Il Decreto all'art. 1, n. 1, lett. c), afferma che: “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.
Oltre a questa affermazione c'è il rinvio al precedente decreto. In breve chi produce a distanza o vende bene immateriali, può continuare.
Gli altri devono piuttosto preoccuparsi dei trasportatori, in affanno, e con l'obbligo di valutare cosa possono consegnare o meno.
Quindi per beni materiali e non essenziali non si puo'; per quelli essenziali meglio concordare con il trasportatore.