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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Blockchain 24.03.2023    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Finanza Digitale: dicono blockchain, fanno un proprio registro centralizzato

In poche parole:

1) possono aggiornarlo solo i responsabili autorizzati e iscritti ex art 19

2) la consultazione se la fanno loro

3) i diritti/limiti di ogni titolo valgono nei confronti di tutti.

Che non sia una DLT aperta e' ovvio, e' parzialmente distribuita (quindi non lo e') , e limita terzi che non la possono vedere.

C'e' di peggio ? Si': l'idea alla base e' che si gestiscono tra di loro i prodotti finanziari e la circolabilità.

Su Linkedin la discussione.


Gazzetta

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2023, n. 25 

Disposizioni urgenti  in  materia  di  emissioni  e  circolazione  di
determinati   strumenti   finanziari   in   forma   digitale   e   di
semplificazione della sperimentazione FinTech. (23G00035) 
(GU n.65 del 17-3-2023)

 

Vigente al: 18-3-2023  

Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle sezioni da I a VI del presente Capo  si  intendono
per: 
    a)  «forma  digitale»:  la  circostanza  che   taluni   strumenti
finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un  registro  per
la circolazione digitale; 
    b) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia  di
cui all'articolo 2, punto  1),  del  regolamento  (UE)  858/2022  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022; 
    c) «strumenti finanziari digitali»: gli strumenti  finanziari  di
cui all'articolo 2, comma  1,  del  presente  decreto  emessi  su  un
registro per la circolazione digitale; 
    d) «registro per  la  circolazione  digitale»  o  «registro»:  un
registro come definito dall'articolo 2,  punto  2),  del  regolamento
(UE) 858/2022 utilizzato  per  l'emissione  di  strumenti  finanziari
digitali ai sensi del presente decreto; 
    e)  «emittente»:  il  soggetto  che  emette  o  intende  emettere
strumenti finanziari digitali; 
    f) «infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS  DLT  o  un
TSS DLT; 
    g) «MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT,  come
definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 858/2022; 
    h) «SS  DLT»:  un  sistema  di  regolamento  DLT,  come  definito
all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 858/2022; 
    i) «TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT,  come
definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 858/2022; 
    j) «gestore di un'infrastruttura di mercato  DLT»:  l'impresa  di
investimento,  il  gestore  del  mercato  o  il  CSD   specificamente
autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire  un  MTF
DLT, un SS DLT o un TSS DLT; 
    k) «gestore del SS DLT o del  TSS  DLT»:  il  CSD,  l'impresa  di
investimento o il gestore del mercato specificamente  autorizzati  ai
sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un SS DLT o un TSS DLT; 
    l) «responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto  terzo
individuato come responsabile del registro  dall'emittente,  iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1; 
    m)  «TUF»:  testo  unico  delle  disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; 
    n)  «TUB»:  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    o) «soggetti vigilati»: i  depositari  centrali,  le  banche,  le
imprese  di  investimento,  i  gestori,  gli  intermediari   iscritti
all'albo  previsto  dall'articolo  106  del  TUB,  gli  istituti   di
pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori  di  mercati
all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB  o  del
TUF; 
    p) «gruppo»: il gruppo bancario di cui all'articolo 60  del  TUB,
il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del  TUF,
il gruppo  di  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo  previsto
dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese  di  assicurazione  o
riassicurazione di cui all'articolo 210  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
    q)  «procedura  di  gestione  della  crisi»:  la   procedura   di
risoluzione, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale; 
    r) «imprese di assicurazione o riassicurazione»:  le  imprese  di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettere  t)  e  cc),  del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    s) «ente creditizio»: l'ente di cui all'articolo 4, paragrafo  1,
punto 1), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013; 
    t)  «depositari  centrali»   o   «CSD»:   i   soggetti   indicati
nell'articolo 2, paragrafo 1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014; 
    u)  «MTF»:  i  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  di   cui
all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF; 
    v) «gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
q-bis), del TUF. 
  2. Ove non diversamente specificato, si  applicano  le  definizioni
del TUB e del TUF. 


Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni delle sezioni da I a VI  del  presente  capo  si
applicano  con  riferimento  alle  seguenti  categorie  di  strumenti
finanziari: 
  a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione  V
del codice civile; 
  b) alle obbligazioni di cui al libro  quinto,  titolo  V,  capo  V,
sezione VII del codice civile; 
  c) ai titoli di debito  emessi  dalle  società  a  responsabilita'
limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile; 
  d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione  è  consentita
ai sensi dell'ordinamento italiano; 
  e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni  e  ad  altri
titoli di debito di emittenti non  domiciliati  emesse  da  emittenti
italiani; 
  f) agli  strumenti  del  mercato  monetario  regolati  dal  diritto
italiano; 
  g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo  del
risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  l),  del
TUF. 
  h) agli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo  28,
comma 2, lettera b). 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE)
858/2022. 

