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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Morte 07.03.2022    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Trib. di Roma consente alla vedova di accedere alla icloud del marito

Decisione godibilissima ma inadeguata nel dispositivo. Uno, senza gli altri, potrà accedere alla cloud. E gli altri eredi ?

Tutto spiegato nel video approfondimento sulla "gestione delle password": www.caffe20.it/corsi/password
 


Valentino Spataro

 

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O

Ordinanza

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato l’8 dicembre 2021 R. R. ha chiesto in via d’urgenza di ordinare ad Apple Distribution International Limited di fornirle, quale erede del marito A. R., “…la necessaria assistenza per il recupero dei dati dell’account del sig. A. R. associato all’ID XXXXX@XXXX.it, anche mediante consegna delle relative credenziali di accesso”.

Ha dedotto la ricorrente che suo marito, deceduto per un infarto del miocardio il xxxx 2021, era proprietario di un iPhone XR 128GB Blue, avente codice IMEI xxxxxxxxxxxx, al quale era associato l’ID Apple xxxxxxxx@xxxx.it;

di non conoscere né il codice PIN del dispositivo né le credenziali di accesso dell’ account Apple, mediante il quale avrebbe potuto recuperare il contenuto del telefono del quale il marito, pochi giorni prima della morte, aveva effettuato un backup sul computer in uso alla famiglia;

allo scopo di accedere ai dati contenuti nell’account iCloud collegato all’ID Apple del defunto, di avere contattato il servizio Apple, che le aveva comunicato la procedura per ottenere l’assistenza al recupero dei dati personali dagli account del defunto ed enunciato l’impossibilità di consentirne l’acquisizione in mancanza di un provvedimento giudiziario.

A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato la sussistenza del fumus boni iuris, in presenza dei presupposti della tutela apprestata dall’art. 2 terdecies del D.Lgs n.101/2018, secondo il quale i diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da soggetti portatori di “…ragioni familiari meritevoli di tutela”, ravvisabili nella necessità di recuperare le fotografie ed i video presenti nel dispositivo, di rilevante contenuto affettivo, specialmente per le figlie del defunto, di tre e cinque anni, nonché del periculm in mora , atteso che il mancato utilizzo di un account per un periodo prolungato, in genere non superiore a sei mesi comporta la disattivazione automatica dei sistemi gestiti, causando irreparabilmente la perdita dei dati ad esso associati. Apple Distribution International Limited si è costituita , manifestando la propria vicinanza alla ricorrente per la dolorosa situazione e rappresentando la disponibilità a cooperare ed a fornire ogni idoneo supporto per ottenere quanto richiesto, precisando tuttavia l’impossibilità di garantire automaticamente l’accesso ai contenuti archiviati su iCloud dal defunto R., non potendo Apple contravvenire alle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto con il cliente consentendo l’accesso all’account ; ha aggiunto inoltre di avere regolato le modalità per accedere gli account e ai dispositivi di un cliente dopo il decesso , prevedendo che la valutazione delle “ragioni familiari meritevoli di protezione” sia demandata al giudice.

In sede di udienza di discussione i difensori delle parti, ribadito il contenuto delle proprie difese, hanno concordemente chiesto al tribunale la pronuncia del provvedimento oggetto della domanda cautelare, con compensazione delle spese processuali.

Il ricorso fondato, merita accoglimento.

Ritenuta l’ ammissibilità la domanda cautelare volta ad ottenere l’ ordine nei confronti di Apple Distribution International Limited di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del coniuge deceduto, finalizzata alla pronuncia di un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell’utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà e passando ai profili concernenti la verosimile sussistenza del diritto a cautela del quale la parte ha agito, si rileva che propriamente la ricorrente ha invocato la disciplina del codice della protezione dei dati personali dettata dall’art. 2 terdecies del decreto legislativo n.101/2018.

E’ noto che nel Considerando 27 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, vigente dal 25.05.2018, è stato precisato che il regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute, demandandosi agli Stati membri la possibilità di introdurre norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone defunte.

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, all’art. 2-terdecies, specificamente dedicato ai temi della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto, prevede che: “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. La regola generale prevista dal nostro ordinamento, in continuità con la disciplina contenuta nell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 è quella della sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi (cfr Tribunale Milano ordinanza 2.03.2021).

