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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Pec e fax nei processi

Cassazione QUARTA PENALE, Sentenza n.43872 del 03/10/2018
Spataro

 

l

la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: Tizio Tizio nato a ... il 28/01/... Caia Caia Caia nato a ... il 26/02/... avverso l'ordinanza del 27/11/2017 del TRIB. LIBERTA di ...udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette/sera-lie le conclusioni del PG C, 14, tm,A /yr-M NPr--k" 551 ( i

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di ... con ordinanza del 27 novembre 2017 ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata avverso provvedimento di sequestro del 7 novembre 2017 eseguito il 27 ottobre 2017 nell'interesse di Tizio Tizio e di Caia Caia Caia in quanto l'impugnazione era pervenuta entro i termini (il 6 novembre 2017) ma a mezzo fax, strumento ritenuto irrituale, e, dunque, inammissibilmente, e mediante successivo deposito in Cancelleria (il 7 novembre 2017), da stimarsi tuttavia tardivo poiché avvenuto all'undicesimo giorno anziché entro il decimo. 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza Tizio Tizio e Caia Caia Caia, tramite un medesimo atto di impugnazione affidato a difensore di fiducia di entrambi, che con un unico motivo denunzia violazione di legge (artt. 583 cod. proc. pen. e 48 del d. Igs. n. 82 del 7 marzo 2005).
In particolare, premesso che il ricorso al Tribunale per il riesame, prima di essere depositato in forma cartacea in Cancelleria il 7 novembre 2017, era stato già inviato il 6 novembre 2017 sia mediante fax che mediante posta elettronica certificata (acronimo: p.e.c.), si assume che tali forme sarebbero legittime ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen. L'invio tramite p.e.c. sarebbe, infatti, consentito dall'art. 48 del d. Igs. n. 82 del 7 marzo 2005, come sostituito dall'art. 33 del d. Igs. n. 235 del 30 dicembre 2010, e dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 16 ottobre 2012.
La posta elettronica certificata offrirebbe la medesima certezza della raccomandata.
Non si comprenderebbe perché le Cancellerie possano utilizzare la posta elettronica per comunicare con gli indirizzi di posta elettronica degli Avvocati, mentre non è ammesso il contrario. Sarebbe stata auspicabile, secondo i ricorrenti, in ogni caso un'interpretazione adeguatrice da parte del Tribunale per il riesame di .... Si richiamano alcuni precedenti di legittimità stimati pertinenti, tra cui quello delle Sezioni unite del 2014 (Sez. U, n. 40187 del 14 marzo 2014) secondo cui è legittimo l'invio tramite fax della dichiarazione del difensore di astensione dalle udienze. Si invoca, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il P.G. nella propria requisitoria scritta in data 23 febbraio 2018 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati, ergo: inammissibili.

1.1.Del tutto corretta è la decisione del Tribunale per il riesame di .... E' stato già precisato, infatti, ed assai condivisibilmente, da parte della Corte di legittimità che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi dell'art. 16-bis, legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria (In motivazione la Corte ha precisato che, mentre la spedizione dell'atto mediante telegramma o raccomandata garantisce l'autenticità della provenienza e ricezione dell'atto, la p.e.c., al pari del fax, attesta unicamente la provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce)» (Sez. 6, n. 55444 del 05712/2017, C., Rv. 271677; nello stesso senso, Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931).

Si è detto anche che «È inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni» (Sez. 3, n. 50923 dell'11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095; in conformità, da ultimo, Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740, che in motivazione, alle pp. 2-6, ricostruisce puntualmente lo "stato dell'arte" circa il possibile impiego della posta elettronica in materia penale).

Quanto all'impiego del fax per le impugnazioni, si è puntualizzato che «In materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione a mezzo telefax è inammissibile perchè effettuata con modalità non consentita dalla legge (Fattispecie in tema di motivi nuovi relativi a ricorso per cassazione)» (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263321, in senso conforme, in un caso di impugnazione cautelare del P.M. impropriamente "anticipata" a mezzo fax, v. Sez. 5, n. 21942 del 06/05/2010, P.M. in proc. Amico, Rv. 247411).

