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Sentenze 2019-03-28 - Pdf - Stampa

La prova del sorpasso pericoloso, Cassazione 31009 del 2018

Qui di seguito il testo della sentenza.

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Cassazione III civile del 30/11/2018 n. 31009. la presunzione di colpa paritaria può essere applicata (non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma) soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla.
Fonte: Assicurativo

 

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    L

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    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE III CIVILE

    Sentenza 24 ottobre – 30 novembre 2018, n. 31009

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE TERZA CIVILE

    ... 

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso 17974-2015 proposto da:

    P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO MASCOTTO giusta procura speciale a margine del ricorso;

    - ricorrente -

    contro

    GENERALI ITALIA SPA;

    - intimata -

    avverso la sentenza n. 20/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/01/2015;

    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

    udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione in particolare al 1 motivo;

    udito l'Avvocato ALBERTO MASCOTTO.

    Svolgimento del processo

    1. La Corte di Appello di Venezia con la impugnata sentenza accogliendo parzialmente l'appello promosso da Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - ha parzialmente riformato la sentenza n. 252/2011 del Tribunale di Vicenza, Sez. dist. di Schio; e, per l'effetto: ha dichiarato che il sinistro per cui è processo è avvenuto per colpa concorrente del mezzo sconosciuto e di P.A. nella misura del 50% ciascuno; ha dichiarato la compagnia assicuratrice tenuta a risarcire alla P. la metà del danno subito; ha condannato la compagnia al pagamento in favore della P. della somma di Euro 275 mila a titolo di danno biologico permanente, nonché all'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante secondo i criteri stabiliti dal giudice di primo grado, detratto l'importo di 100 milioni delle vecchie Lire, versato in adempimento dell'ordinanza 2/9/2000; ha compensato tra le parti nella misura della metà le spese processuali relative ad entrambi i giudizi di merito, condannando la compagnia al pagamento della residua metà.

    2. P.A. aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza, sez. dist. di Schio, la Assicurazioni Generali spa, nella suddetta qualità, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data (OMISSIS), allorquando, mentre si trovava sul suo velocipede, tenendo la destra e avendo come direzione (OMISSIS), era stata vestita da un autocarro, rimasto non identificato, riportando gravi lesioni.

    La compagnia convenuta si era costituita ed aveva chiesto il rigetto della domanda, negando la sussistenza della prova di qualsivoglia contatto tra la bicicletta e l'autocarro e rilevando che la P. stava viaggiando in direzione Malo, ossia contromano, e in una situazione di equilibrio precario per la presenza di borse ingombranti al manubrio.

    Il Tribunale di Vicenza - che con ordinanza istruttoria 2/9/2000 aveva riconosciuto alla P. una provvisionale di 100 milioni delle vecchie Lire - espletata l'istruttoria, con sentenza non definitiva n. 261/09, aveva ritenuto l'esclusiva responsabilità dell'autocarro rimasto ignoto ed aveva dichiarato la Assicurazioni Generali spa, nella veste di cui sopra, tenuta a risarcire il danno derivato dal sinistro, in favore della P., disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione dello stesso.

    Avverso la sentenza non definitiva aveva presentato appello la compagnia, chiedendo la dichiarazione della nullità della ctu dinamica, nonchè il rigetto della domanda risarcitoria (o, in subordine, l'accertamento di un concorso di colpa della P. nella misura del 70% o, in ogni caso, non inferiore al 50%).

    Si era costituita la P. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

    Lo stesso Tribunale di Vicenza con successiva sentenza definitiva n. 252/11, aveva condannato la Assicurazioni Generali spa, nella veste di cui sopra, al pagamento, in favore della P., della complessiva somma di Euro 734.073,53, con limitazione della responsabilità del Fondo per l'importo massimale di Euro 374.685, 35, tenuto conto della somma di Lire 100.000.000 già riconosciuta quale provvisionale e con l'aggravio delle spese processuali dell'attrice.

