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"Il mondo ancora non ha preso coscienza che la migrazione è un diritto umano" - Papa Francesco



Referendum    

Il referendum sulla riduzione dei parlamentari spiegato da Wikipedia

In breve: non c'e' un quorum minimo. Perche' la legge entri in vigore deve essere approvata dalla maggioranza dei votanti.

Indice

1 Contesto storico

2 La riforma costituzionale e l'iter di approvazione

2.1 Il testo della riforma

2.2 L'iter di approvazione

2.3 La richiesta di referendum

3 Il quesito

4 Posizioni dei partiti e campagne elettorali

4.1 Partiti e movimenti presenti all'interno del Parlamento italiano

5 Sondaggi

6 Note

7 Bibliografia

8 Voci correlate

17.02.2020 - pag. 94860 print in pdf print on web

Q

QUORUM

Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo. (Min interni)

Costituzione:

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.[47]

La riforma costituzionale e l'iter di approvazione

La proposta di riforma costituzionale prevede la complessiva riduzione del numero dei parlamentari da 945 a 600 membri. La nuova Camera dei deputati avrà 400 parlamentari (anziché 630) e il nuovo Senato della Repubblica avrà 200 membri (anziché 315), oltre ai senatori a vita che potranno essere al massimo cinque.

Il testo della riforma

Il disegno di legge costituzionale sottoposto ad approvazione si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati da 630 a 400. Il numero dei deputati eletti nella Circoscrizione Estero passa da 12 a 8.

L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori elettivi da 315 a 200. Il numero dei senatori eletti nella Circoscrizione Estero passa da 6 a 4. Il numero minimo di senatori assegnato ad ogni regione si abbassa da 7 a 3. Nel nuovo testo, inoltre, le due Province autonome di Trento e Bolzano vengono equiparate alle regioni, assicurandosi tre senatori a testa. Rimangono invece invariati i seggi assegnati al Molise (2) e alla Valle d'Aosta (1).

L'articolo 3 modifica l'articolo 59 della Costituzione chiarendo che il numero massimo di senatori a vita di nomina del presidente della Repubblica non possa in alcun caso essere superiore a 5. In tal modo viene eliminata l'ambiguità del precedente testo costituzionale in cui il limite di 5 senatori a vita poteva intendersi come limite massimo di senatori a vita presenti in Senato oppure come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun presidente della Repubblica (quest'ultima interpretazione fu seguita dai soli presidenti Sandro Pertini e Francesco Cossiga, che nominarono entrambi 5 senatori a vita, raggiungendo il massimo di 9 senatori a vita di nomina presidenziale contemporaneamente in carica).

L'articolo 4 disciplina infine l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge stabilendo che esse si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dalla predetta data di entrata in vigore.[8]

...

Il quesito

Il quesito sottoposto a referendum, come da decreto di indizione del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n° 240 del 12 ottobre 2019?».[17]

Si noti il punto interrogativo finale

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE  

Testo di  legge  costituzionale  approvato  in  seconda  votazione  a
maggioranza assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei  membri  di
ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59  della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari».
(19A06354) 
(GU n.240 del 12-10-2019)
 
 
Avvertenza: 
 
  Il testo della legge costituzionale è stato approvato  dal  Senato
della Repubblica, in seconda votazione, con la  maggioranza  assoluta
dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due  terzi
dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019. 
  Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che  si
proceda al referendum popolare. 
  Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3  della
legge 25 maggio 1970, n. 352. 
 
                               Art. 1. 
 
                        (Numero dei deputati) 
 
  1. All'articolo 56 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni; 
    a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » è  sostituita
dalla seguente:  «  quattrocento  »  e  la  parola:  «  dodici  »  e'
sostituita dalla seguente: « otto »; 
    b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita
dalla seguente: « trecentonovantadue ». 
                               Art. 2. 
 
                        (Numero dei senatori) 
 
  1. All'articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  secondo  comma,  la  parola:  «  trecentoquindici  »   e'
sostituita dalla seguente: « duecento » e  la  parola:  «  sei  »  e'
sostituita dalla seguente: « quattro »; 
    b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono  inserite  le
seguenti: « o Provincia  autonoma  »  e  la  parola:  «  sette  »  e'
sostituita dalla seguente: « tre »; 
    c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « La  ripartizione
dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa  applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua  in  proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ». 
                               Art. 3. 
 
                          (Senatori a vita) 
 
  1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente: 
  « Il Presidente della Repubblica  può  nominare  senatori  a  vita
cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  meriti  nel
campo  sociale,  scientifico,  artistico  e  letterario.  Il   numero
complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ». 
                               Art. 4. 
 
                   (Decorrenza delle disposizioni) 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come  modificati  dagli  articoli  1  e  2   della   presente   legge
costituzionale,  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  del  primo
scioglimento o della prima cessazione delle  Camere  successiva  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  costituzionale  e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore. 


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