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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Lavoro 13.02.2019    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Privacy e giudizi aziendali: la Cassazione consente al lavoratore di pretendere qualsiasi documento lo riguardi.

Sez. PRIMA CIVILE, Ordinanza n.32533 del 14/12/2018 (ECLI:IT:CASS:2018:32533CIV), udienza del 15/11/2018, Presidente GIANCOLA MARIA CRISTINA Relatore CAMPESE EDUARDO

"Il Garante,

Rilevato che l'art. 8, comma 4, del d.l.g.s. n. 196 del 2003 riconosce espressamente il carattere di dato personale dei cd. "dati valutativi", ovvero di quelle informazioni personali che non hanno carattere oggettivo relative "a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo" e che, anche rispetto a questi ultimi, รจ possibile esercitare, salvo che per la rettificazione e l'integrazione, i diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto, accolse l'istanza del ricorrente,"
Spataro

 

a

a seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 17153/2014 r.g. proposto da: C,(JQC BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL) s.p.a. (cod. fisc. 00920451002), con sede in Roma, alla via Vittorio Veneto n. 119, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Luigi Abete, rappresentata e difesa, giusta procura speciale per notar Mario Liguori di Roma del 7 maggio 2014, n. 178027 rep., dall'Avvocato Luciano Tamburro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Monte Zebio n. 32
- ricorrente
- contro GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (cod. fisc. 97139590588), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
- controricorrente
- e Tizio Tizio Tizio (cod. fisc. ...). - intimato - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 28/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Tizio Tizio, dipendente in servizio presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (d'ora in avanti, indicata più semplicemente, come Banca), che gli aveva inflitto una sanzione disciplinare, propose ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, nei confronti della medesima Banca, ivi ribadendo la richiesta di ottenere la comunicazione, in forma intelligibile, dei dati personali che lo riguardavano contenuti nella "Segnalazione, in forma di relazione scritta, inviata a "Disciplina", eseguita da Responsabile Risorse Umane Centrale e Territoriale competente, d'intesa con il Responsabile della struttura centrale o territoriale competente avente ad oggetto fatti illeciti o comportamenti irregolari, sotto il profilo operativo o deontologico, di dipendenti in servizio", nonché nella "Lettera accompagnatoria in cui il Responsabile Risorse Umane formula le valutazioni congiunte con il Responsabile della struttura centrale o territoriale a cui appartiene il dipendente, nonché esprime parere motivato circa il provvedimento da adottare, anche quest'ultimo formulato congiuntamente con il predetto responsabile della struttura": documenti entrambi previsti dalla circolare n. 132 del 2 luglio 2009 che, nell'ambito della Banca, disciplina il procedimento disciplinare. L'istante sostenne che l'accesso ai dati personali contenuti nei predetti documenti trovava giustificazione nell'esigenza di esercitare il proprio diritto di difesa e di impugnazione giudiziale avverso la sanzione irrogatagli.

1.1. La Banca, invitata dall'Ufficio del Garante a fornire riscontro alle suddette richieste, replicò di aver fornito al ricorrente tutte le informazioni riguardanti l'apertura del procedimento disciplinare in questione, le quali erano contenute nella lettera di contestazione degli addebiti consegnata il 29 marzo 2011, in quella successiva, consegnata il 19 maggio 2011, con cui la Banca, valutata l'inidoneità delle giustificazioni del dipendente, gli aveva inflitto la sanzione della sospensione dal servizio e dal relativo trattamento economico per un giorno, nonché nei fascicoli relativi ai clienti per i quali si erano riscontrate le irregolarità a lui contestate ed offerti in visione a quest'ultimo. Negò, invece, l'accesso agli specifici documenti oggetto di ricorso, assumendo che gli stessi contenevano dati della società "di uso strettamente interno, anch'essi protetti dalla normativa sulla privacy", in quanto "espressione del diritto di organizzare e gestire la propria attività (costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost.)" ed inoltre che si trattava di "atti endoprocedimentali" che "attengono solo al momento formativo della volontà datoriale e che nessuna rilevanza assumono o possono assumere rispetto al contrapposto diritto di difesa" del ricorrente (diritto che, a suo avviso, era già stato garantito, rimettendo nella disponibilità del medesimo tutta la documentazione oggettivamente rilevante).

