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Pubblicità 12.03.2024    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Influencer e content creator avvertiti: basta toni che esaltano danni alla salute

PS12661 - HOT CHIP CHALLENGE Provvedimento n. 31067 - Sanzionati i toni di sfida alla propria salute tali che diventano parte del prodotto venduto. Cioe': la patatina che ti mette faccia a faccia con la morte (il mietitore) o l'essere "insopportabile".


Agcm

 

L

L’Autorità è intervenuta nei confronti della società distributrice di un prodotto potenzialmente pericoloso, soprattutto per i giovani consumatori che sono anche più propensi ad accogliere le sfide lanciate sui social media.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso con impegni il procedimento avviato nei confronti della società DAVE’s s.r.l., distributrice del prodotto “Hot Chip Challenge”. In particolare, gli impegni prevedono che DAVE’s s.r.l. non commercializzi e non pubblicizzi più l’articolo e che lo rimuova dai suoi listini di vendita.

La società distribuiva “Hot Chip Challenge”, uno snack a base di patate con ingredienti per renderlo particolarmente piccante, incitando soprattutto i giovani - alla maniera di una sfida - a consumarlo senza bere e resistendo alla sua piccantezza.

L’Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati dalla società siano idonei a far cessare i profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio dell’istruttoria ovvero l’induzione ad una sfida rivolta, perlopiù, a consumatori adolescenti (diffusa anche attraverso i social media) e la non adeguata rappresentazione delle informazioni sui rischi per la salute connessi all’uso del prodotto. Inoltre l’Antitrust contestava la mancanza di informazioni rilevanti su un prodotto alimentare che poteva mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, specie se bambini o adolescenti.

Con questa decisione l’Autorità è intervenuta con successo per tutelare i consumatori più giovani e più influenzabili da messaggi che li inducono a mangiare prodotti anche pericolosi, facendo leva sulla loro propensione ad accogliere le sfide lanciate sui social media.

Roma, 4 marzo 2024

---

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne il comportamento, posto in essere dal Professionista, consistente nella

  • i) induzione a una sfida – presente già nella denominazione del prodotto (i.e. “Hot Chip Challenge”) – rivolta, prevalentemente, a un gruppo di consumatori costituto dagli adolescenti, che viene diffusa attraverso la pagina internet https://www.davesamericanfood.com/prodotto/hot-chip-challenge/; nella
  • ii) non adeguata rappresentazione delle informazioni circa i rischi connessi all’uso del prodotto distribuito (i.e. “Hot Chip Challenge”); nella
  • iii) omissione di informazioni rilevanti in considerazione della distribuzione di un prodotto alimentare suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ovvero suscettibile – per le modalità di commercializzazione – di porre in pericolo la salute e la sicurezza di bambini ed adolescenti nonché nella
  • iv) omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche principali del prodotto distribuito.

9. In particolare, gli impegni proposti dal Professionista consistenti nel

  • (i) non commercializzare più il prodotto “HotChip Challenge”;
  • (ii) non pubblicizzare più sul sito internet e sui social il prodotto “HotChip Challenge”; nonché
  • (iii) cancellare dai suoi listini (B2B e B2C) il prodotto “HotChip Challenge” – attuati già durante il sub-procedimento cautelare – appaiono pienamente idonei a rimuovere gli elementi di illiceità delineati in sede di avvio dell’istruttoria.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista

11. Sulla base della segnalazione in atti, delle rilevazioni effettuate d’ufficio sul Sito, è emerso che il Professionista nella distribuzione e commercializzazione del prodotto denominato “Hot Chip Challenge”, attraverso il richiamo ad una “challenge”, veicolata anche attraverso i social media, avrebbe sfruttato l’elemento della sfida e della relativa pericolosità come leva per accrescere l’attrattività del prodotto, e di conseguenza le vendite, inducendo in tal modo i consumatori (specie, minori e adolescenti) a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

12. È emerso, inoltre, che il prodotto “Hot Chip Challenge”, risulterebbe essere particolarmente pericoloso per la salute dei consumatori nella misura in cui viene descritto attraverso espressioni quali

  • “cosi piccante da essere insopportabile per alcuni”,
  • “faccia a faccia con il mietitore”,
  • “è un’esperienza davvero unica e per palati forti”,
  • “la patatina più piccante al mondo”,
  • “i tuoi occhi inizieranno a lacrimare” e attraverso la sfida
  • “quanto riuscirai a resistere senza correre a bere qualcosa che spenga questo incendio?” 

alimentando, proprio con tali affermazioni, nel potenziale acquirente la volontà di raccogliere e superare quella sfida, così da far trascurare (e non valorizzare) gli effettivi rischi per la salute del prodotto messo in vendita, ovvero della sfida che diviene essa stessa parte del prodotto venduto come dimostrato dalla denominazione e dal confezionamento dello stesso.

13. In data 21 novembre 2023, il Professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 9 del Regolamento.

14. In particolare, tali impegni – che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono che il Professionista: (i) non commercializzi più il prodotto “HotChip Challenge”; (ii) non pubblicizzi più sul sito internet e sui social il prodotto “HotChip Challenge”, nonché (iii) cancelli dai suoi listini (B2B e B2C) il prodotto “HotChip Challenge”.

12.03.2024 Agcm
Agcm

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