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Tribunale riconosce residenza a uomo in gravissime condizioni di saluteCOMUNICATO STAMPA Tribunale riconosce residenza a uomo in gravissime condizioni di salute Avvocato di strada: "Richiesta rifiutata tre volte per cortocircuito burocratico"
Indice generato dai software di IusOnDemand Tribunale di Latina riconosce residenza a uomo in gravissime condizioni di salute "La richiesta era stata rifiutata ben tre volte per cortocircuito burocratico" "Il Tribunale di Latina ha accolto la nostra richiesta e ha finalmente concesso la residenza anagrafica ad un nostro assistito in gravissime condizioni di salute. Finalmente potrà curarsi e potrà provare a ricostruirsi una vita". A darne notizia è l'Associazione Avvocato di strada ODV. "Nel gennaio 2025 il nostro assistito viene ritrovato in strada in condizioni gravissime, e senza documenti: è in stato semicosciente, non parla, non muove né le gambe né la mano destra e ha gravi escoriazioni sul viso. Non si capisce davvero come potesse stare in strada in quelle condizioni e come avesse fatto a sopravvivere". Ricorda così l'Avv. Emanuele Petracca, coordinatore di Avvocato di strada Latina e il legale che ha portato avanti la battaglia legale. "Le assistenti sociali che lo hanno seguito con estrema cura sin dall'inizio, riescono a farlo ricoverare in Ospedale, dove purtroppo gli vengono amputate le gambe e le falangi della mano destra e dove si scopre che ha una malattia autoimmune che si trasmette al tocco della pelle. Grazie all'aiuto della polizia la persona viene identificata: ha poco più di 40 anni, viene dall'India e si riesce subito a fargli ottenere il permesso di soggiorno per motivi di salute e un codice fiscale provvisorio. Però, per le cure successive di cui il nostro assistito avrebbe avuto bisogno (Ricovero in RSA, Progesi, Fisioterapia, etc) era evidente che sarebbe servita anche la residenza anagrafica nel Comune di Latina. Qui però - sottolinea Petracca - arrivano i primi intoppi". "Chiediamo ben tre volte la residenza anagrafica e per tre volte ci viene rifiutata. I mesi passano ma ci viene risposto che il permesso di soggiorno non è un documento di riconoscimento valido, anche se le generalità della persona sono state accertate dalla Polizia. Facciamo presente quanto sia paradossale quello che sta succedendo, - prosegue Petracca - ma il Comune per tutta risposta ci suggerisce di chiedere all'ambasciata indiana un passaporto per il nostro assistito. Una procedura senza possibilità di successo, sia per la situazione oggettiva dell'assistito, costretto in un letto, sia per le lentezze burocratiche e sia per l'impossibilità da parte dell'autorità diplomatica di reperire comunque un documento di riconoscimento che gli sarebbe servito per poter emettere un altro passaporto. "A questo punto, come già fatto in passato dalla nostra associazione in casi simili, proponiamo un ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc. Il Comune fortunatamente non si oppone al ricorso e in questo modo, si evita un altro simpatico impasse: il sindaco infatti nel frattempo, era stato nominato, da un altro Giudice, amministratore di sostegno del nostro assistito e se il comune si fosse costituito, il sindaco si sarebbe opposto... a se stesso(!). Scampato anche questo ultimo ostacolo - dice ancora l'Avv. Emanuele Petracca - il Tribunale di Latina ci ha dato ragione e ha posto finalmente fine a questa assurda odissea". Non nasconde la soddisfazione per la conclusione della vicenda anche il presidente nazionale dell'Associazione, Avv. Antonio Mumolo: "Il cortocircuito che si era creato era davvero incredibile. Pezzi di stato che non si riconoscevano a vicenda tirando alla lunga una vicenda che riguardava un uomo in gravissime condizioni. Siamo felici di essere riusciti a garantire la possibilità di curarsi al nostro assistito e - conclude Mumolo - ci auguriamo che quanto successo non capiti più”. Avvocato di strada ODV ORDINANZA Latina, 26/06/2025 Con ricorso ex art. 669-bis e 700 c.p.c., xxx, nel Comune di Latina ma senza fissa dimora, titolare di permesso di soggiorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 19 comma II, lett. d bis, d. lgs. 358/1999, cui seguiva assegnazione di codice fiscale, nonché la presa in carico al Servizio Sanitario Regionale, adiva l'intestato Tribunale, agendo in via cautelare nei confronti del Comune di Latina, al fine