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Sinistri 2015-11-09 - Pdf - Stampa

Cassazione III civile del 21.9.2015 n. 18463 Anno 2015

"... dopo aver ricordato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita' in tema di responsabilita' della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per la presenza di insidie, anomalie o trabocchetti - la Corte fiorentina ha riconosciuto che dall'istruttoria era emerso che esisteva un'anomalia della sede stradale, tale da costituire fonte di pericolo per gli utenti." Fonte: cassazione

 

S

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Tizia convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, il Comune di Scandicci, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta causata dalla presenza di una buca di notevoli dimensioni esistente sull'asfalto di una strada del territorio comunale. Si costituì in giudizio il Comune di Scandicci, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla Tiziae la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 28 settembre 2011, in riforma di quella di primo grado, ha condannato il Comune di Scandicci al pagamento della somma di euro ...., pari al 50 per cento dei danni accertati, nonchè al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensate quanto all'altra meta'.

Ha osservato la Corte territoriale che la parte attrice aveva dedotto la responsabilità del Comune, nel giudizio di primo grado, sotto il profilo dell'art. 2043 cod. civ. e che solo in sede di comparsa conclusionale in grado di appello aveva avanzato domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2051 del codice civile. Tale ultima domanda era da ritenere «comunque tardiva, anche a volerla ritenere ammissibile in quanto non implicante l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio».

Ciò premesso - e dopo aver ricordato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per la presenza di insidie, anomalie o trabocchetti - la Corte fiorentina ha riconosciuto che dall'istruttoria era emerso che esisteva un'anomalia della sede stradale, tale da costituire fonte di pericolo per gli utenti.

Nella specie, si trattava di una «buca di notevoli dimensioni» che il Comune colpevolmente aveva omesso di rimuovere; a tale comportamento colposo, pero', si era affiancata la responsabilità della danneggiata la quale, benchè ipovedente, «consapevolmente aveva attraversato la Via ... pur non essendo in grado di avvistare Sjx.1tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto»; sicchè la responsabilità della caduta doveva essere ripartita nella percentuale del 50 per cento tra la Tizia ed il Comune. Così inquadrata la fattispecie, la Corte d'appello ha liquidato il danno non patrimoniale e patrimoniale, pervenendo a determinare la somma suindicata e riconoscendo la parziale compensazione delle spese in considerazione del «parziale accoglimento della pretesa di TiziaAda».

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze propone ricorso Tizia, a mezzo del suo amministratore di sostegno Filippo Renieri, con atto affidato a tre motivi.

Resiste il Comune di Scandicci con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. In prossimità dell'udienza il difensore della ricorrente ha comunicato che la stessa è nelle more deceduta, e si è quindi costituito come difensore degli eredi della Vinci, ossia Giovanni, Rolanda, Luciano e Gabriella Renieri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Rileva la ricorrente che la sentenza in esame avrebbe errato nel dichiarare tardiva la domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 2051 del codice civile. Poiche', infatti, la pronuncia riconosce che i fatti allegati in appello sono i medesimi di quelli allegati e provati in primo grado, non vi .9J1/ sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa della controparte; l'art. 2051 cit. costituisce un minus rispetto all'art. 2043 cod. civ., perchè limita l'onere della prova dell'attore alla prova del nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, nella specie ampiamente fornita nel corso del giudizio di primo grado. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto procedere anche alla diversa qualificazione giuridica della norma applicabile al caso di specie, senza ritenere inammissibile la domanda di cui all'art. 2051 del codice civile.

1.1. Il motivo pone all'esame della Corte una questione non nuova, già oggetto di precedenti pronunce. E' stato di recente ribadito da questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 20 gennaio 2014, n. 999, e 26 maggio 2014, n. 11660) che l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è intrinsecamente, per così dire, diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere.

Ciò in quanto «l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal 4 profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo ,ag./ alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito» (così la sentenza 6 luglio 2004, n. 12329, richiamando un orientamento ancora più risalente).

