaglini non s'è costituito in questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il giudice di merito ha sostenuto che la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, contenuta nella sentenza pretorile passata in giudicato, presupponeva un credito liquido ed esigibile ed autorizzava l'avv. Travaglini a pretendere gli interessi, ai sensi dell'art. 1282 c.c. Ha, poi, aggiunto, che "il riferimento all'art. 1183 c.c. ed alla necessità di un termine necessario connesso alla prolungata esecuzione delle procedure di erogazione delle spese pubbliche appare inadeguato in quanto non si ritiene la norma applicabile al caso di specie".
Nel primo motivo di ricorso, il Ministero - lamentando la violazione degli artt. 270 del R.D. n. 827 del 1924, 54 e 63 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - sostiene che nei confronti dello Stato non possono decorrere interessi fino all'emanazione del titolo di spesa, con le modalità previste dalle leggi di contabilità; principio, questo, derogabile per i soli interessi moratori, ma operante per quelli corrispettivi e costituente espressione del più generale principio contenuto nell'art. 1183 c.c., con riferimento al limite della normale tollerabilità nel ritardo dell'adempimento.
Il motivo è infondato e va respinto.
Gli interessi oggetto della controversia in esame (scaturenti da una sentenza esecutiva di condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite) hanno pacifica natura corrispettiva, essendo prodotti di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., da un credito liquido ed esigibile di somme di danaro. E' indiscusso che essi, alla pari di quelli moratori dell'art. 1224 c.c., costituiscono uno strumento diretto alla reintegrazione del patrimonio del creditore rispetto alla perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva della somma oggetto del credito, in base alla presunzione di naturale fecondità del danaro e, quindi, a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio (tra le varie, cfr. Cass. 16 aprile 1991, n. 4035).
Nella specie, la liquidità e l'esigibilità derivano come effetti della sentenza pretorile di condanna, una volta divenuta essa esecutiva, e l'Amministrazione soccombente era tenuta al pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma oggetto della condanna, per tutto il periodo di ritardato pagamento.
Assolutamente non pertinente al caso in esame è il principio (e la relativa giurisprudenza) citato dal ricorrente Ministero con riguardo alla decorrenza degli interessi corrispettivi, nei confronti dello Stato, solo dal momento dell'emanazione del titolo di spesa, con le modalità stabilite dalle menzionate leggi di contabilità. Principio, questo, indiscusso in relazione ai casi in cui la liquidità e l'esigibilità dei crediti nei confronti dello Stato deriva dalla sua esplicita assunzione dell'impegno di spesa, che le leggi sulla contabilità collegano, appunto, all'emanazione del relativo titolo. Diverso è, invece, il caso che ci riguarda, in cui, come s'è detto in precedenza, la liquidità e l'esigibilità del credito sono derivate dal diverso ed autonomo titolo costituito dalla sentenza pretorile di condanna esecutiva.
Altrettanto estraneo alla fattispecie è il riferimento all'art. 1183 c.c., che riguarda i casi in cui il tempo dell'adempimento sia indeterminato (primo comma) o sia rimesso alla volontà di una delle parti del rapporto obbligatorio (secondo comma).
2) Già nel giudizio di opposizione l'Amministrazione aveva lamentato la violazione del "ne bis in idem", sostenendo che il professionista avrebbe potuto agire per gli interessi in via esecutiva, sulla base della sentenza pretorile che la condannava alle spese di causa, senza ricorrere al procedimento monitorio. Il giudice ha dichiarato infondata la questione, sul presupposto che l'avv. Travaglini "non ha chiesto l'integrazione del titolo emesso dal pretore ma esclusivamente l'emissione di un diverso, nuovo ed unico possibile provvedimento poiché la sentenza pretorile noti legittimava la richiesta di pagamento degli interessi ma solo quella di pagamento delle spese nell'importo liquidato".
Il Ministero, nel secondo motivo di ricorso - nel quale viene lamentata la violazione degli artt. 100 c.p.c e 1282 c.c. - ripropone la questione, sostenendo che, a norma dell'ultima disposizione citata, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, sicché la condanna al pagamento delle spese legali costituisce essa stessa titolo esecutivo anche per la riscossione degli interessi corrispettivi scaturenti da quella stessa condanna, senza necessità di un nuovo giudizio di cognizione (quale, appunto, il decreto ingiuntivo).
Il motivo è fondato e va accolto.
Desumendola dall'espressione letterale del primo comma dell'art. 1282 c.c. ("...producono interessi di pieno diritto..."), dottrina e giurisprudenza affermano la natura accessoria del diritto agli interessi sui crediti liquidi ed esigibili, evidenziando la diversità tra la relativa statuizione e quella avente ad oggetto il risarcimento del maggior danno correlato al deprezzamento della moneta, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. La prima non richiede un'apposita indagine, diversa da quella relativa all'accertamento del credito vantato, ed il giudice, siccome gli interessi corrispettivi fanno naturalmente parte del credito stesso, può attribuirli d'ufficio, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione nel caso in cui non vi sia una specifica domanda della parte (Cass. 5 dicembre 1994, n. 10433; 22 novembre 1979, n. 6083; 17 febbraio 1979, n. 1058). La statuizione sul maggior danno presuppone, invece, una domanda autonoma, fondata su una propria, diversa "causa petendi" (colpa del debitore, esistenza in concreto del maggior danno), che richiede una diversa indagine di fatto (Cass. 24 aprile 1993, n. 4829), sicché il giudice che attribuisce gli interessi moratori non espressamente richiesti incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. 25 gennaio 1978, n. 336).