    Anche avverso detta sentenza definitiva aveva presentato appello la compagnia assicuratrice, che aveva chiesto: in via preliminare, la riunione della causa a quella pendente avanti la Corte territoriale e relativa all'impugnazione della sopra menzionata sentenza non definitiva; nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria o, in subordine, l'accertamento di un concorso di colpa della P. nella misura del 70% o, in ogni caso, non inferiore al 50%; contestava, infine, la quantificazione del danno e di alcune voci specifiche.

    Si era costituita la P., chiedendo anch'essa, in via preliminare, la riunione delle due cause. Nel merito, aveva concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

    E la Corte di appello di Venezia, con la impugnata sentenza, ha per l'appunto parzialmente riformato la sentenza di primo grado, disponendo quanto sopra richiamato.

    3.Avverso la sentenza della Corte territoriale ha presentato ricorso a questa Corte la P., che, in vista dell'adunanza del 14 dicembre 2017, ha depositato memoria a sostegno del ricorso, nella quale ha chiesto la rimessione della causa a pubblica udienza.

    Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla Compagnia assicuratrice.

    Questa Corte, ritenendo la questione di diritto sottesa al ricorso di rilevanza monofilattica, ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo in pubblica udienza.

    All'odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

    E' altresì comparso il Difensore della ricorrente che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale.

    Motivi della decisione

    1. Il ricorso è affidato a 3 motivi.

    Precisamente, P.A. denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5:

    -con il primo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell'art. 2054 c.c., comma 2 e difetto di motivazione; sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, da un lato, ha ritenuto accertato che "il mezzo pesante aveva urtato il velocipide", cagionando la sua caduta; e dall'altro, ha ritenuto che non fosse provata la correttezza della condotta della bicicletta ed il preciso svolgimento del fatto lesivo, con conseguente applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2 ed attribuzione di pari responsabilità di entrambi i mezzi coinvolti; sostiene (p. 10 e ss.) che dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado (e in particolare dalle testimonianze raccolte e dall'effettuata perizia dinamico ricostruttiva) era risultato che il conducente del camion, nel procedere al sorpasso del velocipide, aveva violato l'art. 148 C.d.S.; deduce che la Corte territoriale, se avesse correttamente valutato le prove assunte in primo grado, avrebbe attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro al conducente del camion; in via subordinata, rileva che comunque nella specie, anche a voler riconoscere una sua responsabilità nella causazione del sinistro, tale responsabilità era stata erroneamente determinata in misura paritaria rispetto a quella del conducente il veicolo investitore;

    - con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 21 e difetto di motivazione in punto di quantificazione del danno; lamenta che la Corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha ridotto la somma ad essa dovuta a titolo di danno biologico, senza considerare che: a) il giudice di primo grado aveva liquidato il danno sulla base delle indicazioni del ctu (che si era attenuto ai parametri civilisti in vigore al momento del sinistro ed al momento in cui la perizia era stata effettuata); b) la stessa menomazione non può essere espressa dal medico legale in un diverso numero percentuale a seconda del settore di riferimento (indennitario o risarcitorio); c) in ogni caso, la valutazione civilistica non dovrebbe mai poter essere inferiore alla valutazione Inail. In definitiva, secondo la ricorrente, dalla disciplina posta dal D.P.R. n. 37 del 2009 si evince che la tabella Inail delle menomazioni si estende oltre il campo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e che la percentuale di danno biologico, determinata in ambito INAIL, costituendo il riconoscimento minimo, può subire variazioni soltanto in aumento (e mai in diminuzione).