di far ordinare al Sindaco p.t., anche nella sua qualità di ufficiale di governo, responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica, la sua immediata iscrizione nel registro della popolazione residente in Latina. Deduceva, in particolare, il ricorrente che la propria originaria richiesta, inoltrata al Comune di Latina, era stata rigettata con la seguente motivazione “...il passaporto scaduto in data 4 luglio 2016 e le generalità ivi riportate non corrispondono a quelle presenti sul permesso di soggiorno (…) si rammenta che l'interessato ha fatto ingresso in Italia in data 10 gennaio 2009, come riportato sul permesso di soggiorno, e non ha mai provveduto all'iscrizione anagrafica, e prima del 3 aprile 2025 la regolarizzazione del soggiorno..“. A seguito di ulteriore richiesta il Comune aveva poi ribadito che “...in fase di trasferimento dalla residenza dall'estero e quindi di prima iscrizione anagrafica, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve esibire un passaporto in corso di validità.” Avverso tale diniego il ricorrente evidenziava la necessità di applicare in via analogica le disposizioni che tutelano la protezione internazionale di cui al d. l.vo n. 25/2008 e successive modifiche che recepisce il diritto di asilo, laddove prevede che il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, avendo valore legale. Il Comune rimaneva contumace. La tesi di parte ricorrente appare accoglibile. Premesso in fatto che il ricorrente è soggetto portatore di gravissime problematiche psico-fisiche e che la mancata iscrizione anagrafica (sia pure presso indirizzo speciale indicato dal Comune) gli impedirebbe di ottenere tutela effettiva alle cure, appare evidente che, effettivamente, la semplice mancata iscrizione anagrafica finirebbe per vanificare tutte le tutele umanitarie e di cura cui il ricorrente ha pacificamente urgente diritto (con ciò concretizzandosi anche il periculum in mora). Il ricorrente è infatti soggetto che ha subito la amputazione di entrambi gli arti inferiori a seguito di necrosi, risulta privo di memoria di sé tanto da essere coadiuvato da amministratore di sostegno (individuato peraltro presso assistenti sociali comunali). D’altra parte il permesso di soggiorno risulta essere stato rilasciato previa identificazione. Peraltro a favore della tesi di parte ricorrente depone anche quanto statuito dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 186 del 31 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. n. 113/2018, il quale prevedeva che “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. La Consulta, nel reputare fondata la questione di legittimità costituzionale, ha accolto le censure prospettate per l'irragionevole disparità di trattamento che la norma censurata determinava tra stranieri richiedenti asilo e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che con i cittadini italiani: “Negando l'iscrizione anagrafica a coloro che hanno la dimora abituale nel territorio italiano, tuttavia, la norma censurata riserva un trattamento differenziato e indubbiamente peggiorativo a una particolare categoria di stranieri in assenza di una ragionevole giustificazione: se infatti la registrazione anagrafica è semplicemente la conseguenza del fatto oggettivo della legittima dimora abituale in un determinato luogo, la circostanza che si tratti di un cittadino o di uno straniero, o di uno straniero richiedente asilo, comunque regolarmente insediato, non può presentare alcun rilievo ai suoi fini” .. “Pur potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri (sentenza n. 104 del 1969), esso non può porre gli stranieri (o, come nel caso di specie, una certa categoria di stranieri) in una condizione di “minorazione” sociale senza idonea giustificazione, e ciò per la decisiva ragione che lo status di straniero non può essere di per sé considerato «come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi” (Corte Cost., sent. n. 186 del 31.7.2020). Vista la particolarità e novità delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ordina al Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t. di procedere all’iscrizione anagrafica di xxx nel registro anagrafico della popolazione residente; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Il Giudice (Firma) 01.07.2025 Valentino Spataro Avvocatodistrada.it Link: http://avvocatodistrada.it
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