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Surrogazione 2016-12-05 - Pdf - Stampa

Rivalsa e diritto di regresso

Cassazione III civile del 14 ottobre 2016, n. 20740 Fonte: cassazione

 

S

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS) sull'autostrada '(OMISSIS)' si verificò un sinistro stradale che provocò danni alle strutture autostradali, e la chiusura temporanea del tratto interessato dall'incidente.
La società (OMISSIS) s.p.a. (che in seguitò sarà posta in liquidazione coatta amministrativa; d'ora innanzi, per brevita', 'la (OMISSIS)'), assicuratore contro i danni della società Autostrade, indennizzò quest'ultima e nel 1986 agì in surrogazione nei confronti dei proprietari (che nella specie erano anche conducenti) dei mezzi coinvolti nel sinistro, nonchè dei rispettivi assicuratori della responsabilità civile obbligatoria.
In particolare la (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Roma:
(a) (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., rispettivamente conducente e proprietario, ed assicuratore della r.c.a. dell'autocisterna ATC Fiat 170;
(b) (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., rispettivamente conducente e proprietario, ed assicuratore della r.c.a. dell'autoveicolo BMW 520;
(c) (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale dapprima in (OMISSIS) s.p.a., e quindi in (OMISSIS) s.p.a.; d'ora innanzi, per brevita', sempre comunque 'la (OMISSIS)'), rispettivamente conducente e proprietario, ed assicuratore della r.c.a. del veicolo OM 79.
La società attrice chiese la condanna in solido dei convenuti alla rifusione di quanto pagato alla propria assicurata (OMISSIS) s.p.a..
2. Dopo venti anni di giudizio, il Tribunale di Roma con sentenza 16.3.2006 accolse la domanda nei confronti dei responsabili civili, ma la rigettò nei confronti dei rispettivi assicuratori della r.c.a..
Il Tribunale ritenne che la (OMISSIS) non potesse surrogarsi nei diritti della propria assicurata (OMISSIS) verso gli assicuratori della r.c.a. dei responsabili del sinistro, perchè l'articolo 1916 c.c., accorda l'azione di surrogazione soltanto nei confronti dei 'terzi responsabilì del sinistro, tra i quali non rientrano gli assicuratori della r.c.a. del danneggiante.
3. La sentenza del Tribunale venne appellata dalla (OMISSIS).
La Corte d'appello di Roma, con sentenza 12.9.2012 n. 4273, rigettò il gravame. Il giudice di secondo grado condivise la valutazione in diritto compiuta dal Tribunale, e vi aggiunse il rilievo secondo cui tale conclusione era corroborata dalla circostanza che, nel caso di sinistro imputabile a più persone, il corresponsabile che aveva risarcito la vittima per intero avrebbe diritto di regresso, ex articolo 2055 c.c., nei confronti degli altri corresponsabili, ma non nei confronti dei loro assicuratori della r.c.a..
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) in l.c.a., con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).
5. Con ordinanza 19.2.2016 n. 3363 questa Corte, rilevato che il ricorso introduttivo non era stato validamente notificato a (OMISSIS), litisconsorte necessario in quanto proprietario di uno dei veicolo coinvolti nel sinistro, rinviò la causa a nuovo ruolo ed ordinò alla (OMISSIS) ed alla (OMISSIS) di rinnovare la notifica del ricorso e del controricorso.
La causa è stata quindi chiamata e discussa nella pubblica udienza del 14 luglio 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Il Procuratore Generale ha chiesto, nelle sue conclusioni d'udienza, che il controricorso fella (OMISSIS) fosse dichiarato inammissibile, per omessa esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica a (OMISSIS), litisconsorte necessario.
1.2. La richiesta non può essere accolta.
E' vero che l'ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 3363/16 fissò anche alla (OMISSIS) il termine di 90 giorni per la rinnovazione della notificazione del controricorso a (OMISSIS); ed è altresì vero che la notifica risulta tentata il 14.6.2016, e non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Tuttavia va qui rilevato come (OMISSIS) fosse litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), e non rispetto alle difese da quest'ultima svolte nei confronti della ricorrente. Frutto di mero errore fu dunque l'ordine di rinnovazione della notificazione del controricorso impartito alla (OMISSIS), e priva di conseguenze è la sua inosservanza.
2. Il motivo unico di ricorso.
2.1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3. E' denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1203, 1205 e 1916 c.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello, negando il diritto di surrogazione della (OMISSIS) nei confronti degli assicuratori della r.c.a. dei responsabili, ha violato l'articolo 1916 c.c.. Sostiene che la surrogazione dell'assicuratore, di cui all'articolo 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto; se dunque il diritto nel quale l'assicuratore si è surrogato ' questo il senso della censura ' è assistito da una azione speciale, quale quella accordata alla vittima d'un sinistro stradale dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18, (oggi, articolo 144 cod. ass.), anche essa si trasferisce in capo al surrogante.
2.2. Il ricorso è fondato.
La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'articolo 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso oggetto della copertura assicurativa.
Essa ha un triplice scopo:
-) evitare l'arricchimento dell'assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento;
-) evitare l'arricchimento del responsabile, il quale ' se non esistesse la surrogazione ' beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;
-) consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri, e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei.

