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Sorpasso pericoloso 2019-09-16 - Pdf - Stampa

Sorpasso pericoloso, concorso di colpa, imprevedibilità e visibilità limitata

Cassazione IV PENALE, Sentenza n.29934 del 09/07/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:29934PEN), udienza del 19/06/2019, Presidente PICCIALLI PATRIZIA Relatore PAVICH GIUSEPPE Fonte: Italgiure

 

l

la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Tizio Tizio nato a ... il ... avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di ...visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore avv. Panova Vesselina del foro di roma in sostituzione dell'avv. Scaloni Mario (nomina a sostituto depositata in udienza), che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. a

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte d'appello di ..., in data 1 ottobre 2018, ha parzialmente riformato in punto di pena, confermandola nel resto, la sentenza con la quale il Tribunale di ... aveva condannato Tizio Tizio alla pena ritenuta di giustizia - previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza sull'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod.pen. nel testo vigente all'epoca del fatto - in relazione al delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso in ... il 27 luglio 2012. L'incidente per cui é processo si verificava sulla via ..., in direzione nord, nel tratto compreso fra la stazione ferroviaria e ... Marittima: l'autovettura condotta dal Tizio (una Fiat ...), procedendo a velocità elevata, eseguiva una manovra di rientro sulla corsia di destra dopo avere occupato quella di sinistra. Contemporaneamente, nello stesso tratto di carreggiata e sulla stessa corsia, Caio Caio Caio Caio aveva parcheggiato la propria autovettura Seat Ibiza al margine destro a causa di un'avaria, e si era posizionato dietro al suo veicolo.
La Fiat ... dell'imputato tamponava violentemente la Seat della vittima e travolgeva altresì l'Caio, facendolo sbalzare e procurandogli in tal modo lesioni gravissime che lo traevano a morte. All'imputato é stato addebitato di avere agito con imprudenza, negligenza e imperizia, nonché di avere violato l'art. 141, commi 2 e 11 del Codice della Strada, non avendo compiuto in sicurezza le manovre necessarie ed avendo tenuto una velocità tale da non consentirgli di controllare e arrestare in tempo la propria auto.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Tizio, articolando tre motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di accertamento della responsabilità dell'imputato per il sinistro e per il conseguente decesso dell'Caio: la Corte di merito ha ricondotto l'accertamento dell'avvistabilità dell'ostacolo, da parte del Tizio, alla mera ricostruzione del sinistro, non attribuendo rilievo alla condotta dei conducenti delle altre autovetture in transito, ma sostenendo apoditticamente che il veicolo era certamente avvistabile perché la strada era rettilinea e la visibilità era perfetta.
In realtà il Tizio, nel rientrare sulla corsia di destra da quella di sinistra, aveva la visuale ostacolata dalla presenza della vettura del sig. ... (che ha deposto come testimone e che ha a sua volta affermato di non avere potuto vedere il Tizio perché era impegnato nella manovra di spostamento a sinistra, opposta a quella che stava eseguendo l'imputato); del resto anche il Tizio, nella sua manovra di rientro sulla corsia di destra, stava osservando gli specchietti retrovisori onde controllare se stesse provenendo qualcuno da tergo; ed é lo stesso art. 141 Cod. Strada a imporre al conducente la conservazione del controllo del veicolo, per compiere le eventuali manovre necessarie e anche l'arresto del veicolo stesso, entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Viene a tal fine evocato il principio di affidamento, che opera quando il comportamento altrui esuli dalla normale prevedibilità.
Nella specie, la situazione di pericolo fu indubbiamente creata dall'Caio, in termini di eccezionalità e imprevedibilità.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: il giudizio di comparazione in equivalenza, secondo il deducente, é frutto di un ragionamento illogico e carente, che ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato a fronte della condotta serbata dal Tizio fin dai momenti immediatamente successivi al sinistro e della condotta imprudente della persona offesa.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO


