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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Pirateria 30.03.2017    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Il Tribunale di Frosinone sui cataloghi e link a siti pirata. Vediamo anche come scegliere materiale con licenza valida.

Contestato un articolo sbagliato comporta l'annullamento di una ordinanza ottenuta in procedimento "rapido".

Interessante vedere quanto rilevanti sono le sanzioni che sono state ipotizzate, sia pure sulla base dell'articolo di legge contestato.
Spataro

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S

Sentenza n. 181/2017 pubbl. il 07/02/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE

Il Giudice -dott.G.Carlomusto- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1766/2015 R.G.
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di diffusione abusiva di opere attraverso interneararart.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il (omissis), (omissis) ha proposto opposizione all’ordinanza- ingiunzione prot n. 0011924,emessa dal Prefetto di Frosinone il 29.04.2015 ,notificata il 04.05.2015, con cui gli è stato ingiunto di pagare, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 174 bis L. 22 aprile 1941 n. 633 ,la somma di € 546.528,69,oltre le spese , per aver violato l’art 171 ter,2° co lett. a bis della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche.
Il medesimo ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di dichiararne la nullità e/o inefficacia, o in subordine di ridurre l’importo della sanzione irrogata, deducendo;
1) l’infondatezza della contestazione effettuata nel verbale della Guardia di Finanza, per essere titolare unicamente del sito “....org”, sul quale non esercita attività lucrativa,nè mette a disposizione opere protette dal diritto d’autore dietro corrispettivo;
2) l’errata determinazione della sanzione;
3) il difetto di motivazione, rispetto alle controdeduzioni proposte in sede amministrativa;
4) la mancata audizione del ricorrente.
Disposta in via cautelare la sospensione dell’ordinanza opposta la Prefettura di Frosinone, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza,udita la discussione, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e secondo i motivi di seguito espressi.
Sentenza n. 181/2017 pubbl. il 07/02/2017

