Il punto che preoccupava maggiormente gli esperti era la base giuridica dell'addestramento.
Il Garante ha accettato l'impegno di OpenAI ad applicare il legittimo interesse che, ricordo, è la prevalenza di un interesse meritevole sul trattamento dei dati personali degli interessati.
Così riferisce il Garante:
(OpenAI) ha chiarito, nell’informativa riservata agli utenti, che mentre continuerà a trattare taluni dati personali per garantire il corretto funzionamento del servizio sulla base del contratto, tratterà i loro dati personali ai fini dell’addestramento degli algoritmi, salvo che esercitino il diritto di opposizione, sulla base del legittimo interesse;
Questo significa che, un pò come il soft spam, si possono addestrare i sistemi informatici senza dover chiedere il consenso, ma raccogliendo la successiva opposizione.
Di piu'.
Il Garante accetta anche l'impossibilità immediata di cancellazione: vi ho già parlato della soluzione della regolamentazione cinese che dà tempo 3 mesi per riaddestrare il modello.
Sulla minore età al Garante basta una dichiarazione spontanea, sollecitata dal servizio.
Questo è un principio che potrebbe andare oltre: il richiedere spontaneamente l'età dei minori. Con quale utilità pratica non si sa, ma formalmente va bene a tutti.
E ora la parola passa all'Europa che non si fa attendere: pretende l'affermazione di quali fonti sono state usate per l'apprendimento. Il copyright potrebbe essere il nuovo problema per le intelligenze artificiali generative (ma che ben venga, sono dieci anni almeno che i miei siti sono usati per realizzare ontologie).
Non alimenteremo polemiche con ulteriori considerazioni e accogliamo con piacere una soluzione ragionevole, pur con qualche preoccupazione sull'introdotto obbligo di identificazione evoluta dei minori. Vedremo se intaccherà il diritto a usare servizi in forma anonima.