In un paese dove Vespa realizza una tribuna elettorale tutta per Salvini, e si scusa per la svista ..., non c'e da stupirsi molto.
L'Agcom è Garante delle comunicazioni televisive e mobile. Secondo loro di ogni aspetto che riguarda le comunicazioni, tariffe incluse. E non è certo la prima volta, e non se ne può nemmeno dubitare. Si puo', e si deve, dubitare dell'estensione all'intera internet delle loro competenze.
Il tema tuttavia ha evidenti riflessi per tutto il mondo delle telecomunicazioni e in generale di tutti i contratti, toccando aspetti di vessatorietà tutti da studiare e cvomprendere meglio (da parte degli interpreti, perchè gli utenti sanno bene cosa li vincola).
Esaurito il credito, la navigazione rallentata ora si paga. L'Agcom sanziona. Ha ritenuto che non è una semplice variazione, ma un qualcosa di nuovo che andava accettato.
Il principio è il seguente, ed affermato dal Consiglio di Stato:"“l’art. 70, comma 4, del Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio".
Nell'area delibere i provvedimenti.
COMUNICATO STAMPA AGCOM: TELEFONIA MOBILE, SANZIONI PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO A TIM, VODAFONE E WINDTRE
Introdotta su contratti prepagati modalità onerosa di prosecuzione del servizioin caso di credito esaurito Se l’utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell’offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita ma lo rendono disponibile pur in assenza di una volontà espressa dall’utente medesimo, addebitando un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, SMS e dati. Il costo del traffico erogato vienepoi detratto dalla successiva ricarica. Questo il contenuto della modifica contrattuale che il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto in contrasto con la normativa di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle società TIM, Vodafone e Wind Tre.
L’Autorità ha ritenuto che la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice esercizio dellojus variandiper il quale, in applicazione dell’art. 70, comma 4del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi. Come verificato dall’Autorità nel corso di un’approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, gli operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti.
La condotta menzionata è risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/CONS, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un’espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti. L’Autorità ha altresì accertatola violazione da parte dei tre operatori degli obblighi in materia di trasparenza delle informative rese in occasione di alcune variazioni delle condizioni economiche di offerte di rete mobile. Nel caso di WindTre, è stata sanzionata anche l’introduzione di un costo associato alla navigazione internetillimitata a 128Kb allorché sia stato esaurito il bundle dati associato all’offerta sottoscritta.
2Con la decisione assunta, l’Autorità si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandidal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8024/2019, per il quale: “l’art. 70, comma 4, del Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio.”Roma, 22gennaio 2020
Provvedimento DELIBERA N. 496/19/CONS:
le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio.Occorre infatti ricordare chegli utenti, al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, hanno consapevolmente optato per offerte prepagate, aventi determinate condizioni giuridiche edeconomiche, le quali meglio rispondevano alle personali esigenze di fruizione dei servizi e di spesa periodicamente corrisposta a ogni rinnovo o, in caso delle SIM solo a consumo, in occasione della ricarica. Peraltro, non corrisponde alvero, come afferma la Società, che l’utente possasempre, di volta in volta, decidere liberamente se utilizzare o non utilizzare “Sempre connesso”, in quanto il meccanismo posto in essere da TIM non prevede l’espressione di una volontà da parte dell’utente, bensì scatta semplicemente attraverso l’ordinario utilizzo, anche disgiunto,dei servizi voce, dati, SMSin assenza di credito residuo. L’utente,in caso di esaurimento del proprio credito, per impedire l’acquisto –a debito-delcredito aggiuntivo “Sempre connesso”, dovrebbedisattivare la connessione dati e bloccare la tastiera. Solo in questo modo, infatti, egli potràessere certo che non partiranno telefonate e SMS per errore o che vengano scaricati dati dalle applicazioni presenti sul dispositivo.La circostanza, poi, che l’utente si ritrovil’addebito relativo alla modalità “Sempre connesso” al momento della successiva ricarica, rende più difficilisia il controllo della spesa che la trasparenza della stessa.Infatti, lanuova ricarica dovrà, necessariamente, essere di importo superiore al costo dell’offerta in consistenza e sufficiente a “saldare il debito” nei confronti dell’operatore maturato in virtù della prosecuzione della fornitura dei servizi voce, SMS e dati pur in assenza di capacità finanziaria e, in alcuni casi, di volontà cosciente.Analoghe considerazioni valgono,altresì,per le nuove attivazioni
e ancora:
Pertanto, la Società non può attivare una modalità di prosecuzione del traffico dati senza aver previamente ricevuto una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte degli utenti, che non può essere né tacita né presunta. Invece, con la modalità “Sempre connesso”, ciò accade in assenza di un“consenso espresso”,bensì semplicemente per facta concludentia,dai quali l’operatore presume la volontà dell’utente di acquistare un credito aggiuntivo. Peraltro, tali fatti potrebbero benissimo -come facilmente riscontrabile nella pratica di tutti giorni-essereinvolontari(si pensi a una chiamata telefonica partita per errore) o comunque inconsapevoli(ad esempio, il downloaddi dati effettuato in automatico da una app).
e ancora:
Da ultimo, per quanto concerne le informative resein merito alla variazione del prezzo di alcune offerte di telefonia mobile non più commercializzate, si osserva che l’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS, nel definire le forme da utilizzare per le comunicazioni inerenti alle modifiche di contratto mira a garantire all’utenza finale la piena conoscenza della portata della modifica proposta e ad agevolare un consapevole esercizio del diritto di recesso, disponendo che “[l]a comunicazione avviene anche tramite pubblicazione da parte dell’operatore di apposita informativa presso i punti vendita e sul proprio sito web, con avviso in home page, nonché: a)per le utenze mobili, tramite invio alle utenze interessate di un SMS informativo che inizi con la
496/19/CONS11seguente dicitura “Modifica delle condizioni contrattuali”, o similare...omissis”. Nella fattispecie in esame, viceversa, la collocazione del messaggio informativo inerente alle modifiche in questione non è stataidoneaa richiamare adeguatamentel’attenzione degli utenti, i quali, ritenendo di aver ricevuto il periodico e consueto SMS di rinnovo dell’offerta, potrebbero esserestati indotti anonleggere l’intero testo del messaggio, salvo poi scoprire, al primo rinnovo utile, di aver subìto una inaspettata decurtazione dal credito residuo
e ancora:
Sotto diverso profilo, le informative rese in ordine alla variazione delle condizioni economiche di offerte di rete mobile non sono state formulate in maniera tale da rispettare le formalità definite dall’Autorità al fine di assicurare che gli utenti siano immediatamente resi edotti della portata e del contenuto della modifica contrattuale propostacosì da poter meglio decidere se esercitare o meno il previsto diritto di recesso.