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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9338 documenti.

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Ecommerce 09.06.2016    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Dogana e ecommerce: nuovi criteri per i piccoli pacchi ...

Tipico acquistare beni di basso valore all'estero. Ma cambiano le regole, semplificando le spedizioni di minor valore e tra privati.
Spataro

 

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&

 DECRETO 29 aprile 2016, n. 96
Regolamento recante modifica del regolamento adottato con il decreto 5 dicembre 1997, n. 489, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile. (16G00107) (GU Serie Generale n.131 del 7-6-2016)

  Roma, 29 aprile 2016
 
                                                  Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1452

 

                                     NOTE
 
          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  5  e  7  del
          regolamento adottato con  il  decreto  del  Ministro  delle
          finanze del 5 dicembre 1997, n. 489,  come  modificati  dal
          presente regolamento:


              «Art. 1. (Significato di: "diritti doganali";  "diritti
          di   confine";   "regolamento   comunitario";    "direttiva
          comunitaria" e "valore globale") - 1. Ai sensi del presente
          regolamento si intendono per:


                a) "diritti doganali", l'imposta sul valore  aggiunto
          di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari  alla
          tariffa dei dazi  doganali  d'importazione,  approvata  con
          decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965,  n.
          723,  come  sostituito  dall'articolo  1  della  legge   26
          novembre 1992, n. 479;


                b)  "diritti  di   confine",   i   diritti   previsti
          all'articolo 34,  secondo  comma,  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43;


                c) "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n.
          918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;


                d) "direttiva comunitaria", la  direttiva  2006/79/CE
          del Consiglio,  del  5  ottobre  2006  e  la  direttiva  n.
          83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;


                e) "valore globale" o "valore intrinseco", il  valore
          delle merci presentate all'importazione, escluse  le  spese
          di trasporto e quelle di assicurazione.»


              «Art. 5. (Valore intrinseco) -  1.  Sono  ammesse  alla
          franchigia dai diritti doganali  le  merci  il  cui  valore
          intrinseco  non  eccede   complessivamente   22   ECU   per
          spedizione.


              1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui
          al  comma  1  sono  ammessi  alla  franchigia  dai  diritti
          doganali anche i relativi servizi accessori  a  prescindere
          dal loro ammontare.»


              «Art. 7.  (Merci  ammesse  in  franchigia)  -  1.  Sono
          ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto
          di  piccole  spedizioni  prive  di  carattere  commerciale,
          inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad  un
          altro privato che si trova nel  territorio  doganale  della
          Comunita', che soddisfino i requisiti di  cui  all'articolo
          8.


              1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui
          al  comma  1  sono  ammessi  alla  franchigia  dai  diritti
          doganali anche i relativi servizi accessori  a  prescindere
          dal loro ammontare.».

09.06.2016 Spataro



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