Quanto alle impugnazioni cautelari, come nel caso in esame, si è poi affermato - e va ribadito - che «È inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P. M. mediante l'uso della posta elettronica certificata (c. d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - esplicitamente indicato dall'art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. - e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC» (Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, Rv. 263900).

Sicché, facendo applicazione dei principi richiamati, le censure difensive variamente articolate nel ricorso sono manifestamente infondate.

Allo stato, infatti, risulta normativamente previsto l'uso della posta elettronica certificata anche nel processo penale ma con riferimento alle sole notificazioni e comunicazioni a cura della Cancelleria, dirette a persone diverse dall'imputato (v. da ultimo il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012) e la posta elettronica certificata, così come il fax, garantisce, in realtà, la sola riferibilità della provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce, né più né meno del fax appartenente al detto servizio. Né può dirsi che la tassatività, fissata dal legislatore con riferimento alla specifica materia in questione, sia superabile alla luce del disposto dell'art. 48 del d. Igs. 7 marzo 2005, n. 82, che sancisce la equiparazione della trasmissione di un documento informatico con la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta, poiché tale norma fa salva, comunque, la specialità delle normative di settore, nel caso in esame rappresentate dal disposto dell'art. 583 cod. proc. pen. (cfr. al riguardo le interessanti considerazioni svolte alle pp. 2-3 della motivazione della richiamata decisione di Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, cit.).

1.2. Quanto all'argomento svolto dai ricorrenti ed incentrato sulla riconosciuta legittimità dell'istanza di rinvio del difensore per adesione all'astensione della udienze tramite fax (p. 7 del ricorso), si osserva che è stato, in effetti, affermato che, ove il difensore, anziché depositare l'istanza in questione in Cancelleria ai sensi dell'art. 121, comma 1, cod. proc. pen., scelga invece di adoperare mezzi più moderni, quali il fax ovvero la posta elettronica, l'istanza non è da considerarsi né inammissibile né irricevibile ma che tale scelta comporta per la parte un onere supplementare di accertamento, che non è previsto, invece, ove si utilizzi il canale espressamente previsto dal codice: «La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mai/ in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente» (Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963; nello stesso senso, per quanto riguarda il telefax, Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, dep. 2018, Deriù, Rv. 272049; Sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015, Mennella e altro, Rv. 264361; Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 2014, Stucchi, Rv. 258526). Dall'adesione al riferito orientamento derivano due conseguenze:

1) l'uso delle modalità di trasmissione in questione (fax e posta elettronica) al fine di avanzare richiesta di rinvio dell'udienza espone il richiedente al rischio della intempestività, nell'ipotesi in cui l'istanza di rinvio dell'udienza non venga portata a conoscenza del giudice procedente (Sez. 5, n. 7706 del 16/10/2014, dep. 2015, Chessa, Rv. 262835; Sez. 4, n. 38160 del 23/06/2009, Kariba, Rv. 245315, Sez. 5, n. 14574 del 16/03/2005, Lupo, Rv. 231102);

2) il giudice è tenuto ad esaminare l'istanza di rinvio inoltrata a mezzo fax (cui va equiparata la posta elettronica) ma solo se ne abbia avuto conoscenza in tempo utile (Sez. fer., ord. n. 32941 del 25/08/2011, Giugno, Rv. 251089). Si tratta però, come è evidente, di una situazione del tutto diversa dalla presentazione dell'impugnazione, che è governata dal principio della tassatività e della inderogabilità delle forme ex art. 583 cod. proc. pen., di cui si è già detto (cfr. al riguardo le osservazioni ai punti n xxy3. x1. e
3.2. del "

CONSIDERATO IN DIRITTO

" della decisione di Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740, cit.). 2.Discende da quanto precede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila cias

24.11.2018 Spataro



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