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   Avviso atto di precetto 2016-03-11 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Le problematiche relative al nuovo avviso dell'atto di precetto (art. 480 c.p.c.)

Abstract: Un interessante contributo in merito del Dott. Giovanni Restelli - Fonte: Procedura civile

Art. 480 c.p.c. comma 2: “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge [474, 6032]. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il Decreto Legge n. 83 del 2015 ha sostanzialmente modificato alcuni istituti del processo civile.
Non poca importanza assume l’art 13 comma 1 lettera a) del citato decreto legge, con cui il legislatore ha inteso imporre un nuovo obbligo al fine della validità del precetto. Il nuovo articolo 480 c.p.c., nella seconda parte del comma 2, prevede infatti che: “Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.
La ratio di tale previsione normativa è ravvisabile nell’intenzione del Governo di affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consentendo di limitare le perdite economiche, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario e giudiziario. Il vero obiettivo è quello di far sì che il ricorso al Giudice sia lo strumento “estremo” di risoluzione delle problematiche per cui sia indispensabile effettuare delicati bilanciamenti di interessi chiamati in causa, contrapponendoli ai valori egualmente fondamentali, o ponendo questioni di incompatibilità tra le norme europee e quelle incostituzionali.
Tale impostazione è frutto di anni di interventi legislativi volti e recepire l’impronta comunitaria di celerità e semplificazione amministrativa e giudiziaria. Da ciò viene fuori un principio che ad oggi difficilmente viene recepito: il debitore deve conoscere, o deve essere messo a conoscenza, della possibilità offerta dall’ordinamento, di risolvere la sua posizione debitoria attraverso dei rimedi conciliativi evitando di fatto le vie giudiziarie.
Tornando al nuovo inciso dell’art. 480 c.p.c., numerose sono le perplessità interpretative sollevate dagli addetti ai lavori.
In primo impatto, un’interpretazione letterale della norma sembra non creare dubbi sulla natura vincolante (“deve altresì contenere”) dell’avvertimento in questione. Di converso il legislatore non chiarisce la sanzione prevista in caso di omissione di tale avvertimento.
Invero l’omissione, a differenza nel periodo precedente dell’articolo 480 in cui è specificamente indicata (“il precetto deve contenere a pena di nullità”), non è espressamente sanzionata. Pertanto, la norma in parola lascia ampia discrezione sul peso da attribuire a tale mancanza.
Tale problematica può essere inquadrata nella contrapposizione fra due importanti principi generali del nostro ordinamento: il principio di tassatività e il principio dell’inesistenza di un atto giuridico per carenza di un elemento essenziale.
Il principio di tassatività esplica i suoi effetti impedendo il ricorso all’analogia nell’individuazione dei casi di nullità, nonché rendendo irrilevante l’indagine in ordine all’effettivo pregiudizio che il vizio dell’atto ha prodotto sull’interesse tutelato dalla norma. Il divieto di analogia comporta che l’interprete non possa estendere la causa di invalidità facendo leva sull’identità di ratio tra le disposizione violate. In tal modo si previene l’allargamento della categoria della nullità al di fuori delle ipotesi espressamente indicate.
Nel caso in esame è necessario accertare se il divieto di interpretazione analogica copra l’intera tematica delle nullità, ivi compresa l’individuazione dei termini decadenziali per eccepire il vizio, nonché le cause di sanatoria di diverso tipo.
Si contrappone al principio di tassatività quello per cui, un qualsiasi atto giuridico, in assenza di un elemento essenziale sia inesistente. Dal tenore letterale della norma in questione (art 480 c.p.c.) non sembrano sussistere dubbi nel qualificare viziato l’atto di precetto privo dell’avvertimento al debitore di poter rimuovere il suo stato di crisi attraverso vie diverse da quelle che portano delle aule dei tribunali. Invero i dubbi sussistono e come dal momento in cui, l’interprete (sia esso giudice o giurista), non possa esimersi dall’affrontare il concetto di essenzialità di tale elemento al fine della validità dell’atto di precetto.
Allo stato attuale, dunque, l’omissione dell’avvertimento al debitore dovrebbe provocare effetti probabilmente negativi sull’atto di precetto, ma comunque è difficile parlare di nullità piuttosto che ipotizzare la sua inefficacia e ancora meno la sua inesistenza.
La problematica in questione è stata affrontata dai Giudici chiamati a redimere le prime controversie sul punto.
Fra i primissimi interventi giurisprudenziali si evidenzia quello del Tribunale di Milano. Il debitore promuoveva opposizione all’esecuzione, chiedendo contestualmente che fosse dichiarata la nullità dell’atto di precetto per omessa indicazione dell’avvertimento di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del Decreto Legge n. 83 del 2015. Il Tribunale lombardo, con ordinanza del 23 dicembre 2015, in accoglimento di tale eccezione, ha condannato la parte opposta al pagamento delle spese processuali dichiarando la nullità dell’atto di precetto poiché non contenente il suddetto avvertimento. Dando di fatto un’interpretazione letterale del nuovo dispositivo di legge.
Ad una conclusione opposta, ma altrettanto autorevole, è giunto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Infatti con le linee guida sul processo esecutivo dopo la riforma introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, si chiarisce che l’omissione dell’avvertimento in questione non incide sulla validità del precetto, poiché, avrebbe una valenza meramente formale.
I commercialisti, aprono contestualmente le porte ad una nuova problematica: l’inserimento della facoltà per il debitore di attivarsi per raggiungere un accordo di composizione della crisi da indebitamento, pone inoltre il problema degli effetti di questa procedura sull’atto di precetto e sulla successiva fase esecutiva attivata dal creditore.
Infatti, la legge n. 3 del 2012 prevede una procedura che rischia di prolungare di non poco i tempi per il soddisfacimento del credito azionato dal creditore procedente. Quest’ultimo, infatti, dopo aver notificato il precetto sprovvisto dell’indicazione per cui si scrive, qualora in ottemperanza ad un ordine del giudice sia costretto ad coltivare l’iter di composizione della crisi, dovrebbe riattivare la procedura esecutiva precedentemente sospesa entro il termine previsto al fine della validità del precetto (90 giorni).
Talché renderebbe senza dubbio più celere, per gli addetti ai lavori, notificare un altro atto di precetto nelle forme prescritte dalla legge.
Dott. Giovanni Restelli

Testo del 2016-03-11 - Fonte: Procedura civile

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