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   cassazione 2023-02-16 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 96395' · pdf

Il dolo nel reato di trattamento di dati personali

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La Cassazione mette a nudo il dolo nel reato di trattamento dati personali. La base giuridica può giocare un ruolo imprevisto,




analisi:

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index:

Indice

  • Consapevole violazione procedinnentale
  • Diffamazione
  • L'imputato, evidenzia la corte d'appello



testo:

Q

QUINTA PENALE, Sentenza n.17805 del 04/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:17805PEN), udienza del 07/04/2022, Presidente PALLA STEFANO  Relatore CUOCO MICHELE

la seguente

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO


1. All'imputato è stato contestato, nella sua qualità di direttore generale de..., di aver prima diffuso via mail e poi pubblicato sul sito internet dell'ateneo, nella sezione "amministrazione trasparente", un documento, chiamato "analisi ed utilizzo fondo accessorio ...", contenente Dati personali relativi agli emolumenti percepiti dal personale tecnico amministrativo, asseritannente non dovuti e comunque esorbitanti la soglia massima prevista dal fondo.
La condotta avrebbe così integrato i reati di Trattamento illecito di dati (ai sensi dell'art. 167, commi 1 e 2, del d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) e di diffamazione (di cui all'art. 595 cod. pen.).
Il Tribunale di Chieti ha assolto l'imputato da entrambi i reati oggetto dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato e la decisione è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte d'appello di L'Aquila.


2. I ricorrenti articolano due motivi di impugnazione, deducendo, in particolare:


2.1. con il primo motivo, relativo al primo capo d'imputazione (trattamento illecito di dati), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la corte territoriale, pur avendo ritenuto la condotta volontaria, avrebbe escluso la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, sul presupposto che la divulgazione dei dati riferiti ai ricorrenti fosse diretta non già a danneggiare gli interessati, ma a ristabilire l'equilibrio contabile dell'ateneo del quale era dirigente amministrativo. Circostanza, questa, secondo la prospettazione dei ricorrenti, intrinsecamente non coerente con la consapevole violazione procedinnentale (alla luce della qualifica soggettiva dell'imputato) e ancor più con le modalità specifiche della divulgazione che, accanto ai ritenuti indebiti, avrebbe nominativamente indicato gli asseriti percettori;


2.2. con il secondo motivo, relativo al secondo capo d'imputazione (diffamazione), violazione di legge, in relazione all'art. 595 cod. pen., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, prima, e dalla Corte di appello, dopo (che hanno concordemente escluso la consistenza oggettiva del reato), proprio le particolari modalità della condotta integrerebbero l'elemento materiale del delitto contestato. L'accostamento ad ogni preteso ammanco del nominativo del singolo dipendente, l'allusione ad un generalizzato sistema di privilegi, la terminologia apparentemente innocua ma sostanzialmente allusiva, renderebbero la condotta non giustificata da un interesse pubblico, esorbitante dai limiti della continenza espressiva e, quindi, oggettivamente lesiva dell'onore e della reputazione dei ricorrenti.


3. Il 4 aprile 2022, la parte civile ha depositato le sue conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il primo motivo, oltre ad essere infondato, è inammissibile.

La Corte di appello, nel condividere le argomentazioni offerte dal Tribunale, ha evidenziato il percorso logico seguito e ha specificato gli elementi attraverso i quali ha ritenuto di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, individuandoli nella manifestata intenzione, nel corpo dello scritto, di reperire le delibere del consiglio di amministrazione e gli incarichi formali di assegnazione. Questa esplicita indicazione testuale doveva ritenersi significativa, secondo i giudici di merito, dell'intenzione non già di danneggiare i ricorrenti (ritenuti indebiti percettori di compensi illegittimi), ma di verificare la sussistenza di responsabilità erariali, riconducibili peraltro in capo a soggetti diversi dai beneficiari. L'imputato, evidenzia la corte d'appello, avrà pure accettato il rischio di danneggiare i percettori delle somme (asseritamente) indebite, ma avrebbe agito al solo scopo di rendere noti gli impegni di spesa dell'ente di cui era direttore generale.

La motivazione è logica e coerente, soprattutto alla luce del tenore letterale del testo, caratterizzato, con riferimento alla posizione dei ricorrenti, da una terminologia neutra e asettica.

In questi termini, il motivo si presenta come una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello (e prima ancora nello stesso giudizio di primo grado) e puntualmente disattesi dalla corte territoriale; una censura che postula una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di parametri diversi di ricostruzione e valutazione, non idonea ad individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi nella ricostruzione o nella valutazione degli stessi. Si tratta, in altri termini, di una prospettata rivalutazione degli elementi fattuali che, in assenza di lacune o contraddizioni motivazionali dei giudici del merito, costituisce una valutazione di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, Rv. 271636).

2. Il secondo motivo censura, invece, la ritenuta insussistenza del delitto di diffamazione, contestato nel secondo capo d'imputazione. I ricorrenti deducono che l'imputato, pur astenendosi all'utilizzare termini apertamente ingiuriosi, si sarebbe soffermato sulla valutazione di illegittimità del compenso percepito dai dipendenti e sull'arbitrarietà della relativa stabilizzazione kir" ed avrebbe ricompreso tutti nel sistema di malaffare chiamato "PARADISO di Napoleone" (riferendosi al nominativo del precedente direttore amministrativo), dove anche l'uso del maiuscolo sarebbe stato significativo.

La condotta, quindi, travalicando i limiti della continenza e della pertinenza, in assenza di uno specifico interesse pubblico a conoscere della vicenda nei suoi aspetti nominativi, dovrebbe ritenersi lesiva della reputazione dei soggetti coinvolti e non giustificata da un prevalente diritto di critica.

Il motivo è infondato. Occorre premettere che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv. 26128401; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Rv. 278145). Sotto tale profilo, è necessario considerare, sotto il profilo metodologico, come l'accertamento dell'offensività della condotta contestata impone una valutazione sistematica delle parole utilizzate, scritte o pronunciate, e che, a tal fine, rileva esclusivamente il significato obiettivo della frase, quello che l'espressione contestata assume all'interno di un determinato ambiente e in uno specifico contesto storico. E ciò in quanto la reputazione (bene giuridico tutelato dalla norma) non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.

Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza (Sez. 5, n. 3247 del 28/02/1995, Rv. 201054). Ebbene, in concreto, l'imputato, nel divulgare i dati, si è semplicemente limitato a rappresentare il dato (civilistico) della illegittimità dei compensi percepiti, ma non ha utilizzato espressioni offensive o ingiuriose nei confronti dei beneficiari, non ha operato giudizi morali, né fatto valutazioni ulteriori rispetto al dato contabile. L'unica espressione oggettivamente allusiva, che travalica la necessaria continenza, come correttamente rilevato dalla corte d'appello, è relativa al precedente direttore amministrativo dell'ateneo e predecessore dell'imputato, ma tanto è fuori da ogni contestazione. L'oggettiva neutralità delle affermazioni divulgate, esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (come correttamente ritenuto dai giudici del merito) e rende irrilevante la valutazione in ordine alla sussistenza del diritto di critica.



p.q.m.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 aprile 2022 Il Presidente Il

Testo del 2023-02-16




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