Non va, peraltro, sottaciuto che la menzionata accessorietà ha efficacia anche in tema di giurisdizione, laddove si afferma, in tema di rapporto di lavoro pubblico o di crediti pensionistici, che la domanda relativa agli interessi corrispettivi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo o contabile, mentre quella relativa al maggior danno appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario (tra le varie, cfr. Cass. sez. un. 23 giugno 1993, n. 6952; sez. un. 8 luglio 1993, n. 7478).
Dalla natura accessoria del credito per interessi corrispettivi discende, dunque, che lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di somma pecuniaria autorizza il creditore ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale. Sicché, il creditore stesso è privo dell'interesse (indispensabile per proporre una domanda, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.) a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire detti interessi. Può, tutt'al più, riconoscersi l'interesse ad agire a chi dichiari di avere esigenza di conseguire il provvedimento monitorio al fine di iscrivere ipoteca.
Sbaglia, dunque, il giudice di merito quando afferma che, nella specie, il creditore, per ottenere gli interessi sulla condanna alle spese di lite, non poteva che chiedere un nuovo e diverso provvedimento: la stessa sentenza di condanna pretorile legittimava, infatti, l'avv. Travaglini a pretendere in via esecutiva gli interessi legali sulle spese, i diritti e gli onorari di lite, rendendo assolutamente inammissibile la sua domanda diretta ad ottenere il decreto ingiuntivo.
Una diversa soluzione, oltre ad essere contraria agli enunciati principi di diritto, condurrebbe, peraltro, all'incontrollabile proliferazione di

procedure analoghe a quella in esame, con evidente lesione del principio di economia processuale. A tal proposito basta, infatti, considerare che il giudice stesso, nell'emettere la sentenza attualmente impugnata, ha condannato l'Amministrazione a rifondere all'avv. Travaglini le somme relative alle spese, ai diritti ed agli onorari del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo (a sua volta emesso per gli interessi sulle spese del precedente procedimento), senza, però, specificamente provvedere in ordine agli interessi legali derivanti da un eventuale ritardo nel pagamento di quel capitale da parte del soccombente. Il che vuol dire che, in caso di ritardo del pagamento da parte del Ministero, il professionista, secondo la tesi sostenuta dal giudice di pace di Rieti, avrebbe potuto chiedere ed ottenere un nuovo decreto ingiuntivo in relazione agli interessi derivanti da quel ritardo e, così, all'infinito.
Decidendo nel merito (come consentito dall'art. 384 c.p.c.), la sentenza impugnata va, dunque, cassata, l'opposizione del Ministero va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato. Il Travaglini, siccome soccombente, subisce la condanna alle spese del giudizio di merito, mentre, l'omessa costituzione dell'intimato esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il icorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal Ministero dell'Interno avverso il decreto ingiuntivo (n. 123/95) emesso dal Giudice di pace di Rieti nei confronti del menzionato Ministero, in data 9 settembre 1995, e revoca il decreto ingiuntivo stesso. Condanna il Travaglini alle spese del giudizio di merito, che liquida in complessive L. 120.000 (centoventimila).
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Commento
GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DI CONDANNA E GLI INTERESSI.
La vicenda processuale concreta che ha condotto le parti fino al giudice di legittimità, permette a Cass. n. 3944/99 (rinvenibile sul CD: Foro 1987 – 1999 e Cass. Civile 1997-1999) di toccare un più alto punto di chiarimento sistematico per la soluzione già altre volte accolta: per effetto della sentenza di condanna che rende liquido ed esigibile il credito, gli interessi maturano di diritto ai sensi dell'art. 1282 c.c., e non occorrono ulteriori titoli esecutivi per trarne soddisfazione forzata dal patrimonio del debitore.
Commentando l'art. 510 c.p.c. la dottrina ha espresso il suo consenso, chiarendo che il ricavato dei beni espropriati viene distribuito a soddisfazione di quanto spetta ai creditori <<per capitale, interessi e spese>>, intendendosi per “capitale” il credito originario insieme agli interessi ed alle spese anteriori al precetto (o all'intervento), intendendosi per “interessi” quelli legali maturati <<dal precetto o dall'intervento fino al momento della distribuzione>>, intendendosi per “spese” quelle, anche legali, pertinenti al solo processo di esecuzione .
Se non si trova modo di smentire queste conclusioni, appare chiaro l'errore di cui è frutto l'abitudine frequentissima dei giudici di merito di confezionare la chiusura delle sentenze di condanna mediante la imposizione del pagamento degli interessi non solo in quanto già maturati (“dal dì del dovuto”) bensì anche quelli da maturare (“fino al saldo”).
Errore (non caduta di stile!) che viene commesso sempre senza darne una motivazione qualunque, come fosse ovvio soddisfare la uguale richiesta (non argomentata ma anche non contrastata) avanzata dal difensore che vince: quasi per concedere una protezione più solida al diritto della parte che è risultata aver ragione.
In effetti, però, l'attribuzione degli interessi “fino al saldo effettivo” impedisce il naturale effetto di capitalizzazione degli interessi connesso alla sentenza di condanna, e toglie al creditore che ha vinto una parte di quello che la legge gli attribuisce attraverso la stessa capitalizzazione.
Naturalmente, se alla condanna non segue il pagamento di quel credito ormai liquido ed esigibile (e comprensivo del capitale originario e degli interessi – o anche del maggior danno - maturati fino alla decisione di condanna), l'eventuale ulteriore maggior danno che il creditore venga a subire da questo ulteriore ritardo potrà ancora essere fatto valere ex art. 1224, 2° comma: ma questo non potrà avvenire direttamente attivando il titolo esecutivo già conseguito (che varrà soltanto a ricavare gli interessi che spettano ai sensi dell'art. 1282 c.c.), ma richiederà uno specifico giudizio di accertamento e condanna ulteriore.
Giovacchino Massetani


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