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Sinistro 2016-02-15 - Pdf - Stampa

La legge competente per gli eredi nel caso di decesso all'estero

... al fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione. Fonte: curia

 

D

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trieste — Italia) — 

(Causa C-350/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Articolo 4, paragrafo 1 - Nozione di «paese in cui il danno si verifica», di «danno» e di «conseguenze indirette del fatto illecito» - Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale - Legge applicabile))

(2016/C 048/03)


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 dicembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di “paese in cui il danno si verifica”, di “danno” e di “conseguenze indirette del fatto illecito” – Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale – Legge applicabile»

Nella causa C‑350/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trieste (Italia), con ordinanza del 10 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2014, nel procedimento

Tizio Tizio

contro

Allianz SpA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per L. Tizio e G. Chiturlas, da M. Bonito, avvocato;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e A. Fonseca Santos, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Cappelletti e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento Roma II»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Tizio, residente in Romania, e la compagnia di assicurazioni italiana Allianz Spa, relativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il primo ha subìto a causa del decesso della propria figlia in un incidente stradale avvenuto in Italia.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento Roma II

3        Il considerando 7 del regolamento Roma II recita:

«Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo il “regolamento Bruxelles I”)], e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

4        I considerando 16 e 17 di tale regolamento sono così formulati:

«(16) Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all’evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.

(17)      La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale».

5        L’articolo 2 del richiamato regolamento, intitolato «Obbligazioni extracontrattuali», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo».

6        Sotto il capo II del regolamento Roma II, relativo ai fatti illeciti, figura l’articolo 4, intitolato «Norma generale», che prevede quanto segue:

«1.      Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2.      Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3.      Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».

7        In forza dell’articolo 15, rispettivamente lettere c) e f), del regolamento Roma II, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina «l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto» nonché «i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito».

 I regolamenti Bruxelles I e (UE) n. 1215/2012

8        Il capo II del regolamento Bruxelles I, che illustra le regole per la determinazione del giudice competente, contiene una sezione 2, relativa alle «[c]ompetenze speciali». Sotto tale sezione figura l’articolo 5 del citato regolamento, che al suo punto 3 prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

9        Tale regolamento è stato sostituito, con effetto dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351, pag 21), che comprende un articolo 7, punto 2, di contenuto identico a quello dell’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I.

 Il diritto italiano

10      Come esposto dal giudice del rinvio, la Corte suprema di Cassazione ha interpretato gli articoli 2043 e 2059 del codice civile nel senso che ai familiari del defunto possono essere riconosciuti iure proprio danni patrimoniali e non patrimoniali. Quanto ai danni non patrimoniali, possono essere riconosciuti i seguenti danni: il danno biologico (un danno medicalmente accertato), il danno morale (un dolore interiore) ed il danno alla vita di relazione (un’alterazione significativa della vita quotidiana).

11      Detto giudice ha anche indicato che, ai sensi dell’articolo 283, paragrafo 1, del codice delle assicurazioni private, in caso di mancata identificazione del veicolo che ha causato il danno, il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione per mezzo di imprese assicuratrici designate.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      Dall’ordinanza di rinvio emerge che il sig. Tizio, cittadino rumeno, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso di sua figlia, cittadina rumena residente in Italia, per un incidente stradale avvenuto in tale Stato membro e causato da un veicolo non identificato.

13      La compagnia di assicurazioni Allianz SpA è stata indicata quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

14      Sono intervenute anche la madre e la nonna della vittima, entrambe cittadine rumene residenti in Italia, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del decesso di quest’ultima.

15      Secondo il giudice del rinvio, poiché gli attori chiedono il risarcimento di un pregiudizio che avrebbero personalmente subìto per la morte del loro congiunto, è rilevante comprendere se questo pregiudizio costituisca un vero e proprio danno, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, oppure una conseguenza indiretta del fatto illecito, ai sensi della medesima norma.

16      Dalla risposta a tale questione dipenderebbe l’individuazione della legge sostanziale applicabile dal giudice del rinvio perché questo possa pronunciarsi sull’esistenza e sulla risarcibilità dei danni fatti valere dinanzi a esso dall’attore residente in Romania. Il giudice del rinvio illustra a tal riguardo ragioni che potrebbero condurre all’applicazione, alla controversia di cui trattasi, tanto del diritto italiano quanto del diritto rumeno.

