Segui via: Newsletter - Telegram
 




Conflitto d'interessi    

Curia: il dark side della gestione del Covid e' certificata dalla Corte Europea

Premesso che mi sono vaccinato e ritengo che i vaccini in teoria tutti, in pratica molti, siano indispensabili (odio doverlo ripetere ogni volta ...) la Commissione non ha spiegato le clausole di riduzione della responsabilità (in violazione delle norme sui danni da emoderivati, ad esempio).

Non ha spiegato. Cosi' ci siamo persi i vaccini europei e si e' privilegiato uno solo, di fatto, cercando si svuotare le scorte. Il tutto mentre altre cure concorrenti potevano essere adottate.

Questo e' lo scandalo: uno solo cura per tutti in ogni situazione e senza responsabilità da prodotto difettoso. Impossibile avere dalla Commissione i nomi di chi l'ha deciso. Esistevano tanti altri strumenti, il sangue dei guariti, uno su tutti, ma anche altri. I negazionisti hanno esagerato a dire no ai vaccini, ma sulla gestione delle vaccinazioni bisogna smettere di farne una questione tipo: o si' senza discutere, o sei un ignorante.

Lo certificano i giudici. Buona lettura con occhio razionale senza bende sugli occhi.

Ricordatelo quando si parla di prodotti difettosi.

"Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze (T-689/21 e T-761/21) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia."

19.07.2024 - pag. 98694 print in pdf print on web

D

Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 113/24
Lussemburgo, 17 luglio 2024
Sentenze del Tribunale nelle cause T-689/21 | Auken e a./Commissione e T-761/21 | Courtois e a./Commissione


La Commissione non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto di vaccini contro la Covid-19


Tale infrazione riguarda in particolare le clausole di detti contratti relative all’indennizzo nonché le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l’acquisto dei vaccini


Nel 2020 e nel 2021 sono stati stipulati tra la Commissione e alcune imprese farmaceutiche contratti di acquisto di vaccini contro la Covid-19: circa 2,7 miliardi di euro sono stati rapidamente resi disponibili per effettuare un ordine fermo di oltre un miliardo di dosi di vaccino.


Nel 2021 alcuni deputati europei e alcuni privati hanno chiesto, sulla base del regolamento sull’accesso ai documenti 1, l’accesso a tali contratti e a taluni documenti ad essi relativi per comprenderne i termini e le condizioni e per assicurarsi che l’interesse pubblico fosse tutelato.


Poiché la Commissione ha concesso solo un accesso parziale a tali documenti, che sono stati messi in rete in versioni oscurate, i deputati europei interessati e alcuni privati hanno investito il Tribunale dell’Unione europea di domande di annullamento.


Nelle sue sentenze, il Tribunale accoglie parzialmente entrambi i ricorsi e annulla le decisioni della Commissione nella parte in cui esse contengono irregolarità.


Per quanto riguarda le clausole dei contratti relative all’indennizzo delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che esse dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro vaccini, il Tribunale sottolinea che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità ai sensi della direttiva 85/374 2. Esso rileva nondimeno che nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto. Esso ricorda che la ragione per la quale le clausole relative all’indennizzo sono state integrate nei contratti 3, vale a dire compensare i rischi corsi dalle imprese farmaceutiche connessi all’abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini, era stata avallata dagli Stati membri 4 ed era di dominio pubblico. Esso constata che la Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali di tali imprese. Del pari, la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti che consentissero di capire in che modo l’accesso alle definizioni di «dolo» e di «ogni ragionevole sforzo» in taluni contratti e alle clausole dei contratti relative alle donazioni e alle rivendite dei vaccini avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio a tali interessi commerciali.


