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Interessi    

Nuovo anatocismo su autorizzazione preventiva del correntista: l'art. 120 comma 2 TUB

Tale norma consente poi al correntista (questa la novità di assoluto rilievo) di autorizzare (o meno) l'addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi diventano esigibili
14.07.2016 - pag. 92350 print in pdf print on web

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Dopo un primo recente restyling nel 2013, col DL. n. 18/2016, convertito in legge n. 49/2016, siamo approdati ad una nuova versione dell'art. 120, comma 2, TUB.

Le modifiche riguardano le lettere a e b del secondo comma della norma in commento, in vigore dal 15 aprile 2016, che così oggi dispongono:

“a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;


b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.

Ebbene, fin dalla prima modifica del 2003, l'intento del legislatore era quello di prevedere un generale divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (ovvero l'anatocismo), così innovando rispetto al passato in cui tale norma disponeva, invece, la legittimità dell'anatocismo a condizione che vi fosse pari periodicità fra interessi a debito ed a credito.


Tale intento non sembra però – per come vedremo – raggiunto, reintroducendosi anzi l'anatocismo.    

Vediamo nel dettaglio.

La lettera a

E' introdotta la periodicità annuale per la liquidazione degli interessi sia a credito che a debito. Così facendo si impone agli Istituti di Credito di non applicare – come sempre avvenuto – una periodicità libera (trimestrale o semestrale).

Il conteggio di tali interessi è previsto al 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto qualora la cessazione intervenga anteriormente.

La lettera b

Prima parte

E' previsto pari trattamento per tutti gli interessi debitori anche se riguardano finanziamenti concessi dalle Banche
per carte di credito (ivi incluse, quindi, le famigerate “revolving” caratterizzate da tassi di interesse assolutamente consistenti). Tali interessi non possono produrre interessi ulteriori “salvo” (l'inciso che segue non è di poco conto) “quelli di mora” e devono pertanto essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Appunto, come detto, la novità della norma che fa salva la produzione degli interessi di mora sembra rappresentare un'eccezione ed un'inversione di marcia rispetto al divieto di anatocismo e così il ripristino della possibilità per le Banche di calcolare interessi sugli interessi. Ciò ammenochè l'emananda delibera CICR non faccia chiarezza sul punto, sgombrando così il campo da tale eventualità.

Seconda parte

E' disposto che, solo ed esclusivamente in caso di rapporti di apertura di credito in conto corrente ed in conto di pagamento, ed in presenza di sconfinamento extra fido o in assenza di fido, gli interessi debitori siano conteggiati al 31 dicembre e diventino esigibili il primo marzo dell'anno successivo. Ciò, tranne il caso di chiusura definitiva del rapporto in cui, invece, gli interessi debitori sono immediatamente esigibili.

Tale norma consente poi al correntista (questa la novità di assoluto rilievo) di autorizzare (o meno) l'addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi diventano esigibili (ovvero, come sopra detto, il primo marzo di ogni anno o al momento della chiusura del conto).

Tale “facoltà” per la ben nota disparità di forza (contrattuale) fra le due parti sicuramente diventerà un “obbligo” senza il quale l'Istituto non consentirà apertura alcuna.

L'autorizzazione il correntista può dare “anche preventivamente” (e così prima della scadenza, a differenza di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.). In tal modo tali interessi vengono trasformati  in sorte capitale, produttiva a sua volta di ulteriori interessi.

Tale autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché effettuata prima dell'addebito.

Ma il correntista può anche non autorizzare tale addebito. In tale ipotesi, al fine di evitare gli effetti della capitalizzazione composta degli interessi (e così compensare l'addebito), può effettuare sul conto un versamento di importo pari o superiore rispetto a quello degli interessi.

CICRMa tale normativa è di immediata applicazione oppure occorre attendere la delibera del CICR (Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio)?

Come accaduto per la precedente versione 2013 dell'art. 210 TUB si pone il problema della sua immediata applicazione (o meno) in assenza della delibera CICR; CICR al quale anche in questa occasione è stata affidata ampia delega rispetto a “modalità e criteri” per la “produzione di interessi”.


Nella precedente versione della norma oggi esaminata era piuttosto chiaro l'intento (in effetti riuscito) di vietare l'anatocismo e, quindi, preferibile l'orientamento (peraltro maggioritario) di quei giudici di merito che propendevano per l'immediata applicazione della norma in questione, ritenendo che l'intervento del CICR dovesse essere limitato all'assunzione di norme relative agli aspetti tecnico contabili.

Oggi, però, la questione sembrerebbe diversa, non scorgendosi in effetti nella nuova formulazione dell'art. 120 TUB un divieto di capitalizzazione degli interessi, ma semmai proprio il contrario.

Indi a nostro avviso stavolta sarebbe preferibile attendere l'emanazione della delibera CICR prima di darvi concreta attuazione.


L'intervento della Corte Costituzionale.


Alla luce di quanto sopra è forse auspicabile un intervento della Corte Costituzionale in quella che pare una reintroduzione, a tutti gli effetti, dell'anatocismo.


Pisa, 11.7.2016
Avv. Alberto Foggia

autore delle banche dati di procedura civile e diritto sportivo su Civile.it


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14.07.2016 Spataro

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