Tradizionalmente il producer è chi produce un disco.
La definizione di legge: "La persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni".
Gli artt. 72 a 75 della LDA riguardano i diritti del produttore.
Il termine direttore (manager) e produttore (producer) sono sovrapposti. E qui mi fermo perchè per la prima volta non riesco a trovare un definizione chiara e condivisa.
I compiti sono tecnici e di promozione, ma anche di indirizzo dell'opera al mercato.
Si tratta di far diventare una idea un qualcosa da portare sul mercato: un prodotto.
- Chi ci mette i soldi ? Il produttore esecutivo.
- Il produttore artistico dovrebbe essere a capo dei tecnici.
- Il manager gestisce l'artista con il produttore artistico ed esecutivo.
Nel web il termine produttore (semplice o artistico) andrebbe pensato come coach, assistenze, consulente, formatore. Un tecnico altamente specializzato con competenze sul mercato.
Il termine produttore esecutivo è chi investe nel prodotto pagando le spese e distribuendo il prodotto.
La remunerazione dipende dai proventi e dagli importi anticipati. Nel web, attualmente, si usa in mille modi che non aiutano a capire. Resta evidente che il produttore esecutivo diventa un coautore e acquista anch'esso i diritti d'autore sull'opera "grezza" ideata e abbozzata dell'artista puro.
Il produttore (che si può presentare anche NON esecutivo) è un consulente che aiuta a creare un prodotto artistico. Viene pagato e ne diventa coautore per via delle competenze sul mercato. Questo andrebbe verificato prima di iniziare una collaborazione.
Per la LDA il produttore (che acquista diritti sull'opera) è anche quello semplice.
Il punto certo è che il produttore aiuta l'artista a far diventare prodotto quella che in origine è solo una idea artistica.
art. 78 Legge sulla protezione del diritto d'autore
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
Art. 78 ter. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
Invito tutti a segnalarmi fonti pro e contro.