Motivi della decisione


A (omissis) quale proprietario/gestore del sito estero 'www.....org,è stata contestata la violazione dell’art 171 ter,2° co lett a bis della L 22 aprile 1941 n. 633e successive modifiche, in forza degli accertamenti contenuti nel verbale della Guardia di Finanza Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria -1 Gruppo-1^ Sezione di Roma, del 28.5.2014.
La Prefettura di Frosinone ha depositato in giudizio il citato verbale di accertamento redatto dalla GdF nel quale sono riassunti i seguenti fatti;
1) nell’ambito di indagini ,volte a reprimere le violazioni della legge sul diritto d’autore, eseguite dalla Guardia di Finanza- Nucleo Speciale cit su svariati domini che organizzavano contenuti multimediali, con assoggettamento a pubblicità obbligatoria preliminare, si evidenziava che numerose opere protette dal diritto di autore, sebbene dislocate fisicamente su diversi server in aree geograficamente differenti, erano fruibili da chiunque in modalità "trasparente” , e che, pertanto, l’utente, collegandosi ad uno qualunque dei domini monitorati, poteva accedere alla visione in streaming, ovvero procedere alla copia mediante download diretto.
2) tra tali siti era ricompreso il sito www.....org, risultato contenere un vastissimo catalogo multimediale, di opere cinematografiche, serie tv e format tv, tutti tutelati dal diritto di autore, in assenza delle licenze dì sfruttamento rilasciate dalla S.I.A.E., ai sensi dell’art.16 della legge 633/41.
3) era stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo, ma il Tribunale del Riesame di Roma , con ordinanza del 17.3.2014 aveva disposto il dissequestro del sito www.....org, ritenendo inadeguato il quadro di informazioni fornito, sia in relazione all’identificazione delle opere tutelate fruibili in violazione della legge a tutela del diritto d’autore, sia in relazione alla natura dei banner pubblicitari e all’effettiva capacità di produrre reddito in favore di ciascun specifico sito. L’ordinanza opposta si fonda su ulteriori atti di indagine della GdF, a seguito dei quali, il sito www.(Altro dominio).org è stato sottoposto a sequestro in data 14.5.2014 (provvedimento di ignoto contenuto, essendone stata omessa la produzione in giudizio),in quanto ritenuto “ nuova versione” di www.....org, realizzata dallo stesso gestore, per travasarvi i medesimi contenuti multimediali illegali.
L’opponente ha contestato, in primis, il presunto collegamento tra i siti ....org, ....me e ....biz e (Altro dominio).org, in base a redirecart. Al riguardo la GdF,nelle note difensive allegate alla comparsa di costituzione della Prefettura,ha esposto;
-di aver verificato che alla data del 20.4.2013, digitando il dominio ....org" si veniva reindirizzati al dominio "....biz"; alla data del 5.9.2013, digitando il dominio, "....biz" si veniva reindirizzati al dominio "....me"; alla data del 21.12.2013, digitando il dominio "....me" si veniva reindirizzati al dominio "....org"; alla data del 9.4.2014, i domini "....org", "....biz" e "....me", si veniva reindirizzati al dominio "(Altro dominio).org"(giusta ignoto allegato 7, mai depositato in atti) ;
Sentenza n. 181/2017 pubbl. il 07/02/2017 -che solo il titolare del sito iniziale poteva disporre delle password necessarie per far eseguire automaticamente il reindirizzamento;
-che,atteso che i citati domini ....biz, ....me e ....org, effettuavanoa loro voltaredirect sul dominio http:/ /www.(Altro dominio).org e era dichiarato proprietario di ....org, era del tutto verosi'mile che i richiamati domini fossero tutti nella disponibilità dello stesso soggetto, in quanto tutti effettuavano redirect sequenziali verso (Altro dominio).org. Anche a voler accedere a tale ricostruzione, pur priva di riscontro documentale, sulla base del valore fidefacente da riconoscere agli accertamenti in fatto eseguiti dalla GdF, ed aderendo al ragionamento presuntivo ad essa sotteso, difetta, tuttavia, ai fini dell’integrazione della fattispecie contestata ,adeguata prova della finalità di lucro, contestata dal (omissis) fin dalla prima difesa in sede amministrativa.
Giova precisare che l’art, 171-ter, 2 comma, lett, a-bis della L. 633/41 presuppone la comunicazione al pubblico a fimi dì lucro di un’opera protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa, attuata mediante la sua diffusione in un sistema di reti telematiche, attraverso connessioni di qualsiasi genere.
Con l’espressione “a fini di lucro” deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto.
Ne consegue che, al fine della commissione dell’illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile enon un mero risparmio di spesa.
Il fine di lucro costituisce, dunque, il requisito essenziale di punibilita'.
Nella fattispecie in esame, nel richiamato verbale della GdF, a parte l’iniziale generico richiamo alle indagini svolte nei confronti di una pluralità di domini che assoggettavano a pubblicità preliminare l’accesso alla visione dell’opera tutelata, nulla risulta specificamente verificato ed allegato in relazione alla natura dei banner pubblicitari e all’effettiva capacità di produrre reddito in favore di ....biz, filmaker.me e ....org, e (Altro dominio).org. Priva di pregio è la giustificazione fornita dalla GdF, secondo cui l’assenza di finalità lucrative sarebbe irrilevante, poichè l’art 174 bis è applicabile a tutte le violazioni previste nella sezione e quindi anche in ipotesi di violazione dell’art 171 1° co L 633/1941, atteso che a (omissis) è stata irrogata la sanzione amministrativa per aver violato l’art. 171 ter , comma 2, lettera a-bis e non altra disposizione normativa.
L’ordinanza ingiunzione opposta non può dunque ritenersi legittimamente emessa e va annullata.
Le spese di lite seguono secondo soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Frosinone,in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,ogni contraria istanza disattesa e respinta;
Sentenza n. 181/2017 pubbl. il 07/02/2017 -in accoglimento, per quanto di ragione, dell’opposizione proposta da (omissis) annulla l’ordinanza ingiunzione prot. n.0011924, emessa dal Prefetto di Frosinone il 29.04.2015;
(omissis) Frosinone,07.02.2017
IL GIUDICE

30.03.2017 Spataro



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