Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Sequestro 03.11.2021    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Cassazione sul sequestro probatorio di strumenti informatici

Cassazione 38460 del 2021: Vietato sequestrare gli strumenti (e trattenere le copie forensi) per trovare reati.

i tratta in questa sede di ribadire il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione dei relativi criteri


Valentino Spataro

 

E

Estratti:

"Ora dal momento che la ricorrente denuncia nuovamente e vibratamente il carattere onnicomprensivo della misura ablatoria riferita ai dati contenuti nelle copie forensi ancora a disposizione del Pm, si tratta in questa sede di ribadire il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione dei relativi criteri."

"proprio perché del provvedimento riguardante la massa di dati acquisiti e cioè la realizzazione delle copie forensi delle memorie dei dispositivi telefonici non risultavano noti esiti e modalità esecutive, il Tribunale avrebbe dovuto contestualmente pronunciarsi sulla relativa legittimità, non trincerandosi dietro una inesistente insindacabilità non prevista né dalla legge né desumibile dal sistema"

testo:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Tizio ..., ... ... avverso l'ordinanza n. ... del Tribunale di Napoli del 05/05/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto; sentito il difensore del ricorrente avv. Gennaro Lepre, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO


1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 20 aprile 2021 concernente il sequestro di due telefoni cellulari in danno di ... Tizio, coinvolta nell'ambito di un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., non disponendo, tuttavia, la restituzione dei dispositivi poiché già riconsegnati all'avente diritto dallo stesso Pubblico Ministero, dopo l'estrazione di copia forense dalle relative memorie.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata Tizio, che deduce l'illegittimità del sequestro dei dati contenuti nei dispositivi, appresi nella loro interezza senza possibilità di indicare per quali di essi sussista il proprio interesse alla riservatezza; tanto più che lo stesso Tribunale ha annullato il provvedimento di ablazione, evidenziando la mancanza di indicazioni in merito al nesso di pertinenzialità rispetto alle ipotesi di accusa ed alle finalità probatorie perseguite attraverso il provvedimento di sequestro.

Chiede, pertanto, l'annullamento della impugnata ordinanza e la distruzione o la restituzione in proprio favore delle disposte copie forensi dei dispositivi cellulari già in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il Collegio osserva preliminarmente che, come pure ricordato dallo stesso Tribunale di Napoli, è pacifica l'ammissibilità del ricorso proposto nonostante l'avvenuta restituzione alla avente diritto dei supporti informatici (nella specie: due telefoni cellulari) alla luce del principio stabilito da Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497.

Nondimeno, pur avendo il Tribunale sancito la totale illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro del PM, non ha a sua volta disposto la restituzione delle copie forensi delle memorie contenenti i dati ivi registrati, vero oggetto della richiesta avanzata dalla Tizio, allegando l'assenza di informazioni circa l'avvenuta esecuzione delle copie stesse e circa l'individuazione dei criteri di selezione nell'analisi e nell'estrapolazione dei dati (pag. 9 ord.). Detto altrimenti e come puntualmente segnalato dalla difesa della ricorrente, il Tribunale si è inopinatamente sottratto dal trarre le necessarie conseguenze rispetto alla pronuncia di annullamento.

Il reale obiettivo perseguito dall'istanza di riesame era, infatti, proprio la restituzione dei dati appresi con l'esecuzione delle copie forensi, tanto più che lo stesso Tribunale non ha mancato di stigmatizzare l'assenza di atti processuali idonei a consentire la valutazione dell'esistenza dei presupposti legittimanti il sequestro dei dispositivi telefonici in relazione ad una notitia criminis riferita all'art.326 cod. pen. enunciata "solo numericamente" (pag. 6 ordinanza).

Ora dal momento che la ricorrente denuncia nuovamente e vibratamente il carattere onnicomprensivo della misura ablatoria riferita ai dati contenuti nelle copie forensi ancora a disposizione del Pubblico Ministero, si tratta in questa sede di ribadire il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione dei relativi criteri (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet e Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092 riferita ad un personal computer).


Infatti, proprio perché - è la stessa ordinanza a ricordarlo (pag. 5) - del provvedimento riguardante la massa di dati acquisiti e cioè la realizzazione delle copie forensi delle memorie dei dispositivi telefonici non risultavano noti esiti e modalità esecutive, il Tribunale avrebbe dovuto contestualmente pronunciarsi sulla relativa legittimità, non trincerandosi dietro una inesistente insindacabilità non prevista né dalla legge né desumibile dal sistema.

Costituiscono, infatti, necessari corollari della affermata illegittimità totale di un provvedimento di sequestro afferente ad un dispositivo elettronico tanto l'illegittimità del sequestro della massa dei dati informatici ivi contenuti, in assenza di preventiva selezione o di indicazione dei relativi criteri, quanto la restituzione all'avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del Pubblico Ministero.

3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alla mancata previsione della restituzione delle copie forensi trattenute dal Pubblico Ministero, restituzione che va conseguentemente disposta in forza della presente pronuncia.

P. Q. M.

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione all'avente diritto delle copie forensi trattenute; restituzione che dispone.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, 28 settembre 2021 Il consiglier es e sore Il Presidente Orla V

03.11.2021 Valentino Spataro



AIRBNB, il Consiglio di Stato e la Procura di Milano
Vendita per investimento di Bitcoin - riciclaggio - sequestro - Cassazione II Penale, Sentenza n.44337 del 30/11/2021
Gutenberg ancora non accessibile per il sequesto chiesto dagli editori italiani
Vaccini fai da te: corse all'autovaccinazione naturale. Sito chiuso
Cassazione: condannato blog per conoscenza presunta di commento diffamatorio
Quali siti sono automaticamente testate giornalistiche
Sequestro di computer e corrispondenza dell'avvocato per monitorare se ha lavorato quando ha chiesto il differimento dell'udienza
Sequestro, perquisizioni e intercettazioni: mai preventive
Assoprovider: vietare gli ip finira' in Europa
Registrazioni audio e video di nascosto



Segui le novità in materia di Sequestro su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.21