1.2. Il Garante,
Rilevato che l'art. 8, comma 4, del d.l.g.s. n. 196 del 2003 riconosce espressamente il carattere di dato personale dei cd. "dati valutativi", ovvero di quelle informazioni personali che non hanno carattere oggettivo relative "a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo" e che, anche rispetto a questi ultimi, è possibile esercitare, salvo che per la rettificazione e l'integrazione, i diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto, accolse l'istanza del ricorrente, ordinando alla Banca di integrare il riscontro già fornito comunicandogli tali dati.2. Contro tale provvedimento, la Banca propose opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, innanzi al Tribunale di Roma, che, nel contraddittorio con Tizio Tizio ed il Garante per la protezione dei dati personali, lo respinse con sentenza del 28 gennaio 2014, n. 21769.

2.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne:

i) il predetto provvedimento «del tutto coerente ai principi in tema di difesa nel procedimento disciplinare e nel giudizio»;
il) che la Banca «ben avrebbe potuto limitarsi ad estrapolare eventuali passaggi della predetta documentazione non conferenti rispetto alla richiesta del lavoratore, laddove gli stessi potessero risultare pregiudizievoli del diritto alla riservatezza di terzi, ma non poteva conculcare il diritto del signor Tizio di avere piena contezza dei rilievi che gli erano stati mossi»;
iii) quanto all'asserita esigenza di valutare l'interesse della parte datoriale a mantenere riservati alcuni aspetti delle proprie scelte organizzative, che «non può essere in facoltà della parte decidere discrezionalmente ciò che può essere reso manifesto e ciò che può non esserlo, perché una tale impostazione rimetterebbe alla società ricorrente ogni determinazione anche sugli spazi di difesa della controparte»;
iv) condivisibili «i rilievi esposti dalla difesa del Garante in ordine all'interesse a conoscere anche "gli atti propedeutici alla formazione della volontà aziendale", alla presunta impossibilità di coniugare gli interessi di terzi e della banca con i diritti del richiedente (e, comunque, di tale impossibilità la banca avrebbe dovuto farsene carico, dipendendo la stessa solo da modalità operative evidentemente inadeguate), alle deduzioni in ordine ad un asserito "abuso del diritto" da parte del signor Tizio, che appaiono introdotte nel giudizio in termini del tutto astratti e generici, e, infine, all'avvenuta proposizione di un procedimento diretto all'accertamento della legittimità della sanzione, perché il presente procedimento ha esclusivamente ad oggetto il diritto del soggetto sanzionato all'accesso a dati che gli vengono nascosti, senza adeguate motivazioni»..fr-i/

3. Avverso la riportata sentenza, la Banca ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi, resistiti, con controricorso, dal Garante per la protezione dei dati personali. Tizio Tizio, invece, non ha spiegato difese in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., e la Banca ha ivi chiesto (cfr. pag. 12), di rinviare la trattazione della controversia alla pubblica udienza ritenendo di particolare rilevanza la questione, posta nei motivi quarto e quinto, «se la legislazione in materia di tutela della riservatezza riconosca il diritto di accesso ai propri dati personali anche allorchè lo si eserciti al fine di predisporre la propria difesa in giudizio, disponendo, così, di elementi probatori conseguiti fuori dal processo e non secondo le norme processuali, o se, invece, queste, in ragione della loro specialità, debbano, comunque, prevalere - come di regola - sulle norme in materia di riservatezza anche nel caso, quale quello prospettato, di utilizzazione a fini di giustizia di dati personali propri e non altrui».

