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Diritto d'autore 05.04.2023    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

L'Antitrust a Meta: non puoi rifiutarti di trattare con SIAE

Altra bomba in questi giorni. L'antitrust giustamente interviene, sarà interessante capire i fatti che le parti non hanno voluto descrivere e ora l'antitrust dovrà ricostruire.

Pero' Siae aveva ricordato a Meta che trasmetteva musica senza licenza. Meta ha rimosso i contenuti. Nemmeno questo pero' va bene all'antitrust.

Sotto il comunicato la ricostruzione provvisoria sulla base esclusiva dell'esposto di SIAE, citato ma non disponibile.

Tutto si riduce a questa affermazione dell'Antitrust: "Secondo l’Autorità, Meta potrebbe avere abusato dello squilibrio contrattuale di cui beneficia chiedendo a Siae di accettare un’offerta economica inadeguata, senza però fornire le opportune informazioni per valutarne l’effettiva congruità."


Valentino Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

A

A559 - Avviata istruttoria per presunto abuso di dipendenza economica da parte di Meta nei confronti di Siae

COMUNICATO STAMPA

Secondo l’Autorità la società di Mark Zuckerberg potrebbe aver indebitamente interrotto le trattative per la stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali abusando della dipendenza economica di Siae. Insieme all’istruttoria avviato anche il procedimento cautelare.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito, Meta) per accertare un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione con Siae della stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali.

In particolare, Meta potrebbe aver indebitamente interrotto le trattative per il rinnovo del contratto scaduto eliminando, altresì, i contenuti musicali tutelati da Siae dalle proprie piattaforme social e non avrebbe fornito alla società le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità.

Secondo l’Autorità, Meta potrebbe avere abusato dello squilibrio contrattuale di cui beneficia chiedendo a Siae di accettare un’offerta economica inadeguata, senza però fornire le opportune informazioni per valutarne l’effettiva congruità. A seguito dell’interruzione delle trattative, Meta ha eliminato dalle piattaforme social i contenuti musicali tutelati da Siae in modo che non fossero più fruibili dagli utenti. L’Autorità ritiene che l’abuso di dipendenza economica ipotizzato possa avere un impatto significativo per la tutela della concorrenza nei mercati interessati e comportare un grave danno per i consumatori.

Tale condotta potrebbe non solo comprimere significativamente la capacità competitiva di Siae sui mercati interessati, ma anche impedire agli autori che rappresenta - parte significativa di quelli attivi in Italia - di raggiungere la categoria di utenti, sempre più ampia, che fruisce delle piattaforme social. Il comportamento di Meta potrebbe avere ripercussioni anche sugli autori rappresentati da altre società (collecting societies) e che sono contitolari dei diritti insieme ad autori tutelati da Siae. A ciò si aggiunga che l’ostacolo all’accesso dei contenuti musicali sulle piattaforme di Meta potrebbe avere effetti negativi anche per la remunerazione dei diritti connessi dei produttori di opere musicali e di tutte le altre posizioni giuridiche tutelate nell’ambito della legge sul diritto d’autore.

Queste pratiche abusive, inoltre, potrebbero limitare in modo considerevole la possibilità di scelta dei consumatori che verrebbero privati della possibilità di fruire delle opere tutelate da Siae, componente importante dell’offerta musicale italiana e internazionale.

Contestualmente all’istruttoria, l’Antitrust ha avviato anche il procedimento per adottare le eventuali misure cautelari ex art. 14-bis della legge n. 287/1990. L’interruzione della negoziazione tra Meta e Siae, infatti, potrebbe incidere fin da subito sulle dinamiche competitive tra i diversi soggetti che compongono la filiera dei mercati dell’intermediazione dei diritti d’autore delle opere musicali. Di qui la necessità di un intervento cautelare che garantisca la riattivazione di un processo di negoziazione tra Meta e Siae nel rispetto dei principi di buona fede, trasparenza ed equità.

Roma, 5 aprile 2023

---

II. I FATTI SEGNALATI


3. Nell’esposto in atti3, SIAE ha illustrato lo svolgimento delle negoziazioni
con Meta, avviate sin da luglio 2022 e bruscamente interrotte in data 16 marzo
2023, volte alla stipulazione di un nuovo accordo, essendo quello
precedentemente in essere giunto a scadenza (di seguito denominato, Music
Rights Agreement o “MRA”), avente a oggetto l’utilizzazione sulle
piattaforme di proprietà di Meta delle opere musicali tutelate da SIAE su
mandato dei singoli autori.


