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Cassazione 2019-10-29 - Pdf - Stampa

Cassazione su Pedone e esclusione della responsabilità del conducente

Il ricorrente non ha indicato alcun 'fatto storico' (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a ritenere non esaminata la dinamica dell'attraversamento, l'accertato superamento del limite di velocità e l'ingiustificata circolazione dell'autoveicolo sulla corsia di sorpasso, quando invece siffatte circostanze sono state prese in considerazione dalla Corte territoriale, sia pur per giungere a conclusioni non in linea con quelle della parte ricorrente. Fonte: Cassazione

 

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Cassazione III civile  del 8 ottobre 2019, n.25027 -

Con il primo motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2,142 e 175 C.d.S., si duole che la Corte territoriale non abbia posto a fondamento della decisione, e non abbia valutato, le prove (che pure le erano state offerte) circa le caratteristiche della strada ove era accaduto l'incidente; in particolare lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che l'attraversamento si fosse verificato su strada ove lo stesso era assolutamente vietato per la presenza di una barriera antitraffico, quando invece si trattava di 'strada a scorrimento velocè (come qualificata dalla stessa Corte), sulla quale non vi era un generale divieto di attraversamento.

Con il secondo motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli arrt. 140 e 141 C.d.S. e con riferimento alla selezione delle prove ed alla valutazione delle stesse nella ricostruzione dei fatti, si duole che la Corte territoriale, nel ricostruire i fatti, abbia selezionato solo alcuni degli accadimenti emersi dall'espletata istruttoria, pretermettendone altri, ovvero svalutandone totalmente l'incidenza causale nella fattispecie concreta, nonchè errando nell'applicare il regime probatorio di cui all'art. 2054 c.c..

Con il terzo motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la dinamica dell'attraversamento (con la scansione dei suoi momenti), l'accertato superamento dei limiti di velocità e l'ingiustificata (essendo libera la corsia di dx) circolazione del veicolo investitore sulla corsia di sorpasso.

Con il quarto motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 191 C.d.S., sostiene che la Corte d'Appello abbia erroneamente presupposto che il pedone avesse attraversato senza prestare la dovuta attenzione e senza dare la precedenza al sopraggiungente veicolo e non abbia considerato che l'attraversamento pedonale era posto ad oltre cento metri di distanza e che l'immissione sulla carreggiata era iniziata da parte del pedone con la dovuta cautela e l'investimento era avvenuto quando l'attraversamento era già quasi concluso.

Con il quinto motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. nonchè degli artt. 140 e 141 C.d.S. in relazione ai criteri della colpa e del nesso causale, si duole che la Corte, in ordine alla circostanza della velocità tenuta dal conducente (km/h 78 anzichè quella consentita di Km/h 70), abbia richiamato la valutazione del consulente tecnico del P.M., secondo il quale il sinistro non si sarebbe verificato solo se il conducente avesse viaggiato a 55 Km/h, così 'utilizzando i criteri penali, anzichè quelli civili, di tali fattispecie'.

Con il sesto motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. in relazione alle condizioni di avvistamento dei pedoni sulla carreggiata, si duole che la Corte abbia ritenuto il sinistro causato unicamente dalla condotta dei pedoni, senza considerare l'oggettiva visibilità degli ostacoli sulla carreggiata, cui è normalmente ricollegato il concetto di prevedibilità dell'evento.

Con il settimo motivo parte ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, si duole che la Corte territoriale l'abbia condannata al pagamento delle spese di lite, quando invece sussistevano gravi ed eccezionali ragioni (decesso della vittima, con conseguente danno di eccezionale gravità) per disporne la compensazione.

I primi sei motivi, da valutare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Questa S.C. ha già chiarito che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti; in particolare è stato osservato che 'la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenzà (Cass. 14064/2010); v. anche Cass. 4551/2017.

La Corte territoriale, in corretta applicazione di siffatti principi, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il pedone, tenuto peraltro ad usare nell'attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonale la massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli, ha invece attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l'attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l'evento; al riguardo, in particolare, poi, aderendo alle conclusioni del primo giudice, ha escluso ogni profilo di rilevanza causale del comportamento colposo del conducente la vettura, ribadendo nello specifico quanto affermato dal CTU, secondo cui anche se il M. avesse viaggiato alla velocità consentita il sinistro si sarebbe ugualmente verificato.

Le doglianze nel loro insieme, anche quelle formulate sub violazione di legge, t endono ad una diversa ricostruzione del fatto e ad una diversa valutazione degli elementi istruttori, e sono quindi (come detto) inammissibili in sede di legittimità; al riguardo va solo precisato, con riferimento alla sollevata questione della sussistenza o meno del divieto assoluto di attraversamento sulla strada a scorrimento veloce in questione, che su quest'ultima le due carreggiate erano divise da uno spartitraffico con siepe antiabbagliante (circostanza pacifica e correttamente evidenziata dalla Corte territoriale), e che, proprio per la presenza di siffatto spartitraffico (che implica l'invalicabilità della barriera da parte dei pedoni), il conducente dell'autovettura, a prescindere dalla corsia percorsa (di destra o sinistra), non poteva aspettarsi in alcun modo l'attraversamento di pedoni, non potendo prevedere l'intenzione dei pedoni di superare la detta invalicabile barriera.

In particolare, poi, il vizio motivazionale è denunciato non secondo i paradigmi della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un 'preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a 'questionì o 'argomentazioni'), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per 'fattò deve intendersi non una 'questionè o un 'puntò della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun 'fatto storicò (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a ritenere non esaminata la dinamica dell'attraversamento, l'accertato superamento del limite di velocità e l'ingiustificata circolazione dell'autoveicolo sulla corsia di sorpasso, quando invece siffatte circostanze sono state prese in considerazione dalla Corte territoriale, sia pur per giungere a conclusioni non in linea con quelle della parte ricorrente.

Va, infine, precisato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi (e non è il caso di specie) che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (conf. Cass. 2700/2016).

Nè, infine, può riscontrarsi nella specie una 'motivazione apparente'.

Costituisce consolidato principio di questa Corte, invero, che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura 'nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la 'ratio decidendì (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie la Corte ha espresso le ragioni della adottata decisione sulla base di un'approfondita disamina delle risultanze istruttorie, valutando le prove raccolte con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Zurich Insurance Company LTD, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019


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2019-10-29 Chi: Cassazione Fonte: Cassazione








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