4. Il primo motivo, rubricato «Violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza (art. 360, n. 4 c.p.c.)», ascrive al tribunale capitolino di aver affermato la coerenza del provvedimento del Garante rispetto ai principi «in tema di difesa nel procedimento disciplinare e nel giudizio» e di aver "motivato" tale statuizione mediante il richiamo alle osservazioni formulate in sede di costituzione dalla difesa del Garante stesso sui quattro punti sopra riportati, così violando le norme predette. Si sostiene, in particolare, che «nella decisione impugnata non è dato rinvenire alcuna ragione giuridica a sostegno della statuizione secondo cui il provvedimento del Garante sarebbe coerente con i principi di difesa nel procedimento disciplinare in materia di lavoro. L'affermazione relativa a tale coerenza, infatti, costituisce non già la motivazione del decisum, bensì proprio il decisum: l'oggetto del giudizio era dato, infatti, dalla sussistenza, o meno, in capo al Tizio, del diritto di accesso ai documenti in quanto espressione e realizzazione del i( fr-L suo diritto di difesa nel procedimento disciplinare. L'affermazione di tale diritto, allora, necessitava della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che la giustificassero e tale esposizione è stata operata dalla sentenza con la mera dichiarazione di condivisibilità delle tesi difensive della difesa del Garante sui quattro punti, elencati in sentenza, ossia dell'interesse del Tizio a conoscere degli atti propedeutici alla formazione della volontà aziendale, della presunta impossibilità di coniugare il diritto del Tizio con il diritto alla riservatezza dei terzi, alla deduzione dell'abuso del diritto, alla contemporanea esistenza di un procedimento giudiziario avente per oggetto la legittimità della sanzione disciplinare irrogata» (cfr. pag. 48-49 del ricorso). Si assume, inoltre, che «il richiamo a tali tesi difensive, meramente elencate, non esaurisce l'obbligo di motivazione dal momento che la sentenza neppure ha avvertito il bisogno di esporre, sia pure in sintesi, le tesi difensive richiamate e di spiegare le ragioni di condivisione», e che, «nella specie, neppure si è in presenza di una motivazione per relationem, poiché il rinvio ad un atto e non ai suoi contenuti (anzi, ai suoi "contenuti specifici" ...) non vale ad integrare le ragioni di diritto che devono essere esposte nella sentenza, con la conseguenza che, nella sentenza impugnata, manca del tutto la motivazione in diritto e le espressioni riportate, configurano motivazioni solo apparenti che implicano la nullità della stessa» (cfr. pag. 50 del ricorso).


4.1. La riportata doglianza non merita accoglimento.


4.2. Occorre innanzitutto considerare che la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012 (qui utilizzabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 28 gennaio 2014), ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con 2(b2PA'A riferimento a quanto previsto dall'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorchè la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (cfr. Cass. n. 20112 del 2009). Sussiste, dunque, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e da "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Va, poi, aggiunto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., rappresenta "un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione", stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), e tenuto altresì conto del fatto che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 citato per mezzo della legge n. 69 del 2009, ha espressamente stabilito 922' un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 22346 del 2015; Cass. n. 920 del 2015; Cass. n. 22845 del 2015).

4.3. Deve, altresì, ricordarsi che, come reiteratamente ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le

RAGIONI DELLA DECISIONE

limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. Cass., SU, n. 642 del 2015; Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 18754 del 2016; Cass. n. 22562 del 2016).
4.
3.1. In particolare, appaiono di assoluta rilevanza alcuni passaggi motivazionali di Cass., SU, n. 642 del 2015, nei quali si evidenzia che:
i) «nel vigente codice di rito non è dato rinvenire alcuna norma che, con riguardo alla redazione della sentenza, esplicitamente o implicitamente, imponga al giudice l'originalità nei contenuti o nelle modalità espositive» (cfr. pag. 7-8); il) «neppure l'originalità nelle modalità espositive della sentenza risulta - esplicitamente o implicitamente - richiesta, contemplata o anche solo "auspicata" nel codice di rito. Nel suddetto codice si richiede, infatti, che una motivazione esista, sia chiara, comprensibile, coerente (pertanto non solo apparente), e - prima della riforma del 2012 - si richiedeva, altresì, che fosse sufficiente e non contraddittoria, ma in nessun punto del codice risulta richiesta una motivazione espressa con modalità espositive "inedite"» (cfr. pag. 7-8); iii) «nella disciplina processuale civile non risulta in alcun modo vietato riportare in sentenza il contenuto di scritti (altre sentenze, atti amministrativi, scritti difensivi di parte o, più in generale, atti processuali) la cui paternità non sia attribuibile all'estensore. Anzi, specie nelle riforme legislative susseguitesi negli ultimi anni e nella giurisprudenza di legittimità, sembra emergere una tendenza addirittura contraria» (cfr. pag. 8); iv) «con la legge n. 49 del 2009, il legislatore estende a tutte le sentenze (non più solo alle ordinanze) la previsione di una motivazione (non solo concisa ma addirittura) succinta, prevede, anche fuori del rito societario [poi abrogato. Ndr], la possibilità di una motivazione che possa essere esposta pure mediante il "riferimento a precedenti conformi";
v) «ammettendo la possibilità di motivare per relationem, questa Corte ha affermato che la completezza e logicità della sentenza motivata in tal modo deve essere giudicata sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio, atto che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante» (cfr. pag. 11). 4.
3.2. Le argomentazioni tutte fin qui riportate, che questo Collegio interamente condivide, inducono, allora, a ritenere che, nella specie, la già descritta modalità di motivazione adottata dal tribunale romano nella sentenza oggi impugnata, mediante rinvio al contenuto degli atti difensivi ivi depositati dal Garante, sia immune dal vizio qui invocato dalla Banca: da un lato, infatti, non ricorre l'ipotesi di motivazione affatto mancante, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, né di motivazione formalmente esistente come parte del documento, ma le cui argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; dall'altro, la completezza e logicità della sentenza predetta (indipendentemente dalla condivisibilità, o meno, della soluzione ivi accolta) si ricava proprio dagli elementi contenuti negli atti ai quali opera il rinvio (cui il Collegio ha direttamente accesso, essendosi invocato un error in procedendo), atti che, proprio in ragione di quest'ultimo, sono divenuti parte integrante dell'atto rinviante,

