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   Cassazione 2023-01-30 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Cassazione: rinvio sulla improcedibilità dell'appello per ritardo errore data pec del cancelliere

Abstract: Il cancelliere commette un errore, ma l'appellante omette di indicare la data corretta: la Cassazione rinvia per la trattazione in pubblica udienza per valutare l'onere della prova dell'appellante improcedibile. - Fonte: Cassazione,2023

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA



sul ricorso 24112-2021 proposto da: Tizio Tizio, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE CAIAZZA e domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, Pec: -ricorrente -
contro GENERALI ITALIA SPA 00409920584, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ROMA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, pec: -controricorrente-

avverso la sentenza n. 568/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 16/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.

Ritenuto che:

- Tizio Tizio citò Generali Italia SpA quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per sentir pronunciare la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale;

- la domanda venne parzialmente accolta in primo grado mentre il giudice di appello dichiarò improcedibile il gravame per tardiva iscrizione a ruolo del medesimo in quanto, a fronte dell’atto di citazione in appello notificato in data 13/1/2015, l’appellante si era costituito in giudizio in data 27/1/2015, quindi oltre il termine di 10 giorni di cui all’art. 165 c.p.c., richiamato dall’art. 347 c.p.c.

Il giudice ritenne non potersi accogliere la prospettazione dell’appellante secondo la quale il ritardo sarebbe derivato da un errore commesso dalla cancelleria la quale, anziché indicare tra le notizie storiche del fascicolo la data di iscrizione a ruolo della causa coincidente con quella del deposito, ossia del giorno in cui la busta telematica contenente l’appello era pervenuta, ha erroneamente fatto coincidere la data di iscrizione a ruolo con quella in cui la busta era stata scaricata dall’operatore, successiva alla data del deposito.

Ciò in quanto il deposito telematico si perfeziona quando viene emessa la seconda pec ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, prova che l’appellante non aveva fornito, con ciò incorrendo in improcedibilità del ricorso;

averso la sentenza il Tizio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

ha resistito Generali Italia SpA con controricorso;

il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Considerato che:

- con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 cpc ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti - il ricorrente l amenta che erroneamente sarebbe stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso in quanto l’adempimento era stato compiuto in data 21/1/2015 come certificato dall’estratto tratto dal fascicolo telematico.

Il giudice avrebbe errato a considerare la data del 27/1/2015 in quanto avrebbe posto a carico dell’appellante gli effetti del ritardo con il quale l’operatore di cancelleria aveva scaricato la busta telematica in attesa di accettazione;

- con il secondo motivo di ricorso - nullità assoluta della sentenza per violazione degli artt. 57 e 102 cpc e 111 Cost. - lamenta che la corte di merito non avrebbe consentito l’articolazione del contraddittorio sulla questione della mancata tempestività dell’iscrizione a ruolo, dando sostanzialmente adito ad un errore del cancelliere;

i due motivi di ricorso sono da trattarsi congiuntamente e volti a rappresentare che, difformemente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, il deposito telematico dell’appello era avvenuto tempestivamente, come desumibile dall’estratto storico di cancelleria prelevato tramite Sicid, con attestazione di conformità, nel quale risulta che la data di deposito era quella del 21/1/2015 e quella di iscrizione la data del 27/1/2015;

il principio di diritto è che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014);

si reputa opportuno rimettere alla trattazione in pubblica udienza, in ragione della natura nomofilattica della questione, la seguente questione : se in mancanza della produzione asseverata della seconda PEC, ovvero dellaricevuta di avvenuta consegna, emessa dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la produzione dell’estratto storico di cancelleria prelevato tramite Sicid, con attestazione di conformità, sia idoneo a provare la tempestività della costituzione in appello dell’appellante.

p.q.m.

La Corte rinvia la causa per la trattazione

SESTA CIVILE, Ordinanza Interlocutoria n.2525 del 27/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2525CIV), udienza del 15/11/2022, Presidente SCODITTI ENRICO  Relatore MOSCARINI ANNA (fonte: italgiure)

Testo del 2023-01-30 - Fonte: Cassazione,2023

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