17      Pertanto, secondo il diritto italiano, il danno che deriva dalla morte di un congiunto è un danno direttamente subìto dal familiare, sostanziandosi, in particolare, in lesione di diritti della sua personalità. L’attore, quindi, farebbe valere nella controversia di cui al procedimento principale un diritto che, in base all’ordinamento italiano, è da considerare come suo proprio e che rappresenta la materiale conseguenza del decesso del suo congiunto. In altri ordinamenti europei, tuttavia, questo tipo di danno non sarebbe riconosciuto allo stesso modo.

18      Inoltre, per quanto, in base al diritto italiano, si tratti di un danno diretto, subìto dall’avente diritto per effetto della morte del congiunto, il giudice del rinvio si chiede se, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa al regolamento Bruxelles I, il diritto al risarcimento di tale danno possa costituire, ai sensi del regolamento Roma II, una delle «conseguenze indirette» del fatto illecito originario, cioè del sinistro stradale.

19      Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Trieste ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Quale debba essere l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo l, del regolamento [Roma II], laddove si stabilisce che: “la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica”. In particolare

1)       come debba essere interpretata la nozione di “luogo in cui il danno si verifica” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [Roma II], in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali fatti valere dai familiari di un soggetto, defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, qualora questi familiari siano residenti in un altro Paese dell’Unione europea, e abbiano ivi sofferto i danni stessi;

2)       se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [Roma II], i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nel paese di loro residenza, dai congiunti di un soggetto defunto in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, configurino un “danno” ai sensi della prima parte dell’articolo 4, paragrafo 1, oppure “conseguenze indirette” ai sensi della seconda parte della stessa disposizione».

 Sulle questioni pregiudiziali

20      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio in sostanza chiede se, per determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che i danni connessi al decesso di una persona in un siffatto incidente avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «dann[i]» oppure come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.

21      Occorre preliminarmente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, in relazione all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell’intera Unione di un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in tal senso, sentenza Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 37). Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, a tale riguardo si deve tener conto non soltanto della lettera di detta disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35 e giurisprudenza citata).

22      A tal proposito si deve rilevare che, secondo l’articolo 2 del regolamento Roma II, «il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito».

23      Orbene, per identificare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, l’articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento si riferisce alla legge del paese in cui il «danno» si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le «conseguenze indirette» di tale fatto. Il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto, come risulta dal considerando 16 del citato regolamento.

24      In caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell’Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.

25      Ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente. Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del sig. Tizio, danno quest’ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è verificato in Italia. Quanto alle lesioni subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette dell’incidente di cui al procedimento principale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.

26      Tale interpretazione è confermata dall’articolo 15, lettera f), del citato regolamento, che conferisce alla legge applicabile il compito di determinare quali siano le persone che possono far valere il proprio diritto al risarcimento, e che copre l’ipotesi, di cui al procedimento principale, di danni subiti dai congiunti della vittima.

27      Infatti, come illustrato dalla Commissione europea a proposito dell’articolo 11, lettera g), della sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («ROMA II») [COM(2003) 0427 def.], divenuto articolo 15, lettera f), del regolamento Roma II, la legge designata determina anche i soggetti che hanno diritto al risarcimento del danno personalmente subìto. Tale nozione riguarderebbe, in particolare, la questione se una persona diversa dalla «vittima diretta» possa ottenere il risarcimento del danno causatole «di riflesso», a seguito del danno subìto dalla parte lesa. Questo danno potrebbe essere morale, ad esempio il dolore causato dal decesso di un congiunto, o economico, causato ad esempio ai figli o al coniuge di una persona deceduta.

28      Alla luce di tali elementi, si deve innanzitutto determinare la legge applicabile ad un fatto giuridico per successivamente poter determinare, in base ad essa, quali siano le persone che hanno subìto un danno che dà diritto al risarcimento.

29      L’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa quindi dell’obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni.

30      Dalle considerazioni che precedono discende che si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.

 Sulle spese

31      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.


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2016-02-15 Chi: Spataro Fonte: curia Link: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf








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