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Suicidio    

Assistenza al suicidio, senza influire sulla volontà già formatasi

La Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi.

E' una sentenza sulla punibilità di chi aiuta qualcuno ad andare in una struttura autorizzata (all'estero). Non e' sull'eutanasia.

26.09.2019 - pag. 94711 print in pdf print on web

U

Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 25 settembre 2019

IN ATTESA DEL PARLAMENTO LA CONSULTA SI PRONUNCIA SUL FINE VITA

La Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da partedi una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.

La Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018.

Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate.

Roma, 25 settembre 2019

Nota di Civile.it: è bene notare che questa conclusione è logica, corretta e inevitabile, ma altrettando è importante ricordare che chi aiuta è bene documenti prima e dopo il proprio intervento in modo opponibile all'autorità giudiziaria che la volontà dell'interessato sia rimasta uguale e si sia liberamente formata e mantenuta dopo l'intervento.

Non si dica che consente l'eutanasia. Se una persona vuole suicidarsi non è consentio ad altri causare il suicidio, ma agevolare l'esecuzione di altri che la legge ancora non specifica, quindi resta solo l'estero.

Pubblicata la sentenza troveremo questi elementi più evidenziati.

PS: il dott. Spataro ha elaborato la relazione del Card. Bassetti su Avvenire con tecniche del Legal Design. Gli interessati possono richiedere privatamente maggiori informazioni.

pps: piccola nota personale. La reazione della CEI sembra non aver capito che la Corte Costituzionale doveva decidere se aiutare qualcuno che si vuole suicidare, senza influenzare la sua volontà, si possa considerare istigazione al suicidio. No. Non è istigazione al suicidio. E' mancanza di umanità, ma non è reato. Il reato è istigare qualcuno al suicidio. Le parole contano.


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26.09.2019 Spataro

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