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"Art. 32: Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non perdisposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. " - Costituzione italiana



Adozioni    

L'art. 44 della legge sulle adozioni

La Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"
11.12.2015 - pag. 91845 print in pdf print on web

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TITOLO IV Dell'adozione in casi particolari

Capo I Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

44. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è; consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare .

45. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dall'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante .

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

47. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

48. Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.


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11.12.2015 Spataro

Gazzetta

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