Come nella previgente disciplina, il legislatore non prende posizione sulla vicenda acquisitiva, non chiarendo se si tratti di un acquisto mortis causa o di una legittimazione iure proprio, limitandosi a prevedere la “persistenza” dei diritti di contenuto digitale oltre la vita della persona fisica (diritti che prevedono il diritto di accesso- art. 15 Reg.UE), di rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17), di limitazione di trattamento (art. 18) , di opposizione (art. 21), di portabilità dei dati ( art. 20).

Il secondo comma della norma prevede che “L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata”, a presidio del diritto all’autodeterminazione del soggetto, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure di sottrarre all’accesso dei terzi tali informazioni.

Al fine di salvaguardare la consapevolezza della scelta, il terzo comma prevede pregnanti requisiti di sostanza e di forma aggiungendo che “La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata” precisando che il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma”; il quarto comma dispone che la volontà espressa dall’interessato è sempre suscettibile di revoca o modifica mentre, a tutela dei terzi, il quinto comma aggiunge che il divieto in oggetto « non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi ».

Richiamato il contenuto della norma, si osserva che nel caso sottoposto all’odierno esame la ricorrente agisce iure proprio sulla base di un interesse meritevole di protezione di natura familiare che la legittima all’esercizio della prerogativa prevista e giustifica il diritto di acquisire i dati riferibili al defunto. La richiesta di accesso alle informazioni ed ai dati personali riferibili agli account del marito e padre è finalizzata a recuperare foto e filmati di famiglia destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie in tenera età.

Ritenuta la legittimazione all’esercizio del diritto di accesso ai dati personali del titolare, colpito prematuramente ed improvvisamente dall’evento morte, sorretta da quelle “ragioni familiari meritevoli di protezione” che giustificano l’accesso ai beni digitali dopo la morte del titolare, si ritiene che nel caso in esame l’accesso ai dati non è precluso dall’accettazione delle condizioni generali di contratto da parte del signor R. al momento dell’acquisto del dispositivo.

E’ incontroverso che il defunto fosse titolare degli account associati all’ID Apple e che le condizioni generali del contratto accettate al momento dell’attivazione del servizio prevedevano la non trasferibilità dell’account e che qualsiasi diritto sull’Id Apple e sul suo contenuto si estinguesse con la morte.

L’acquisizione, secondo le convergenti conclusioni delle parti, non preclude il diritto di accesso della ricorrente. Come evidenziato, a presidio della piena consapevolezza della scelta, l’art. 2 terdecies del codice della privacy, comma 3, prevede che volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti digitali e l’accesso ad essi dopo il suo decesso sia espressa in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere revocata o modificata.

La mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore nella materia de qua non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizioni generali di contratto si radicano non valorizzano l’autonomia delle scelte dei destinatari.

In ogni caso a fondamento della tutela richiesta soccorre anche l’art. 6, par. 1, lettera f) del citato Regolamento che autorizza il trattamento dei dati personali necessario per il “perseguimento del legittimo interesse” del titolare o di terzi, considerato che la ricorrente intende accedere agli account personali del marito e padre per “ragioni familiari meritevoli di protezione”, nella prospettiva della soddisfazione del predetto legittimo interesse. Ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris, con riferimento al periculum in mora costituisce nozione di comune esperienza che i sistemi Apple, dopo un periodo di inattività dell’account i-cloud sono destinati ad andare automaticamente “distrutti”, sicchè il tempo occorrente per la definizione del giudizio a cognizione piena potrebbe incidere irreparabilmente sull’esercizio dei diritti connessi ai dati personali del defunto, compromettendo la possibilità di tutela di interessi, come quelli in rilievo, di rango primario, meritevoli di protezione.

Tenuto conto delle convergenti richieste e della condotta processuale della resistente, le spese sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Ordina ad Apple Distribution International LTD in persona del legale rapp.te p.t. di prestare assistenza a R. R. per il recupero dei dati dell’ account di A. R. associato all’ID xxxxx@xxxxx.it, anche mediante consegna delle credenziali di accesso.

Compensa le spese processuali.

Commento alla fonte: https://dirittodiinternet.it/la-morte-digitale-e-il-diritto-ai-ricordi-dei-congiunti-il-servizio-icloud-alla-prova-della-normativa-italiana-tribunale-di-roma-ord-10-2-2022/

07.03.2022 Valentino Spataro
Tribunale di Roma


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