                               Art. 19 
 
  Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale 
 
  1.  Possono  essere  iscritti  nell'elenco  dei  responsabili   dei
registri  per  la  circolazione  digitale,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 20: 
  a) le banche, le imprese di investimento e  i  gestori  di  mercati
stabiliti in Italia; 
  b)  gli  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   di   cui
all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti  di
moneta elettronica,  i  gestori  e  le  imprese  di  assicurazione  o
riassicurazione stabiliti in Italia e a  condizione  che  l'attivita'
sia svolta esclusivamente  con  riferimento  a  strumenti  finanziari
digitali  emessi  dagli  stessi  o  da  componenti  del   gruppo   di
appartenenza stabiliti in Italia; 
  c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi  da  quelli  di
cui alle lettere a) e  b),  che  intendono  svolgere  l'attività  di
responsabile del registro esclusivamente con riferimento a  strumenti
digitali emessi dagli stessi; 
  d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da  quelli  di  cui  alle
lettere a), b) e c); 
    e) i soggetti individuati con il regolamento di cui  all'articolo
28, comma 2, lettera m). 
  2. Sono iscritti  di  diritto  nell'elenco  i  depositari  centrali
italiani che  intendono  svolgere  l'attività  di  responsabile  del
registro in via accessoria,  previa  autorizzazione  ai  sensi  degli
articoli 16 e 19  del  regolamento  (UE)  909/2014.  L'autorizzazione
valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma  3,
del presente decreto. 
  3. L'attività di responsabile del  registro  può  essere  avviata
solo  a  seguito  dell'avvenuta   iscrizione   nell'elenco.   L'avvio
dell'attività è tempestivamente  notificato  alla  Consob,  nonche'
alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati,  o  all'IVASS  nei
casi di imprese di assicurazione o riassicurazione. 
  4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia  e  i
componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i
servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere  a)  e
c), del  TUF  con  riferimento  agli  strumenti  finanziari  digitali
scritturati sui propri registri. 
                               Art. 20 
 
                       Iscrizione nell'elenco 
 
  1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro
venti giorni lavorativi dalla sua presentazione. 
  2. La  Consob  iscrive  il  soggetto  istante  nell'elenco  di  cui
all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di
iscrizione completa, se in possesso dei requisiti di cui ai commi  da
3 a 10. 
  3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la  Consob
verifica il rispetto dei seguenti requisiti: 
  a) l'idoneità del  registro  del  quale  si  intende  assumere  la
responsabilità ad  assicurare  il  rispetto  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 4; 
  b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo
23, comma 2; 
  c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo
14; 
  d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati  con
il regolamento di cui all'articolo 28; 
  e)  la  trasmissione  di   una   relazione   tecnica   illustrativa
dell'iniziativa, che includa: 
  1) l'indicazione delle categorie di  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo 2 scritturabili nel registro; 
  2)  la  descrizione  delle  modalità  di  pagamento  eventualmente
previste  per  consentire  le  operazioni  su  strumenti   finanziari
digitali, anche tramite l'interazione con altri registri,  servizi  o
sistemi; 
  3)  l'indicazione  di  eventuali  soggetti   terzi,   di   cui   il
responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte
dagli stessi. 
  4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d),
la Consob verifica altresì il rispetto dei seguenti requisiti: 
    a) la forma di società per azioni  e  capitale  iniziale  almeno
pari a 150.000 euro  nel  caso  di  società  italiane,  o  requisiti
equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato  membro
diverso dall'Italia; 
    b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione  legale
da parte di un revisore legale dei conti esterno o da una società di
revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    c) la stipula di una  polizza  assicurativa,  o  altra  forma  di
garanzia alternativa, rispondente ai requisiti  di  cui  all'articolo
24, comma 3; 
    d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza  della
registrazione presso il registro nazionale delle imprese. 
  5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), la Consob verifica altresi'
il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  24,  nonchè  la
previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile  del
registro. 
  6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  e),  la
Consob  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  individuati  con   il
regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m). 
  7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di
soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione  o
riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di  iscrizione  e  del
provvedimento conclusivo dello stesso. 
  8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute
ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i  soggetti  di
cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui  al  comma
3. 
  9. La decisione in merito all'iscrizione è  adottata,  sentita  la
Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento  e  di
gestori di mercati all'ingrosso di  titoli  di  Stato  che  intendono
svolgere l'attività di responsabile del registro con  riferimento  a
strumenti  finanziari  digitali  di  emittenti  terzi   diversi   dai
componenti del gruppo di appartenenza. 
  10. Per valutare l'idoneità del registro a garantire  il  rispetto
di tutti i requisiti previsti dal presente decreto,  la  Consob  puo'
richiedere  una  verifica,   nominando   un   revisore   indipendente
incaricato a tal fine. Il soggetto istante  sostiene  i  costi  della
verifica. 


24.03.2023 Gazzetta
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