Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Se crederai, vedrai" - Credendo vides



Banche    

UILCA e altri ai colleghi: non vendete quelle polizze CPI abbinate a finanziamenti

Le Organizzazioni Sindacali, pur prendendo atto della volontà aziendale di rivedere la documentazione di trasparenza e le schede prodotto dei finanziamenti di cui trattasi, che andranno poi valutate nel merito, invitano colleghe e colleghi ad attenersi scrupolosamente al dettato del regolamento ISVAP sopra riportato, astenendosi dal proporre ai clienti la sottoscrizione di Polizze CPI se non a fronte di finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni o servizi al consumo.
22.01.2020 - pag. 94822 print in pdf print on web

M


Milano, 20 gennaio 2020
Gruppo Banco Bpm: POLIZZE CPI AMBIGUITA’ NORMATIVA = RISCHIO PER I COLLEGHI

    Sono passati ormai tre mesi dalla prima segnalazione delle Organizzazioni Sindacali alla Banca del rischio di collocamento delle polizze CPI, regolato dalla norma di processo 5034-2019-NP-422 Adesione polizze collettive abbinate a finanziamenti.

I Sindacati ritengono che i chiarimenti sin qui intervenuti siano inadeguati ed insufficienti, anche in riferimento alla notizia comparsa sul portale che affida ad un ambiguo “prevedendo una finalità riconducibile alla gestione caratteristica dell’attività d’impresa” la possibilità di assicurare ogni tipologia di finanziamento disponibile a catalogo.

Le Organizzazioni Sindacali, pur prendendo atto della volontà aziendale di rivedere la documentazione di trasparenza e le schede prodotto dei finanziamenti di cui trattasi, che andranno poi valutate nel merito, invitano colleghe e colleghi ad attenersi scrupolosamente al dettato del regolamento ISVAP sopra riportato, astenendosi dal proporre ai clienti la sottoscrizione di Polizze CPI se non a fronte di finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni o servizi al consumo.

Comunicato unitario

---

POLIZZE CPIAMBIGUITA’ NORMATIVA = RISCHIO PER I COLLEGHI

Sono passati ormai tre mesi dalla prima segnalazione delle OO.SS. alla Banca del rischio di collocamento   delle  polizze   CPI,  regolato   dalla  norma   di  processo 5034-2019-NP-422 Adesione polizze collettive abbinate a finanziamenti.Nel  merito  abbiamo  evidenziato  come  nella  suddetta  norma  di  processo  non  vi  sia  alcun riferimento all’art. 4.2 del Regolamento ISVAP 29/2009 che recita:“...non sono rilasciabili dall’impresa di assicurazione coperture a fronte di obbligazioni di dare  derivanti  da  disposizioni  contrattuali,  quando  il  rischio  sottostante  ha  natura esclusivamente finanziaria, ossia è riferito a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non  rappresentati  da  strumenti  finanziari ovvero  ad  operazioni  di  finanziamento  o  di provvista di mezzi finanziari, non relative all’acquisto di beni o servizi al consumo. In ogni caso  non  sono  rilasciabili  le  coperture  destinate  a  garantire  il  rimborso  di  sopravvenienze passive  o  minusvalenze  su  elementi  patrimoniali  derivanti  da  valutazioni  conseguenti  ad operazioni straordinarie di impresa”.

Il mancato rispetto di tale previsione potrebbe comportare l’inefficacia del contratto di polizza  e  quindi  ampi  e  rilevanti  rischi  legali  e  reputazionali,  sia  per l’azienda che per i lavoratori.A fine novembre le OO.SS., a fronte di risposte interlocutorie da parte dell’Azienda, hanno inviato lettera alle funzioni Compliance, Rischi e Audit, segnalando in modo circostanziato le difformità a loro avviso presenti nell’offerta commerciale dell’Azienda.La Banca, non le funzioni in indirizzo, ha fornito risposta in data 9 gennaio u.s. rilevando:“Il  richiamato  regolamento  è  indirizzato  alle  imprese  di  assicurazione  (e  non  alle  banche distributrici) ed è finalizzato alla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione di  cui  all’Art.2  del  Decreto  Legislativo  7  settembre  2005,n.209   (c.d.   Codice   delle Assicurazioni),pertanto è onere delle imprese assicuratrici garantire l’idoneità dei prodotti assicurativi forniti”.

Risulta alle OO.SS. che l’impresa assicuratrice abbia ottemperato a garantire l’idoneità del prodotto  in  questione,  inserendo  in  calce  al  contratto  sottoscritto  dal  cliente,  apposita dichiarazione   di   conformità   del   finanziamento   alle previsioni  di  cui  all’art.4.2.del Regolamento ISVAP 29/2009, ovvero che trattasi di finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni o servizi al consumo,escludendo la finalità di acquisire fondi o disponibilità liquide.Conseguentemente  la  responsabilità  del  corretto  collocamento  della  polizza  ricade  sulla Banca collocatrice e sui dipendenti in possesso dell’apposito patentino IVASS.


Inoltre la banca rileva:“A  questo  proposito,  Vi  confermiamo... l’idoneità del processo in vigore: infatti, tutti i finanziamenti,  che  attualmente  sono  accompagnati  da  sottoscrizione  di  polizze  CPI,  sono destinati all’acquisizione di beni o servizi strumentali all’attività d’impresa o, in ogni caso, alla gestione caratteristica sempre connessa all’attività d’impresa.”di  fatto,  introducendo  così  il  concetto  di  gestione  caratteristica  dell’impresa, che  il Regolamento IVASS non prevede.Prevede invece che “in ogni caso non sono rilasciabili le coperture  destinate  a  garantire  il  rimborso  di  sopravvenienze  passive  o  minusvalenze  su elementi  patrimoniali  derivanti  da  valutazioni  conseguenti  ad  operazioni  straordinarie  di impresa”.

Alla luce di quanto sopraesposto, le OO.SS. ritengono che i chiarimenti si qui intervenuti siano inadeguati ed insufficienti, anche in riferimento alla notizia comparsa sul portale che affida ad un ambiguo “prevedendouna finalità riconducibile alla gestione caratteristica dell’attività d’impresa” la possibilità  di  assicurare  ogni  tipologia  di  finanziamento  disponibile  a catalogo.

Le  OO.SS.,  pur  prendendo atto  della  volontà  aziendale  di  rivedere  la documentazione di trasparenza e le schede prodotto dei finanziamenti di cui  trattasi,  che  andranno  poi  valutate  nel  merito,  invitano  colleghe  e colleghi ad attenersi scrupolosamente al dettato del regolamento ISVAP sopra  riportato,  astenendosi  dal  proporre  ai  clienti  la  sottoscrizione  di Polizze CPI se non a fronte di finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni o servizi al consumo.

Milano, 20 gennaio 2020

COORDINAMENTI BANCO BPMFABI -FIRST/CISL -FISAC/CGIL -UILCA -UNISIN


Condividi su Facebook

22.01.2020 COORDINAMENTI BANCO BPMFABI -FIRST/CISL -FISAC/CGIL -UILCA -UNISIN

COORDINAMENTI BANCO BPMFABI -FIRST/CISL -FISAC/CGIL -UILCA -UNISIN Link: https://www.uilca.it/news/20-01-2020/gruppo_banco_

Download Pdf

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Se crederai, vedrai" - Credendo vides








innovare l'informatica e il diritto


per la pace