Per quanto riguarda la tutela della vita privata delle persone invocata dalla Commissione per negare parzialmente l’accesso alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l’acquisto dei vaccini, il Tribunale ritiene che i privati interessati abbiano debitamente dimostrato il fine specifico di servire l’interesse pubblico della divulgazione di dati personali di tali membri. Infatti, è solo in possesso dei loro cognomi, nomi e del loro ruolo professionale o istituzionale che essi avrebbero potuto verificare che i membri in questione non si trovassero in una situazione di conflitto di interessi. Inoltre, la Commissione non ha preso sufficientemente in considerazione tutte le circostanze pertinenti al fine di soppesare correttamente gli interessi in gioco, connessi all’assenza di conflitto di interessi e a un rischio di pregiudizio alla vita privata degli interessati.


1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
2 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
3 Comunicazione della Commissione, del 17 giugno 2020, «Strategia dell’Unione europea per i vaccini contro la Covid-19» [COM(2020) 245 final].
4 Articolo 6, terzo comma, dell’accordo del 16 giugno 2020 sull’acquisto di vaccini contro la Covid-19 concluso tra la Commissione e gli Stati membri, pubblicato sul sito Internet della Commissione il 7 settembre 2020.

---

Document 62021TJ0689

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 luglio 2024.
Margrete Auken e a. contro Commissione europea.

Accesso agli atti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Accordi preliminari di acquisto e contratti di acquisto stipulati tra la Commissione e talune società farmaceutiche per l’acquisto di vaccini contro la COVID-19 – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Obbligo di motivazione – Esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio all’interesse fatto valere – Principio di buona amministrazione – Libertà d’espressione.
Causa T-689/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:476

---

  ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

17 juillet 2024 ( *1 )

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant l’achat de vaccins par la Commission dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection des données à caractère personnel – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Obligation de motivation – Existence d’un risque prévisible et non purement hypothétique d’atteinte à l’intérêt invoqué – Principe de proportionnalité »

Dans l’affaire T‑761/21,

...

136

Premièrement, la Commission estime que la divulgation intégrale des stipulations en question augmenterait le nombre de recours en réparation contre l’entreprise concernée, car elle pourrait inciter l’introduction de recours en réparation et donnerait à la partie demanderesse davantage d’arguments sur lesquels tenter d’établir le caractère défectueux du vaccin. Elle souligne que, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’intérêt commercial protégé ne consisterait pas à exonérer les entreprises concernées de leur responsabilité.

137

Deuxièmement, la Commission soutient que la décision attaquée explique, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles la divulgation intégrale des stipulations en question aurait des répercussions commerciales négatives pour les entreprises concernées, notamment en procurant un avantage concurrentiel à des concurrents et en dévoilant l’ampleur du risque financier accepté par celles-ci dans le cadre des contrats en cause.

138

Troisièmement, la Commission conteste l’argumentation des requérants selon laquelle les éléments juridiques ou scientifiques ne présenteraient pas d’intérêt commercial. Dans ce cadre, elle souligne que les conditions des engagements financiers prévues dans les contrats en cause ou les données scientifiques peuvent avoir une sensibilité commerciale.

135

La Commission soutient que les stipulations en question ont la même importance économique et financière que tout autre élément de coût pour l’entreprise concernée et ont fait l’objet de négociations individuelles.

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 24 septembre 2021 rejetant la demande confirmative d’accès aux documents.

 

2)

La décision C(2022) 1359 final de la Commission, du 28 février 2022, prise en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et accordant à M. Fabien Courtois et aux autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe un accès partiel à certains documents concernant l’achat de vaccins par cette institution dans le cadre de la pandémie de COVID-19, ainsi que la version française de ladite décision communiquée à M. Courtois et aux autres requérants dont les noms figurent en annexe, le 31 mars 2022, sont annulées pour autant que la Commission a refusé un accès plus large, d’une part, aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts signées par les membres de l’équipe conjointe de négociation pour l’achat de vaccins contre la COVID-19 sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et, d’autre part, aux stipulations relatives à l’indemnisation dans les contrats d’achat anticipé et les contrats d’achat conclus entre la Commission et les sociétés pharmaceutiques concernées pour l’achat desdits vaccins sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ce même règlement.

 

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

4)

La Commission est condamnée aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la requête dans sa version initiale.

   


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    













innovare l'informatica e il diritto


per la pace