VIDEO: "Diamogli una canna da pesca, una possibilita' di stare con se' stessi, di dimenticare di sentirsi indispensabili" - Antonio Albanese
Contratti
![]()
La clausola generale di buona fede: quando è violata dal committente di un appalto privato?L'avvocato Tommaso Gioia mi chiede di segnalare questo interessante testo di Alessia Averso per promuoverlo anche tra i lettori di civile.it. Li ho incontrati navigando sul web sul loro sito, officeadvice che vi invito a visitare. Ecco la presentazione: La buona fede permea il nostro ordinamento giuridico ed ha origine risalente al diritto romano. In dottrina e giurisprudenza s’intensificano i dibattiti relativi alla “buona fede integrativa”, quale strumento “correttivo” del contratto. Invero, quest’ultimo è ormai mutato, non è più disciplinato esclusivamente ed indiscriminatamente dalla volontà delle parti, ma anche da fonti eteronome, finalizzate alla miglior tutela della parte che subisce un’eventuale asimmetria contrattuale.
Indice generato dai software di IusOnDemand
I
1. Introduzione La buona fede permea il nostro ordinamento giuridico ed ha origine risalente al diritto romano. 1.1. Una regola di comportamento “senza tempo”: cenni alla bona fides del diritto romano La buona fede, intesa nella sua accezione oggettiva, esprimeva i concetti di lealtà e correttezza, nonché le qualità che contraddistinguevano il bonus vir. 2. La buona fede nell’ordinamento giuridico contemporaneo In epoca contemporanea, anche grazie al contributo della giurisprudenza, la buona fede continua ad assolvere un ruolo di notevole rilevanza e progressiva espansione, soprattutto in materia contrattuale. 2.1. Un autonomo dovere di condotta Ai sensi dell’art. 1175 c.c., il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico – derivante direttamente dal principio di solidarietà sociale (ex art. 2 Cost.)- che impone a ciascuna delle parti contrattuali3 di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, e ciò a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali, del dovere extracontrattuale del “neminem laedere” o di quanto espressamente stabilito ex lege, sicché dalla sola violazione di tale regola di comportamento, può derivare un danno risarcibile.4 2.2. Una fonte d’integrazione del contratto Precisato che il principio della buona fede oggettiva impone a ciascuna delle parti del rapporto contrattuale di agire nell’ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, come già si evince dall’Ordinanza succitata, sia in dottrina che in giurisprudenza è prevalente l’opinione, secondo la quale, la buona fede rappresenti una preziosa fonte d’integrazione del contratto. 2.3. Uno strumento di contenimento dell’abuso del diritto La buona fede oggettiva assume nell’ordinamento un ruolo di garanzia, in particolare, di controllo integrativo del contratto (anche modificativo) al fine di contenere gli abusi del diritto e realizzare un equilibrio degli opposti interessi, anche diverso, da quello voluto dalle parti: così sovrapponendo alla loro volontà un’ideale giustizia contrattuale. 3. L’appalto privato: quando il committente viola la clausola di buona fede? 3.1. L’appalto privato e l’intuitu personae L’appalto – probabilmente dal latino ad pactum “a contratto”- è un contratto bilaterale, consensuale ed a titolo oneroso. 3.2. Quando il committente viola la clausola di buona fede Proprio perché la buona fede oggettiva rappresenta un dovere di comportamento dai contenuti variabili a seconda delle circostanze concrete, essa trova la sua più ampia applicazione nel contratto d’appalto, in ragione dell’intuitu personae, e quindi, dello spiccato carattere di fiducia reciproca, che caratterizza le sue parti contraenti. – Il committente recede senza giusta causa dalle trattative precontrattuali – Il committente non coopera all’adempimento dell’appaltatore bensì lo ostacola – Il committente viola l’obbligo di informazione ed avviso – Il committente rifiuta di versare il saldo del prezzo all’appaltatore in caso di preventiva accettazione senza riserve – Il committente pone in essere un’eccezione d’inadempimento contraria a buona fede – Il committente, dopo aver richiesto consistenti variazioni d’opera, pretende il rispetto del medesimo termine di consegna e l’efficacia della penale per il ritardo – Il committente prevede una penale manifestamente eccessiva In definitiva, “la buona fede contrattuale”, non si limita ad essere un mero referente etico, piuttosto gode di piena rilevanza normativa, limitando di fatto il potere negoziale conferito all’autonomia privata. Note (link alla fonte):
12.04.2021 Alessia Averso Officeadvice.it Link: https://officeadvice.it/novita-giuridiche/la-claus
|