La fattura tradizionale può essere spedita in pdf, ma solo se lo prevedono le condizioni generali.
Questa fattura però non è sostitutiva del cartaceo che deve esserci sempre. La fattura elettronica è quella che sostituisce il cartaceo, molto più complessa.
Esiste poi una terza forma di fattura, la fattura PA per tutti i pagamenti della P.A., in formato xml.
Ma torniamo alle fatture tradizionali, magari spedite in pdf.
In caso di ecommerce le incombenze fiscali sono di due tipi: fatturazione o registro corrispettivi. Se ne occupa la risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini Iva, l'ecommerce indiretto non richiede la fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.
Richiede però di tenere il registro dei corrispettivi.
Molti affermano che: "Il d.Lgs. 42 del 2015 con l'art. 7 ha esonerato l’obbligo di emissione della fattura per i servizi elettronici eseguiti nei confronti di privati.". In realtà prevede anche un decreto attuativo per regolare il registro dei corrispettivi.
Il successivo D.M. Finanze attuativo del 27 ottobre 2015, in GU n. 263 dell’11 novembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per i servizi di commercio elettronico diretto, resi nei confronti di “privati consumatori” italiani.
Quindi non si comprende perchè moltissimi siti (eccetto questo) dicano che oggi non è necessaria la fattura ma è ancora dovuto tenere il registro dei corrispettivi, senza fare le dovute distinzioni.
Quindi oggi (7.4.2016) non è necessario tenere nè fattura nè registro dei corrispettivi (tutto passa tramite banca, quindi non è possibile l'evasione). La fattura è obbligatoria se lo richiede il consumatore o, se il cliente è impresa (sempre, ma deve dichiarare di essere impresa), se la vendita riguarda un cliente italiano. Se il cliente è europeo è necessario tenere ancora il registro dei corrispettivi se e come prescritto da ogni nazione, perchè ora si applicano le regole del destinatario sia ai fini della quantificazione dell'IVA sia per gli obblighi contabili. Al link indicato l'utile tabella
Norme:
- D.Lgs. 114/1998, integrato e modificato da D.Lgs. 59/2010
- R.M. 5.11.2009, n. 274/E
- D.Lgs. 42 del 2015 (art. 7)
- D.M. del 27 ottobre 2015 Min Finanze
Circolari: