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"Per guidare la barca, devi conoscere bene non solo l'equipaggio ma pure i fondali, le correnti, i venti e le stelle" - Platone, la Repubblica, citata da Tremonti



Decreto semplificazioni    

Indice del Decreto semplificazioni: 139 pagine a4 e oltre 64 articoli

Ecco l'indice. Per il testo si rimanda alla Gazzetta. Disponibile in pdf una versione beta secondo alcuni canoni in corso di definizione.

15.09.2020 - pag. 95173 print in pdf print on web

  • Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
  • 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n
  • 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che co
  • 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
  • 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di or
  • Art. 2 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratt
  • 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esec
  • 3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingeg
  • 4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e
  • 5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determina
  • 6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei
  • Art. 2 - bis Raggruppamenti temporanei di imprese 1
  • Art. 2 - ter Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italia
  • Art. 3 Verifiche antimafia e protocolli di legalità 1
  • 2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti
  • 3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si proced
  • 4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di u
  • 5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore de
  • 6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legi
  • 7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n
  • 2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1,
  • 3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto de
  • Art. 4 Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali 1
  • 2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma
  • 3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, s
  • 4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni;
  • Art. 4 - bis Ulteriori misure in materia di contratti pubblici 1
  • 2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in cors
  • 3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica ne
  • Art. 5 Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica 1
  • 2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento
  • 3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla
  • 4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'
  • 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori,
  • 6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inademp
  • Art. 6 Collegio consultivo tecnico 1
  • 2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante,da tre componenti, o cinque i
  • 3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o
  • 4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo
  • 5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio
  • 6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in
  • 7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporziona
  • 8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneame
  • 9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n
  • Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 1
  • 2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro
  • 3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del
  • 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'ec
  • 5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su ric
  • 6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispond
  • 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti vari
  • Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 1
  • 2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n
  • 3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n
  • 4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 5. Al decreto legislativo n
  • 3.1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;
  • 3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e» sono soppresse;
  • 3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis
  • 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice u
  • 7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n
  • 8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto d
  • 9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazio
  • 10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a la
  • 11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n
  • «1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comm
  • Art. 8 - bis Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n
  • Art. 9 Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali 1
  • 2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n
  • 3. Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pub
  • Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia 1
  • «e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali ro
  • «2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di
  • 2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di
  • 3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola;
  • 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interv
  • 5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari in
  • 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante pro
  • 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente
  • 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità terr
  • 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto
  • 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non co
  • «2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta»;
  • 2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del
  • 3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli
  • 4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono proro
  • 5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni
  • 6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n
  • 7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n
  • Art. 10 - bis Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive 1
  • 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del
  • Art. 11 Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici 1
  • 2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del de
  • 3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n
  • Art. 11 - bis Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n
  • 2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n
  • Art. 12 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n
  • 2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a ridete
  • 3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle
  • Art. 12 - bis Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro 1
  • 2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di
  • 3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n
  • 2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispet
  • 3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amminist
  • Art. 13 Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 1
  • 2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livel
  • Art. 14 Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011,
  • Art. 15 Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardi
  • 2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n
  • 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali
  • Art. 16 Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum c
  • Art. 16 - bis Modifica alla legge 21 marzo 1990, n
  • Art. 16 - ter Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero 1
  • 2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pert
  • Art. 16 - quater Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro 1
  • Art. 16 - quinquies Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n
  • Art. 17 Stabilità finanziaria degli enti locali 1
  • 2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n
  • 3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n
  • 4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n
  • Art. 17 - bis Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presiden
  • Art. 18 Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n
  • Art. 19 Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario 1
  • 2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n
  • 3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di
  • 4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decre
  • 5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e del
  • 6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n
  • Art. 20 Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1
  • 2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglio
  • 3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso t
  • 4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • 5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialis
  • 6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del
  • 7. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze i
  • 8. Per le medesime finalità di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risult
  • 9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuo
  • 10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del
  • 11. Per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo n
  • 12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n
  • 13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione de
  • 14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro
  • 15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini p
  • 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti v
  • Art. 20 - bis Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1
  • 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, s
  • 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
  • Art. 22 Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio d
  • 2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di c
  • Art. 23 Modifiche all'articolo 323 del codice penale 1
  • Art. 23 - bis Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5
  • Art. 24 Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali 1
  • 2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n
  • 3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n
  • 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 200
