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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



   documento 2023-05-04 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 96778' · pdf

Provvedimento del 23 marzo 2023 [9883613] oblio, commenti, ego surfing e rimozione url

abstract:



documento annotato il 04.05.2023

"gli articoli collegati agli URL dei quali è stata chiesta la rimozione da parte dell’interessato risultano collegati a commenti, pubblicati da più di dieci anni, contenenti informazioni che rimandano a condotte rispetto alle quali l’interessato è stato assolto, come comprovato dalle sentenze prodotte nel corso del procedimento;"

Fonte: GPDP
Link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docwe




analisi:

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Indice

  • Provvedimento del 23 marzo 2023
  • IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PE
  • TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE



testo:

E

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[doc. web n. 9883613]

Provvedimento del 23 marzo 2023

Registro dei provvedimentin. 111 del 23 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 15 settembre 2022 con il quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL, collegati ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo è stato coinvolto con l’accusa di truffa e in merito alla quale è stato assolto nel 2015, e di estendere  tale intervento anche con riferimento ai Paesi che possano avere per lui qualche rilievo;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali molti editori, ai quali è stata indirizzata la medesima richiesta, hanno aderito procedendo alla Deindicizzazione dei relativi articoli;

le ragioni di diniego opposte da Google in riscontro all’interpello preventivo risultano prive di fondamento in quanto richiamano un asserito ruolo pubblico del medesimo dovuto ad una sua candidatura ad XX, in via del tutto estemporanea, che si è peraltro conclusa con la sua mancata XX;

VISTA la nota del 21 ottobre 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al Titolare del Trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 10 novembre 2022 con la quale Google LLC ha rilevato:

che due degli URL oggetto di richiesta – come individuati nella prima pagina del riscontro fornito – sono collegati a pagine che non risultano visualizzate per ricerche condotte con il nominativo dell’interessato;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione dei restanti URL ritenendo ancora sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza tenuto anche conto del fatto che non sono stati forniti dal reclamante sufficienti elementi per poter effettuare una valutazione completa delle sue richieste;

che l’interessato non ha infatti comunicato né in sede di interpello, né in sede di reclamo alcuna informazione in merito all’asserita assoluzione intervenuta relativamente al reato di truffa, tenuto anche conto del fatto che sulla base dei contenuti collegati ad alcuni degli URL oggetto di reclamo sembrerebbe che il medesimo sia stato processato per il diverso reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni;

che nel reclamo non risulta neppure indicata la professione attualmente svolta dal sig. XX che potrebbe ricoprire un ruolo pubblicamente rilevante considerata la partecipazione del medesimo alle XX svoltesi nella città di XX sia nel XX;

VISTA la nota del 22 novembre 2022 con la quale l’interessato ha fornito riscontro a quanto dedotto dal Titolare del trattamento, rilevando:

di essere stato assolto con riguardo a tutti i capi di imputazione riportati negli URL oggetto di reclamo, dei quali uno soltanto riporta l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e che pertanto non si ritengono sussistenti ragioni specifiche in virtù delle quali gli stessi debbano restare reperibili in associazione al proprio nome e cognome;

con riferimento all’asserito ruolo pubblico, di aver partecipato alle XX esclusivamente negli anni XX senza essere eletto in nessuna delle due circostanze;

di svolgere la propria attività professionale da diversi anni negli XX, chiedendo di accogliere la propria richiesta anche con riguardo a detto Paese in riferimento ai due URL oggetto di Deindicizzazione da parte di Google in quanto gli stessi, in taluni casi, continuerebbero a restare visibili;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il Trattamento di Dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riferimento agli URL indicati con i nn. 1 e 2 della prima pagina del riscontro fornito da Google, che:

il Titolare del Trattamento ha dichiarato nel corso del procedimento di non poter adottare alcun provvedimento in merito ai predetti URL in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante;

per la medesima ragione non risulta possibile valutare l’ulteriore richiesta diretta ad ottenere la rimozione dei medesimi due URL anche dalle versioni extraeuropee del motore di ricerca, tenuto peraltro conto che, in ogni caso, l’eccessiva genericità delle circostanze dedotte dall’interessato a fondamento della stessa non appare in ogni caso idonea a consentire all’Autorità di poter effettuare il bilanciamento richiesto dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza C-507/2017 del 24 settembre 2019 (cfr. par. n. 72) e di recente richiamato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 34658 del 15 novembre 2022;

RITENUTO pertanto che, rispetto ad essi, non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei Dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

gli articoli collegati agli URL dei quali è stata chiesta la rimozione da parte dell’interessato risultano collegati a commenti, pubblicati da più di dieci anni, contenenti informazioni che rimandano a condotte rispetto alle quali l’interessato è stato assolto, come comprovato dalle sentenze prodotte nel corso del procedimento;

le pagine nelle quali sono pubblicati i predetti commenti non contengono alcun dato utile a fornire un aggiornamento riferito alle vicende che hanno coinvolto il reclamante e sono pertanto idonee a fornire un quadro complessivo delle stesse non perfettamente corrispondente a quanto avvenuto nella realtà;

sulla base di tali elementi si reputano prevalenti le ragioni dedotte dal reclamante a fondamento della propria richiesta, tenuto conto del fatto che il Trattamento di tali dati tramite il motore di ricerca risulta in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” (cfr. punto 4 della Parte II) e che pertanto la perdurante reperibilità in rete di tali articoli in associazione al nominativo dell’interessato risulta idonea a creare un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica del medesimo (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo Titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che le pagine web collegate agli URL nn. 1 e 2 nella prima pagina non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità, estendendo analoga valutazione anche alla richiesta di rimozione dei predetti URL dalle versioni extraeuropee del motore di ricerca per le ragioni di cui in motivazione;

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo ai restanti URL e per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo Titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il Titolare del Trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 marzo 2023

IL PRESIDENTEStanzione

IL RELATOREGhiglia

IL SEGRETARIO GENERALEMattei


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Testo del 2023-05-04 Fonte: GPDP




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