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rubricati, rispettivamente, «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)» e «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione agli artt. 2, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 e 41 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», sono esaminabili congiuntamente perché connessi e non meritano accoglimento, precisandosi, fin da ora, che i riferimenti agli articoli di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 devono intendersi effettuati ai rispettivi testi (applicabili ratione temporis) anteriori alle modifiche apportategli dal d.lgs. 10 agosto 2018, xxy101. x



5.1. Con tali doglianze, la Banca lamenta l'erroneità dell'affermazione del giudice a quo secondo cui il provvedimento del Garante «è del tutto coerente ai principi in tema di difesa nel procedimento disciplinare e nel giudizio», e, solo ove disattesa tale censura, la mancata applicazione del principio di cd. "gerarchia mobile", in ragione del quale, nel caso di conflitto tra il diritto alla riservatezza ed altri diritti di pari dignità costituzionale (quali, nella specie, la riservatezza di dati afferenti a terzi, clienti e/o dipendenti della banca; il diritto di difesa della banca in giudizio; il diritto alla libera organizzazione d'impresa ed all'esercizio, da parte dell'imprenditore del potere disciplinare nei limiti consentiti dalla legge), il giudice deve procedere ad un equo bilanciamento dei vari diritti nel caso concreto, valutando ponderatamente la specifica situazione sostanziale.

5.2. Circa la prima, rileva il Collegio che oggetto della odierna controversia risulta essere soltanto l'individuazione dell'effettivo (bA'A4A perimetro applicativo dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, vale a dire, lo stabilire se il diritto di accesso di cui alla citata norma potesse, o meno, essere invocato da Tizio Tizio anche con riferimento all'ulteriore documentazione - "Segnalazione, in forma di relazione scritta, inviata a "Disciplina", eseguita da Responsabile Risorse Umane Centrale e Territoriale competente, d'intesa con il Responsabile della struttura centrale o territoriale competente avente ad oggetto fatti illeciti o comportamenti irregolari, sotto il profilo operativo o deontologico, di dipendenti in servizio", e "Lettera accompagnatoria in cui il Responsabile Risorse Umane formula le valutazioni congiunte con il Responsabile della struttura centrale o territoriale a cui appartiene il dipendente, nonché esprime parere motivato circa il provvedimento da adottare, anche quest'ultimo formulato congiuntamente con il predetto responsabile della struttura" - da lui richiesta dalla Banca e da quest'ultima rifiutatagli, così da indurlo, poi, ad investire della corrispondente domanda l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

5.2.1. Ne deriva, dunque, che la valutazione del provvedimento adottato dal Garante come «del tutto coerente ai principi in tema di difesa nel procedimento disciplinare e nel giudizio», effettuata dal tribunale capitolino, risulta sostanzialmente ultronea rispetto all'oggetto della lite come in precedente delimitato.