  • Art. 24 - bis Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comun
  • 2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sot
  • 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata e senti
  • 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub
  • Art. 25 Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digita
  • 2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conserva
  • 3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n
  • Art. 26 Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione 1
  • 2. Ai fini del presente articolo, si intende per;
  • 3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità p
  • 4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, prov
  • 5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari
  • 6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificat
  • 7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza rita
  • 8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione
  • 9. La notificazione si perfeziona;
  • 10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce
  • 11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disp
  • 12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricez
  • 13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lette
  • 14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione trami
  • 15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazion
  • 16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test
  • 17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica;
  • 18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n
  • 19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n
  • 20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2
  • 21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali
  • 22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono u
  • Art. 27 Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digita
  • 2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata conservano per almeno venti anni le evidenze
  • 3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n
  • Art. 27 - bis Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n
  • Art. 28 Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, a
  • 2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 201
  • Art. 29 Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, piattafo
  • 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n
  • Art. 29 - bis Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n
  • 2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi
  • Art. 29 - ter Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap 1
  • 2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente
  • Art. 30 Misure di semplificazione in materia anagrafica 1
  • 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n
  • 3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è operata con le risorse stanziate nello stato
  • Art. 30 - bis Misure di semplificazione in materia di autocertificazione 1
  • Art. 31 Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordiname
  • 1. al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di uso di dispositivi elettronici
  • 2. dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter
  • 2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n
  • 3. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale,
  • 4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, in applicazione di quanto previsto dal comma 3, è increm
  • 5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società di cui all'articolo 8
  • 6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
  • Art. 32 Codice di condotta tecnologica 1
  • 2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei
  • 3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digital
  • 4. Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le pi
  • 5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può dif
  • Art. 33 Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pub
  • Art. 34 Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati 1
  • 2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costitu
  • 3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici,
  • 4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata
  • 5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggreg
  • 6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa all
  • 7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi
  • 8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali dis
  • 2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n
  • 3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n
  • Art. 35 Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese 1
  • 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n
  • 3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibi
  • Art. 36 Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione l
  • 2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il
  • 3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a
  • 4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d'intes
  • 5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consi
  • 6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio d
  • 7. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svol
  • 8. Il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 3
  • 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub
  • Art. 37 Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche am
  • 2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n
  • Art. 37 -bis Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio 1
  • Art. 38 Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche 1
  • 2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni,
  • 2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n
  • 3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), d
  • 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n
  • 5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di tel
  • 6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n
  • 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280
  • Art. 38 - bis Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo 1
  • 2. La segnalazione di cui al comma 1indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si sv
  • 3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazio
  • 4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma
  • 5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva
  • Art. 39 Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1°
  • 2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n
  • Art. 39 - bis Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica «Incentivi
  • «2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle inform
  • 2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n
  • Art. 39 - ter Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 20
  • Art. 40 Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti coo
  • 2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di es
  • 3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento sen
  • 4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti d
  • 5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al com
  • 6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto g
  • 7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunic
  • 8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi del
  • 9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n
  • «7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate da
  • 11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transi
  • 12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n
  • Art. 40 - bis Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici 1
  • 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
  • Art. 40 - ter Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici 1
  • 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub
  • Art. 40 - quater Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri 1
  • Art. 41 Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri inform
  • 2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n
  • 3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n
  • Art. 42 Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1
  • 2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n
  • 3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n
  • 4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n
  • Art. 43 Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonch
  • 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  • 3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n
  • 4. Alla legge 12 dicembre 2016, n
  • 5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n
  • 6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n
  • 7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n
  • Art. 43 - bis Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti 1
  • Art. 43 - ter Modifiche alla legge n
  • «5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni pr
  • «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano
  • «5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivit
  • «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e i
  • Art. 43 -quater Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori 1
  • «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per
  • 2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il M
  • 3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambi
  • Art. 44 Misure a favore degli aumenti di capitale 1
  • 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi deg
  • 3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in s
  • 4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni;
  • Art. 44 - bis Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate 1
  • 2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono l
  • Art. 45 Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Ita
  • Art. 45 - bis Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni 1
  • 2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti
  • Art. 46 Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali 1
  • Art. 47 Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e
  • Art. 48 Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorita'
  • 2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonchè per accelerare gli i