Da questo inquadramento dell'istituto della surrogazione, pacifico in dottrina e secolare nella giurisprudenza di legittimita', discende che l'assicuratore surrogante si sostituisce all'assicurato-danneggiato nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile.
Tale sostituzione è integrale ed omnicomprensiva. Per effetto della surrogazione il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito (anche se maturati prima della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato.

Il trasferimento a titolo particolare, dall'assicurato all'assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile, comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto.
Non servira', in questa sede, scomodare al riguardo la celebre dottrina secondo cui 'l'azione è il diritto che si fa processo': ovvio essendo che il trasferimento d'un diritto di credito comporta il necessario trasferimento delle azioni da esso sottese.
Il principio secondo cui il trasferimento di un diritto, per legge o per negozio, comporta il trasferimento delle azioni a tutela di esso previste è stato ripetutamente affermato da questa Corte, la quale ha già stabilito che:
(-) il cessionario del diritto al risarcimento del danno causato da un sinistro stradale ha titolo, in virtù della cessione, di domandare il risarcimento del danno all'assicuratore della r.c.a. del responsabile (Sez. 3, Sentenza n. 51 del 10/01/2012, Rv. 621069);
(-) l'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennizzo, può chiamare in causa in via di surrogazione non solo il responsabile del danno da sinistro stradale, ma anche l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, evidentemente sul presupposto che contro quest'ultima potesse farsi valere ex articolo 1916 c.c., il diritto della vittima trasferitosi per via di surrogazione (Sez. 3, Sentenza n. 13342 del 19/07/2004, Rv. 575638);
(-) il cessionario del credito scaturente da un mutuo ha titolo per invocare nei confronti del mutuatario la risoluzione del contratto per inadempimento, dal momento che 'la cessione di un diritto di credito comporta anche la cessione delle azioni di cognizione e di esecuzione, a questo accessorie, tra le quali sono da annoverare quelle attinenti alla concreta attuazione delle garanzie poste a tutela del credito medesimò (così Cass. 28.11.1961 n. 2737, non massimata, in Foro it., 1962, 1, 1.966).
2.3. Si applichino ora i principi che precedono al caso di specie.
In conseguenza del sinistro del 27.9.1983, la società (OMISSIS) acquistò un diritto di credito nei confronti dei responsabili civili, ex articolo 2043 c.c.; e nei confronti dei loro assicuratori della responsabilità civile, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18.
La (OMISSIS), indennizzando l'assicurata e nei limiti dell'indennizzo pagato, ha acquistato a titolo derivativo dall'assicurata stessa il medesimo diritto da quella vantato nei confronti di tutti i soggetti che per legge erano tenuti a risarcirla: e quindi i responsabili ed i loro assicuratori.
La Corte d'appello, negando tale diritto, ha dunque violato non solo l'articolo 1916 c.c., ma anche l'articolo 1203 c.c., in virtù del quale comunque sarebbe spettato alla (OMISSIS) il diritto di pretendere l'adempimento dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).
3. Le argomentazioni in diritto spese dalla Corte d'appello, così come quelle del Tribunale, non sono idonee a superare i rilievi svolti al § precedente.
La Corte d'appello ha fondato la propria decisione su due considerazioni:
(a) l'articolo 1916 c.c., consente all'assicuratore di surrogarsi all'assicurato nei confronti dei 'terzi responsabili', ma l'assicuratore del responsabile non è un 'responsabilè dell'evento di danno;
(b) nel caso di sinistro stradale causato da più responsabili, il coobbligato che abbia risarcito la vittima ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, ma non nei confronti dei rispettivi assicuratori.
La prima di tali affermazioni è frutto di un equivoco; la seconda non è pertinente.
3.1. L'affermazione secondo cui la surrogazione spetta solo nei confronti dei 'terzi responsabilì del danno, e tra questi non rientra l'assicuratore del responsabile, va rettamente intesa.
Essa venne sostenuta per la prima volta da questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. 1, Sentenza n. 4710 del 22/12/1976, Rv. 383456, la quale non aveva affatto ad oggetto una vicenda scaturente da un sinistro stradale. In quel caso, era accaduto che un assicuratore sociale aveva indennizzato uno studente, infortunatosi durante l'orario scolastico. Tuttavia, essendo la vittima beneficiaria di una polizza contro gli infortuni, l'assicuratore sociale dopo il pagamento dell'indennizzo ne pretese la rifusione dall'assicuratore contro gli infortuni della vittima, sostenendo che ai sensi dell'articolo 1916 c.c. aveva acquistato il relativo diritto.
Fu al cospetto d'una siffatta fattispecie che questa Corte ' del tutto condivisibilmente ' quarant'anni fa negò la surrogazione, affermando che i 'terzi responsabilì di cui all'articolo 1916 c.c., legittimati passivamente rispetto all'azione di surrogazione dell'assicuratore, non si identificano in tutti coloro che a qualsiasi titolo siano debitori del danneggiato. 'Terzi responsabilì saranno invece soltanto coloro che per contratto, per fatto illecito 'o per altra legittima causa di obbligazionè (e sull'importanza ai nostri fini di tali parole si tornerà più oltre) 'sono tenuti a rispondere dell'evento concretante il rischio assicurato'.
