XVII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 673 di giovedì 15 settembre 2016
ARCANGELO SANNICANDRO: "Ora, il bullismo richiama i minori, indubbiamente. Richiama i minori e richiama un problema educativo, in fin dei conti: tant’è vero che, se noi andiamo un po’ ad esaminare la pubblicistica sull'argomento, vediamo che chi ne scrive sono soprattutto psicologi, psicoterapeuti, sociologi e via discorrendo.
Ora, se ne interessa però anche la magistratura e l'Ufficio studi della Camera ci dice: il bullismo fa attualmente riferimento ad una serie di condotte in gran parte riconducibili a fattispecie di reato punite già dal codice penale oppure da leggi speciali.
Senza essere esaustivi, dice il redattore, nel nostro codice abbiamo: violenza privata (articolo 610: colui il quale con violenza e minacce induce qualcuno a fare o non fare alcunché, eccetera, non mi soffermo sul contenuto dei singoli articoli, mi riferisco soltanto al titolo), percosse (articolo 581), lesioni (articolo 582), molestie (articolo 660), minacce (articolo 612), stalking o atti persecutori, per essere più precisi, perché così è la rubrica effettiva del codice penale (articolo 612-bis), furto, estorsione, danneggiamento di cose altrui, ingiuria, diffamazione, sostituzione di persona, furto di identità digitale, trattamento illecito dei dati (dal Codice della privacy).
Ho richiamato e ho letto il dossier che ci ha fornito l'ufficio della Camera, perché se uno legge invece il testo, è un testo che nasconde la chiarezza di quel che io ho letto sotto espressioni che sono, come dire, a-tecniche; infatti, si dice: ai fini dalla presente legge si intende per bullismo l'aggressione o la molestia – l'aggressione è un termine tutto sommato a-tecnico rispetto a quanto ho letto prima –, che si manifesta attraverso atti o comportamenti, pressioni, violenze, eccetera, attraverso istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti.
Il ricatto è l'estorsione ! La minaccia è, eventualmente, riconducibile all'articolo 610 del codice, cioè la violenza privata !
E ancora, il furto, appunto, come ho letto prima, il danneggiamento, offese e derisioni, cioè l'ingiuria e la diffamazione; e poi dice: la qualificazione di chi commette questi reati è qualificazione di bullismo qualora – così si dovrebbe capire – questo sia fatto in danno di una persona al fine di provocare in essa sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione.
Ma avete mai visto uno che minaccia qualcuno e che si preoccupi invece di suscitarne la felicità, di metterlo a suo agio ? È logico che quell'azione, indirettamente, tra l'altro, produce anche queste conseguenze. Quindi, già la definizione giuridica è difficoltoso farla, appunto, perché il fenomeno attiene più alla psicologia, all'educazione e alla cultura che non a un fatto penalmente circoscrivibile."