5.2.2. In altri termini, quel tribunale, avrebbe dovuto stabilire esclusivamente la correttezza, o meno, del provvedimento del Garante che aveva riconosciuto fondata la descritta pretesa di Tizio Tizio ad avere accesso anche alla predetta documentazione, ed a questo scopo, il passaggio motivazionale decisivo della sentenza oggi impugnata risulta essere quello in cui il tribunale ha ritenuto che «Di fatto, appaiono condivisibili i rilievi esposti dalla difesa del Garante in ordine all'interesse a conoscere anche "gli atti propedeutici alla formazione della volontà aziendale", alla presunta impossibilità di coniugare gli interessi di terzi e della banca con i diritti del richiedente (e, comunque, di tale I Ly2ALA impossibilità la banca avrebbe dovuto farsene carico, dipendendo la stessa solo da modalità operative evidentemente inadeguate), alle deduzioni in ordine ad un asserito "abuso del diritto" da parte del signor Tizio, che appaiono introdotte nel giudizio in termini del tutto astratti e generici, e, infine, all'avvenuta proposizione di un procedimento diretto all'accertamento della legittimità della sanzione, perché il presente procedimento ha esclusivamente ad oggetto il diritto del soggetto sanzionato all'accesso a dati che gli vengono nascosti, senza adeguate motivazioni».

5.2.3. L'affermazione circa la coerenza del provvedimento adottato dal Garante con i principi in tema di difesa nel procedimento disciplinare e nel giudizio si configura, dunque, come una semplice premessa rispetto all'appena riportato (e, giova ribadirlo, decisivo) passo motivazionale: solo quest'ultimo, allora, e non la prima, sprovvista di effettiva valenza decisoria nell'economia complessiva della statuizione oggi impugnata, poteva divenire oggetto di specifica censura in questa sede, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di gravame, nè di censura in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 11160 del 2004.
In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche, ex aliis, le più recenti Cass.n. 8755 del 2018, Cass. n. 23635 del 2010, che escludono che il motivo di ricorso possa investire un'argomentazione della sentenza impugnata non costituente una ratto decidendi).


5.3. Va qui soltanto aggiunto (in parte anticipandosi quanto si dirà scrutinandosi il quarto ed il quinto motivo), da un lato, che il diritto di accesso ex art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 non può intendersi, in senso restrittivo, come il mero diritto alla conoscenza di eventuali dati nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già entrati nel patrimonio di conoscenza e, quindi, nella disposizione dello stesso soggetto interessato al frm-' trattamento dei propri dati, atteso che scopo della norma suddetta è garantire, a tutela della dignità e riservatezza del soggetto interessato, la verifica ratione temporis dell'avvenuto inserimento, della permanenza, ovvero della rimozione di dati, indipendentemente dalla circostanza che tali eventi fossero già stati portati per altra via a conoscenza dell'interessato, verifica attuata mediante l'accesso ai dati raccolti sulla propria persona in ogni e qualsiasi momento della propria vita relazionale; dall'altro, che la Suprema Corte ha già avuto modo di rimarcare che la documentazione relativa alle vicende del rapporto di lavoro, imposta dalla legge (come per i libri paga e matricola), o prevista dall'organizzazione aziendale (tramite circolari interne), dà luogo alla formazione di documenti che formano oggetto di diritto di accesso, ex art. 7 del citato decreto legislativo consistendo in dati personali (cfr. Cass. n. 9961 del 2007).

5.4. L'ulteriore assunto della Banca, specificamente argomentato nel terzo motivo, secondo cui la decisione impugnata non avrebbe fatto applicazione del principio di cd. "gerarchia mobile", si rivela, poi, in parte infondato ed in parte inammissibile.

5.4.1. In particolare, è infondato laddove il giudice capitolino, premettendo che la Banca «ben avrebbe potuto limitarsi ad estrapolare eventuali passaggi della predetta documentazione non conferenti rispetto alla richiesta del lavoratore, laddove gli stessi potessero risultare pregiudizievoli al diritto alla riservatezza di terzi» e che, «quanto all'asserita esigenza di valutare l'interesse della parte datoriale a mantenere riservati alcuni aspetti delle proprie scelte organizzative, è chiaro che non può essere in facoltà della parte decidere discrezionalmente ciò che può essere reso manifesto e ciò che può non esserlo, perché una tale impostazione rimetterebbe alla società ricorrente ogni determinazione anche sugli spazi di difesa della controparte», e successivamente affermando di condividere «i rilievi esposti dalla difesa del Garante in ordine ... alla presunta impossibilità di iPÌ. coniugare gli interessi di terzi e della banca con i diritti del richiedente (e, comunque, di tale impossibilità la banca avrebbe dovuto farsene carico, dipendendo la stessa solo da modalità operative evidentemente inadeguate)...», ha mostrato di aver comunque proceduto ad un bilanciamento dei vari diritti nel caso concreto, ponderatamente valutando, con accertamento in fatto a lui riservato, la specifica situazione sostanziale.