1.1. Il primo motivo é manifestamente infondato. Pur considerando come ipotizzabili profili di colpa concorrente nel comportamento dell'Caio (il quale occupava una porzione di carreggiata, sia pure accostando sulla destra), deve constatarsi che la Corte di merito ha ampiamente e correttamente chiarito che, attese le condizioni ottimali di visibilità, l'orario diurno, l'andamento pressoché rettilineo della strada, il Tizio ben avrebbe potuto essere nelle condizioni di scorgere in tempo ed evitare agevolmente l'impatto con la Seat Ibiza della persona offesa, ritardando la sua manovra di rientro a destra o spostandosi eventualmente a sinistra; a tutto voler concedere, l'eventuale ostruzione della visuale rispetto alla parte anteriore del suo veicolo gli avrebbe in ogni caso imposto di tenere un comportamento particolarmente prudente. A nulla rileva, peraltro, che l'odierno ricorrente stesse controllando gli specchietti retrovisori, essendo onere del conducente (proprio a norma dell'invocato art. 141 cod.strada) controllare tutte le porzioni di strada interessate dalla sua manovra e rientranti nel suo campo di visibilità: egli infatti stava procedendo in avanti ma, al tempo stesso, si stava spostando lateralmente; e, quindi, doveva tenere sotto controllo sia la porzione di strada posteriore (in relazione alla sua manovra di spostamento a destra e alla possibilità che sopraggiungessero veicoli da dietro: v. anche art. 154 Cod.Strada), sia quella anteriore (in relazione alla sua direzione di marcia). E' ovvio che tali modalità di controllo non presuppongono il contemporaneo controllo visivo della porzione anteriore e di quella posteriore della strada (avuto riguardo all'unidirezionalità della funzione visiva), ma impongono di verificare, in termini dinamici, sia i veicoli che da tergo possano essere intralciati dalla propria manovra o possano sopraggiungere in velocità, sia i possibili ostacoli sulla direzione di marcia, calcolando il possibile pericolo di un contatto con alcuno di tali ostacoli.
La dinamica dell'incidente descritta dalla sentenza, in aggiunta al dato - che la stessa Corte dorica reputa comunque "di un certo rilievo probatorio" - dell'avvenuto avvistamento del veicolo dell'Caio da parte di altri utenti della strada, rende evidente che il Tizio non effettuò in sicurezza la manovra in cui era impegnato ed omise di effettuare correttamente la verifica degli ostacoli presenti sulla strada. L'odierno ricorrente non aveva infatti avvistato l'ostacolo rappresentato dall'Caio e dalla Seat Ibiza che si trovava sulla sua traiettoria; il fatto che la visione della porzione di strada in cui si trovava tale ostacolo fosse ostruita da altra autovettura gli avrebbe imposto, semmai, di attendere nell'effettuazione della manovra, o almeno di eseguirla con maggiore cautela. Invece egli, pur avendo tutta la possibilità di farlo, non riuscì a mantenere il controllo della sua vettura in modo da evitare l'impatto con l'Caio e la sua auto, così violando l'art. 141, Cod. Strada La presenza della persona offesa e del suo veicolo sulla porzione di destra della corsia, in un tratto di strada sprovvisto di corsia di emergenza, non può certo dirsi evenienza eccezionale e concretamente imprevedibile, essendo assolutamente rientrante nella normalità l'ipotesi di un'avaria o di un guasto tali da imporre ad un utente della strada di fermarsi nel modo più idoneo a ridurre il rischio di costituire intralcio per la circolazione. Dunque non può nella specie trovare applicazione il principio di affidamento invocato dal ricorrente, né può affermarsi in alcun modo che la responsabilità esclusiva dell'accaduto fosse in capo all'Caio. Ciò posto, é ius receptum che, in tema di responsabilità da sinistri stradali, il giudizio sulla misura del concorso di colpa é incensurabile in sede di legittimità, essendo riservato al libero e discrezionale apprezzamento del giudice di merito, se adeguatamente motivato (Sez. 4, n. 4856 del 30/01/1991, Paita, Rv. 187056); ed é evidente che, per quanto detto, il percorso argomentativo seguito dalla Corte ambrosiana si sottrae a sindacato di legittimità, essendo caratterizzato da logicità e congruità in relazione alla portata non assorbente, né interruttiva del nesso causale, attribuita alla condotta colposa della persona offesa.
1.2. Manifestamente infondato é pure il secondo motivo di lagnanza. E' pacifico che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, Sentenza n. 46343 del 26/10/2016, Montesano e altro, Rv. 268473); e nella specie il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, che costituisce applicazione di uno dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., non può certo qualificarsi come arbitrario.
1.3. Manifestamente infondato é anche il terzo motivo di ricorso.
Il trattamento sanzionatorio é stato comunque determinato in prossimità del minimo edittale, pur avendo dato atto la Corte dorica della particolare censurabilità della condotta alla guida tenuta dall'odierno ricorrente. Ed é noto che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo é desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammen


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2019-09-16 Chi: Italgiure Fonte: Italgiure








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