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"Italiani troppo perfettini. Così preoccupati di fare brutta figura da preferire il silenzio." - John Peter Sloan



Storia    

Come eravamo nel 1865: il matrimonio e le condizioni

Giova ricordare cosa era legge circa 150 anni fa ...

12.09.2023 - pag. 97946 print in pdf print on web

D

Dal regio codice civile del 1865 ...

55. Non possono contrarre matrimonio l'uomo
prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna
prima che abbia compiuto gli anni quindici.

56. Non può contrarre altre nozze chi è vin
colato da un matrimonio precedente.

57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna,
se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o
dall'annullamento del matrimonio precedente, ec
cettuato il caso espresso nell'articolo 1 o7.
Cessa questo divieto dal giorno che la donna
abbia partorito.

63. Il figlio che non ha compiuto gli anni ven
ticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni
ventuno non possono contrarre matrimonio senza
il consenso del padre e della madre. Se i genitori
sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.
Se uno dei genitori è morto o nell'impossi
bilità di manifestare la propria volontà, basta il
consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo che non ha
compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il
consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

64. Se il padre e la madre fossero morti o nella
impossibilità di manifestare la loro volontà, i mi
nori degli anni ventuno non possono contrarre ma
trimonio senza il consenso degli avi e delle avole:
se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi,
basta il consenso dell'avo.

Il disparere tra le due linee equivale a con
SenSO,

65. Se non esistono genitori, nè adottante, nè
avi nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità
di manifestare la propria volontà, i minori degli anni
ventuno non possono contrarre matrimonio senza
il consenso del consiglio di famiglia.

66. La disposizione dell'articolo 63 è applicabile ai
figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza
di genitori viventi e di adottante capaci di consen
tire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela.

A questo consiglio spetterà pure di dare il
consenso pel matrimonio dei figli naturali non ri
conosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

67. Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti,
o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio mag
giore di età può far richiamo alla corte di appello.
Nell'interesse della figlia e del figlio minore
di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli
affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta a udienza fissa, e la corte
provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l'intervento di procuratori nè
di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà
motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso
che fosse dato davanti alla corte stessa.

68. Il re, quando concorrano gravi motivi, può
dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2
e 3 dell'articolo 59

Può anche dispensare dall'impedimento di età,
ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha com
piuto gli anni quattordici e la donna che ha com
piuto gli anni dodici.

69. Le disposizioni dell'articolo 55, dei numeri
2° e 3° dell'articolo 59, e dell'articolo 67 non sono applicabili al re ed alla famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei principi e
delle principesse reali è richiesto l'assenso del re.


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12.09.2023 Valentino Spataro

Codice del Regno d'Italia

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