5.4.2., E', invece, inammissibile nella parte in cui le relative argomentazioni della Banca ricorrente si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

6. Miglior sorte, infine, nemmeno meritano il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rispettivamente rubricati «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 20003, in relazione all'art.1375 cod. civ. ed all'art. 7 Stat. Lav. (art. 360, n. 3, c.p.c.)» e «Violazione degli artt. 7, 8, comma 2, lett. e), e 24, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 196 del 20003, in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 210 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c.)», anch'essi scrutinabili congiuntamente perché sostanzialmente connessi. Né, con riferimento ad essi, sussistono, ad avviso di questo Collegio, i presupposti per il rinvio della trattazione della controversia in pubblica udienza come richiesto dalla Banca ricorrente nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 14 pru

6.1. La prima di tali doglianze, invero, censura la decisione impugnata per aver disatteso l'assunto della Banca afferente l'invocata violazione del divieto di abuso del diritto, a suo dire perpetrata da Tizio Tizio con la richiesta della documentazione in precedenza indicata, ritenendo condivisibili «i rilievi esposti dalla difesa del Garante in ordine ...., alle deduzioni circa un asserito "abuso del diritto" da parte del signor Tizio, che appaiono introdotte nel giudizio in termini del tutto astratti e generici»; il secondo, invece, ascrive al tribunale a quo di avere, sebbene indirettamente, affermato la reciproca irrilevanza tra il procedimento in esame e quello diretto all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla Banca a Tizio Tizio. Nella suddetta memoria, infine, la ricorrente ha chiesto (cfr. pag. 12) di rinviare la trattazione della controversia alla pubblica udienza ritenendo di particolare rilevanza la questione «se la legislazione in materia di tutela della riservatezza riconosca il diritto di accesso ai propri dati personali anche allorchè lo si eserciti al fine di predisporre la propria difesa in giudizio, disponendo, così, di elementi probatori conseguiti fuori dal processo e non secondo le norme processuali, o se, invece, queste, in ragione della loro specialità, debbano, comunque, prevalere - come di regola - sulle norme in materia di riservatezza anche nel caso, quale quello prospettato, di utilizzazione a fini di giustizia di dati personali propri e non altrui».


6.1.1. Ad avviso del Collegio, però, la concreta delimitazione dell'ambito applicativo del diritto di accesso di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, così come già riportata nel paragrafo 5.3. (da intendersi qui integralmente richiamato), consente di ritenere prive di fondatezza le descritte doglianze, dovendosi qui solo aggiungere che il tenore letterale della menzionata disposizione non contiene alcuna specifica limitazione in ordine alle concrete finalità per le quali il diritto di accesso ivi previsto possa essere esercitato.

6.1.2. Affatto generiche ed astratte risultano, peraltro, le odierne argomentazioni della Banca circa un'asserita lesione del proprio diritto di difesa, nel successivo giudizio, intrapreso da Tizio Tizio, di impugnazione della sanzione disciplinare inflittagli dalla prima, sicchè nemmeno appare possibile - sebbene solo in thesí - una concreta valutazione in ordine alla denunciata, pretesa violazione degli artt. 8, comma 2, lett. e), e 24, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 196 del 2003.

6.1.3. Va, infine, ribadito, ove ancora necessario, che nessuna sovrapposizione può ritenersi consentita tra lo specifico oggetto di questo procedimento e quelli di altri giudizi, già in corso o futuri, tra le medesime parti, in rapporto alla sanzione disciplinare inflitta dalla Banca a Tizio Tizio.

7. Il ricorso, dunque, va respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza tra le parti costituite, e dandosi atto, altresì,


- in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la banca ricorrente al pagamento, nei confronti del Garante per la protezione dei dati li personali, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.200,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti

13.02.2019 Spataro



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