  • 3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n
  • 4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n
  • 5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occo
  • 6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare
  • 7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n
  • Art. 48 - bis Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n
  • Art. 48 - ter Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche 1
  • Art. 48 - quater Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti e rinnovo del te
  • 2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n
  • Art. 48 - quinquies Zona logistica semplificata 1
  • 2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n
  • Art. 49 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali 1
  • 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, per le medesime finalità di c
  • 3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti disposizion
  • 4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n
  • 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui a
  • 3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture
  • 5. All'articolo 25 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n
  • 2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal
  • 3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti
  • 4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui ag
  • 5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del pe
  • 6. Ai fini dell'accertamento nonchè per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al
  • 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub
  • «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omolog
  • «9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ci
  • «4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del
  • Art. 49 - bis Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione 1
  • 2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in se
  • 3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e fina
  • Art. 50 Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale 1
  • 2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la
  • 3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle
  • 5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decret
  • 6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi qu
  • 7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica
  • 8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA,
  • 9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
  • 10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralme
  • 11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentor
  • 12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonchè i risultati delle consultazioni svolte, le info
  • 3.1. al primo periodo le parole «, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanz
  • 3.2. (Soppresso);
  • 3.3. all'ultimo periodo, le parole «trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni
  • 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e della
  • 3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentes
  • 4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzaz
  • Art. 50 - bis Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali 1
  • Art. 51 Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture strad
  • 2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistent
  • Art. 52 Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica 1
  • 2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell'autorità compet
  • 3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonchè per quelle di cui all'articolo 25 del decreto
  • 4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, s
  • 5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanz
  • 2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n
  • Art. 52 - bis Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti 1
  • Art. 53 Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale 1
  • 2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n
  • 3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n
  • Art. 54 Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico 1
  • 2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a vale
  • 3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n
  • Art. 55 Semplificazione in materia di zone economiche ambientali 1
  • 2.1. al primo periodo le parole «adottato è depositato per quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
  • 2.2. al secondo periodo, le parole «Entro i successivi quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «En
  • 2.3. al terzo periodo la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta», nonchè le parole �
  • 2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente «Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro d
  • 2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di
  • 3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n
  • Art. 55 - bis Semplificazioni per interventi su impianti sportivi 1
  • «3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tute
  • 2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti neg
  • 3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei
  • 4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dall
  • 5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione
  • 2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n
  • 3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno be
  • 4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi n
  • 5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23
  • 6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione a
  • 7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n
  • 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di proced
  • Art. 57 Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
  • 2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire;
  • 3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando
  • 4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminat
  • 5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n
  • 6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' artic
  • 7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la real
  • 8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al
  • 9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della t
  • 10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non
  • 11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-b
  • 12. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla
  • 13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il
  • 14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n
  • 15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Uff
  • 16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversion
  • 17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
  • Art. 58 Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi 1
  • 2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia;
  • 3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata d
  • 4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea;
  • 5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare
  • 6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati
  • Art. 59 Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni 1
  • 2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n
  • Art. 60 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali 1
  • 2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individ
  • 3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n
  • 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n
  • 5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n
  • 6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvig
  • 7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obie
  • «8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18
  • Art. 60 - bis Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio 1
  • «3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autoriz
  • 2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti e
  • Art. 61 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettr
  • 2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'ado
  • 3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle lin
  • 4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti
  • 5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n
  • Art. 62 Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia 1
  • Art. 62 - bis Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n
  • 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei t
  • 3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Mi
  • 4. Le modalità con cui Acquirente unico Spa acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con de
  • 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrat
  • 6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di a
  • Art. 62 - ter Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi
  • 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede
  • Art. 63 Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastruttural
  • 2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e
  • 3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2, è adottato di
  • 4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di
  • 6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5
  • 7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali
  • Art. - 63 bis Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari 1
  • Art. 64 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new de
  • 2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S
  • 3. Il rilascio da parte di SACE S
  • 4. Sulle obbligazioni diSACES
  • 5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
  • 6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n
  • 7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
  • Art. 64 - bis Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione 1
  • 2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni
  • 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IN
  • Art. 64 - ter Clausola di salvaguardia 1
  • Art. 65 Entrata in vigore 1


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"Per guidare la barca, devi conoscere bene non solo l'equipaggio ma pure i fondali, le correnti, i venti e le stelle" - Platone, la Repubblica, citata da Tremonti








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