Questa Corte dunque, nella sentenza capostipite, non ha mai affermato il principio che la Corte d'appello ha preteso di farle dire, ovvero che 'l'assicuratore del responsabile d'un danno non è esposto all'azione di surrogazione proposta dall'assicuratore della vittima'.
Il principio fu ben diverso, ovvero che l'assicuratore contro gli infortuni della vittima d'un illecito non è esposto alla surrogazione da parte dell'assicuratore del danneggiato, perchè non ha causato l'evento di danno, nè deve risponderne ex lege.
Dunque non è esatto affermare che l'assicuratore del danneggiato non abbia mai diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore del responsabile.
L'assicuratore del danneggiato di norma non ha diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore del responsabile perchè è il danneggiato che non ha diritti verso quest'ultimo. Sicchè mancando il diritto da trasferire, nessun trasferimento è concepibile.
Ma quando la legge attribuisce alla vittima dell'illecito un diretto di credito direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, come nel caso di danni derivanti dalla circolazione stradale o dei natanti da diporto (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 144), dall'esercizio della caccia (L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 12, comma 10) o dall'esercizio di attività nucleare (L. 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 18, comma 1), l'assicuratore del responsabile non è più un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. E' uno dei soggetti che per legge deve risarcire il danno al danneggiato (sia pure nei limiti del massimale), dunque, un debitore del danneggiato, sicchè se il credito di quest'ultimo si trasferisce per effetto di surrogazione, l'assicuratore del responsabile diventa debitore dell'assicuratore del danneggiato.
3.2. Escluso dunque che la decisione sopra ricordata abbia mai inteso affermare il principio applicato dalla Corte d'appello, resta da esaminare se quel principio sia stato successivamente adottato da questa Corte, nei precedenti ricordati nella sentenza impugnata.
Di quei precedenti, tuttavia, alcuni non sono pertinenti, altri sono frutto di equivoco.
Infatti:
(a) Sez. 3, Sentenza n. 8544 del 20/11/1987, Rv. 456068 non aveva ad oggetto una domanda di surrogazione, ma una lite tra l'assicuratore sociale ed il responsabile civile d'un sinistro stradale; in essa il principio invocato dalla Corte d'appello compare come mero obiter dictum; in ogni caso la sentenza in esame dichiara di voler applicare il principio stabilito da Cass. 4710/76, citata al § precedente, che per quanto detto non negò affatto il diritto di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.;
(b) Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 03/12/1988, Rv. 460874 aveva ad oggetto una fattispecie del tutto diversa da quella odierna; in quel caso, infatti, l'assicuratore contro i danni del mittente, dopo avere indennizzato quest'ultimo per la perdita della merce, pretese di surrogarsi nei confronti del vettore non già adducendo l'imperita esecuzione del trasporto, ma adducendo che questi il vettore non avesse assolto l'obbligo di stipulare una assicurazione contro i rischi di perdita della merce. Non solo dunque, quel caso non aveva ad oggetto una domanda di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ma lì correttamente fu negata la surrogazione, non potendo sostenersi che la mancata stipula della polizza da parte del vettore fu la causa della perdita della merce;
(c) Sez. 3, Sentenza n. 7218 del 27/06/1991, Rv. 472858, costituisce un precedente nel quale il principio applicato dalla Corte d'appello fu affermato ' tralatiziamente fraintendendo l'esatta portata del principio affermato da Cass. 4710/76, e sopra chiarito ' soltanto obiter dictum. Quella lite, infatti, non riguardava surrogante e surrogato, ma aveva ad oggetto la lite tra la vittima d'un sinistro stradale e l'assicuratore del responsabile, il quale rifiutava di pagare il risarcimento per la parte corrispondente all'importo percepito dalla vittima dal proprio assicuratore privato contro gli infortuni, e per il quale quest'ultimo aveva esercitato la surrogazione verso l'assicuratore del responsabile;
(d) la decisione di Corte cost. 6.6.1989 n. 319, pure richiamata dal Tribunale (con affermazione che la Corte d'appello ha dichiarato di condividere) non si occupò affatto del nostro problema, limitandosi a dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1916 c.c..
3.3. Infine, non pertinente appare la giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello in materia di regresso tra coobbligati, in virtù della ontologica diversità tra regresso (che costituisce un diritto nuovo scaturente dal pagamento dell'obbligazione solidale) e surrogazione (che costituisce invece una successione a titolo particolare nel credito).
4. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale nel riesaminare la domanda della (OMISSIS) si atterrà al seguente principio di diritto:
L'assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima d'un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex articolo 1916 c.c. non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. di quello.
5. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l'articolo 380 c.p.c.:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.


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2016-12-05 Chi: Spataro Fonte: cassazione








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