    La P., infine, con il terzo motivo denuncia, in implicita relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014; sottolinea che l'esito della lite era stato per lei vittorioso, in quanto le sue richieste erano state accolte, sia pure per un quantum minore rispetto a quanto da lei richiesto, mentre quasi tutti i motivi di appello proposti dalla Compagnia erano stati rigettati. In definitiva, secondo la ricorrente, la Corte territoriale, se avesse correttamente interpretato le norme denunciate, avrebbe dovuto porre le spese di causa ad esclusivo carico della compagnia o quanto meno avrebbe dovuto prevedere la compensazione in misura diversa dalla metà; rileva ancora di aver presentato una nota spese specifica per ciascun giudizio di merito, ragion per cui erroneamente la Corte aveva globalmente liquidato le spese processuali in Euro 9900 senza indicare i criteri adottati in liquidazione ed i motivi in base ai quali ha ritenuto di ridurre taluni importi.

    2. Il primo motivo è fondato.

    2.1. Si premette che l'art. 148 C.d.S., comma 3 prevede che: "il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio".

    E occorre precisare - seguendo il percorso ermeneutico, già da tempo tracciato nella giurisprudenza di questa Corte, anche in sede penale (cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 4, 12.4.1966, Bendazzoli, Rv.101583; 17.12.1982, Esposito, Rv.159189; 2.3.1984, Longo, Rv.163881; 1.10.1987, Magliano, Rv. 177903; 12.10.1990, Dal Bosco, Rv.185805) - che il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sè un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.

    Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il velocipide o il motociclo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità di alcuno.

    A tale conclusione conduce anche l'interpretazione dell'art. 106 C.d.S., comma 1, che, in tema di sorpasso, richiede "spazio libero sufficiente". Detta espressione, invero, deve essere intesa riferita non soltanto alla distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche alla distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata. Pertanto ogniqualvolta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi motivo - il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuare la stessa senza pericolo. Il sorpasso, si ribadisce, postula condizioni di assoluta sicurezza: pertanto, il conducente non può esimersi dall'obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che la relativa manovra sia malagevole e pericolosa.

    2.2. Tali principi sono stati pretermessi nel caso di specie dalla Corte territoriale.

    In particolare, la Corte d'appello di Venezia, in punto di dinamica del sinistro - dopo aver ritenuto provato (p. 8 e ss.) che il mezzo pesante (rimasto non identificato) aveva urtato il velocipide, cagionando la caduta dalla P., sulla base della circostanza di fatto che la bicicletta era stata trovata con il manubrio direzionato verso (OMISSIS) (cioè girata rispetto alla sua direzione di marcia, che era (OMISSIS)), nonchè sulla base degli esiti dell'espletata prova testimoniale - ha altresì ritenuto (p. 11) che, non essendovi prova della correttezza della condotta della bicicletta e del preciso svolgimento del fatto lesivo, in applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, la responsabilità del sinistro andava attribuita nell'eguale misura del 50% al mezzo sconosciuto ed alla P. (condannando quindi la compagnia assicuratrice a risarcire a quest'ultima la sola metà del danno subito).

    Orbene, in nessun passaggio argomentativo della motivazione della sentenza impugnata si ritrova la disamina del comportamento tenuto dal conducente dell'autocarro, nell'effettuare il sorpasso, in relazione alle prescrizioni contenute nel citato art. 148 C.d.S., norma speciale che disciplina per l'appunto a manovra di sorpasso, ed alla luce delle acquisite risultanze processuali, come ripercorse nella stessa sentenza.

    D'altronde, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2054 c.c., comma 2 è norma sussidiaria: pertanto, la presunzione di colpa paritaria può essere applicata (non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma) soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla (cfr., tra le tante, la sent. n. 24469/2014, ove viene affermato che il principio di massima tutela della vittima, proprio dell'ordinamento comunitario, impone al giudicante "zelo solerte" nella conduzione dell'istruttoria e logica stringente nella motivazione delle proprie decisioni).

    Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il procedimento rinviato alla Corte di appello di Venezia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame tenendo conto di quanto sopra affermato da questa Corte. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

    P.Q.M.

    La Corte, in accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.

    Demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

    Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.

    Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018


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    2019-03-28 Chi: Spataro Fonte: Assicurativo Link: https://www.assicurativo.it/news/visual.php?num=94








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