Attraverso il MRA, più volte prorogato al fine di proseguirne l’efficacia nel
periodo necessario a concludere le negoziazioni, le opere degli autori
rappresentati da SIAE possono essere rese disponibili sulle piattaforme social
di Meta, e in questa sede rilevano in particolare le piattaforme Instagram e
Facebook.


L’utilizzazione di queste opere è oggetto di remunerazione, concordata tra le
parti, che viene prima incassata da SIAE e poi, secondo le proprie procedure
interne, ripartita tra i titolari dei diritti di autore interessati, al netto del
compenso spettante alla stessa SIAE per l’attività di intermediazione svolta.


4. Secondo quanto affermato da SIAE, sin dall’inizio delle negoziazioni per la
stipulazione del nuovo MRA, Meta avrebbe manifestato la volontà di
introdurre un modello di remunerazione articolato in più componenti.


Una componente della remunerazione sarebbe stata calcolata sulla base del
modello denominato “revenue sharing” o “post-claim”, con pagamento da
parte di META di un’aliquota sui ricavi direttamente legati alla quota parte dei
c.d. long-form video contenenti pubblicità (vale a dire un video di durata pari,
o superiore, a sessanta secondi che consente, quindi, l’inserimento di
pubblicità) e specificamente identificati e rivendicati da parte di SIAE.


Una seconda componente sarebbe stata calcolata sul modello denominato “flat
fee”, corrispondente ad un importo forfettario per tutti gli altri utilizzi di
musica, che tuttavia, secondo SIAE, rappresentano la gran parte dei contenuti
diffusi sulle piattaforme di META (quali, ad esempio, nel caso di Instagram le
musiche presenti e nelle c.d. stories e nei c.d. reels).


Soprattutto con riferimento alla flat fee, durante le negoziazioni sarebbero
emerse, secondo SIAE, significative difficoltà per l’assenza di trasparenza da
parte di Meta in merito ai criteri economici sottostanti alle proposte formulate,
sui quali SIAE avrebbe più volte chiesto, senza esito, chiarimenti.


3 Doc. 1, Esposto SIAE, pervenuto in data 24 marzo 2023.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4


5. In particolare, dagli atti emerge che la stessa SIAE, tra gennaio e febbraio
2023, avrebbe elaborato, sulla base di mere stime, un proprio modello per il
calcolo dell’importo relativo alla flat fee, condividendolo con Meta e
chiedendo di avere accesso ai dati economici reali di Meta, in modo da pattuire
nell’accordo una remunerazione proporzionata ai ricavi di Meta derivanti
all’uso di tali contenuti.


In particolare, SIAE, in data 3 febbraio 2023, ha chiesto a Meta di fornire:
i) i dati sui ricavi di Meta per territorio (o gruppi di territori);
ii) l’incidenza dei contenuti musicali per ogni tipologia di sfruttamento4.


Meta ha tuttavia, nella mail del 9 febbraio 2023, radicalmente negato l’acceso
a tali dati sia la proposta di SIAE5.


6. Il successivo 8 marzo 2023, SIAE, oltre a reiterare le richieste in merito agli
elementi informativi sopra richiamati, ha formulato un’ulteriore proposta
economica volta a venire incontro alla posizione di Meta6.


Meta ha fornito riscontro il 13 marzo 2023, ribadendo l’indisponibilità a
fornire i dati economici richiesti, rigettando la proposta SIAE e formulando la
loro ultima offerta per chiudere la negoziazione, da accettare entro e non oltre
il 14 marzo 2023.


In questa mail, Meta ha altresì minacciato SIAE che, in assenza
dell’accettazione dell’ultima offerta, avrebbe iniziato ad eliminare i contenuti
tutelati da questa collecting dalle piattaforme Meta (ovvero, sostanzialmente
Facebook e Instagram) a partire dal 15 marzo 2023.


In questo contesto, sono seguiti ulteriori tentativi di concordare un’ulteriore
proroga delle negoziazioni, anche questi non andati a buon fine7.


In conclusione, con l’ultima mail disponibile, Meta ha interrotto
definitivamente le negoziazioni, senza aver dato a SIAE i dati economici posti
alla base della loro proposta economica e ha affermato la volontà di procedere
all’eliminazione dei contenuti musicali riconducibili agli autori rappresentati
da SIAE.


Ai fini del presente procedimento, si sottolinea che Meta ha dato
effettivamente seguito nei giorni successivi alla minaccia di eliminare
progressivamente tali contenuti dalle piattaforme di Instagram e Facebook.

05.04.2023 Valentino Spataro
AGCM


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