In altre parole, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. comporta la necessita', per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 cod. civ. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. Ne consegue un'ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell'onere della prova, perchè nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sarà il danneggiante a doversi attivare. Tale approdo giurisprudenziale è stato in seguito ribadito da questa Corte (v. sentenze 23 giugno 2009, n. 14622, e 20 agosto 2009, n. 18520).

E da tanto si trae la dovuta conseguenza per cui, una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - fondata, ad esempio, sulle figure dell'insidia e del trabocchetto, ancorchè impropriamente richiamate - non è consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell'obbligo di custodia, perchè ciò verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo, mettendo il danneggiante nella situazione di doversi attivare quando una serie di preclusioni processuali si sono già maturate. Dando per pacifica tale conclusione, la giurisprudenza più recente ha esplicitato che la domanda fondata sull'art. 2051 cod. civ. può non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull'art. 2043 cod. civ. - e, quindi, improponibile in appello - solo se l'attore abbia «sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli» (sentenze 21 giugno 2013, n. 15666, e 5 agosto 2013, n. 18609).

Con la importante precisazione, pero', che la regola probatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., più favorevole per il danneggiato, «in tanto può essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall'attore» (così la sentenza n. 18609 del 2013).

1.2. Nel caso odierno, tuttavia, non è necessario scandagliare se, effettivamente, la Corte d'appello abbia errato nel dichiarare tardiva la domanda risarcitoria avanzata ‹, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; la sentenza in esame, infatti, ha accertato, con valutazione di merito adeguatamente motivata e priva di vizi logici, che sussisteva una colpa dell'amministrazione e che, nel contempo, c'era anche una colpa concorrente della danneggiata.

L'accertamento positivo delle colpe e delle conseguenti rispettive responsabilità toglie rilevanza al problema posto dal motivo in esame; secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il caso fortuito, rilevante ai fini dell'esclusione di responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. può derivare anche dal fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 del codice civile. Da tanto consegue che il primo motivo di ricorso non è fondato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla concorrente colpa della ricorrente nella determinazione dell'incidente. Osserva la Tiziache il c.t.u. aveva dichiarato nella propria relazione che la buca non era avvistabile anche da parte di persona con visibilità normale ed aggiunge che la buca era piena d'acqua, per cui non era comunque possibile rilevarne .u13'mi le caratteristiche di profondità e i dislivelli; sicchè la ‹ sentenza non sarebbe adeguatamente motivata sul punto, avendo dato importanza al fatto che la Tiziafosse ipovedente.

2.1. Il motivo non è fondato. La Corte d'appello di Firenze ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che la Tiziafosse corresponsabile dell'accaduto; la sentenza, come s'è detto, ha osservato che la danneggiata, benchè ipovedente, «consapevolmente aveva attraversato la Via Abba pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto».

A fronte di tale motivazione il motivo in esame, riportando una piccola parte della relazione del c.t.u., critica la motivazione sul rilievo che la ridotta capacità visiva della danneggiata non avrebbe avuto alcuna valenza causale nella determinazione del fatto. In tal modo, pero', il ricorso tende evidentemente a sollecitare, da parte di questa Corte, un nuovo e non consentito esame del merito; non senza porre in evidenza che è un'argomentazione assai debole quella di sostenere, nel contempo, che la buca in questione era di grandi dimensioni e, tuttavia, non avvistabile neppure da persona con una normale acuità visiva.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla parziale compensazione delle spese. Rileva la ricorrente che, essendo vincitrice nel giudizio di merito, le spese avrebbero dovuto essere poste per intero a carico del Comune di Scandicci, mancando ogni motivazione valida per la compensazione. 3.1. Il motivo non è fondato. Anche volendo trascurare il possibile profilo di inammissibilità derivante dal fatto che con esso si censura in • termini di vizio di motivazione quella che potrebbe essere, semmai, una violazione di legge, la Corte osserva che nel presente giudizio, introdotto con atto di citazione del 10 dicembre 1993, si deve fare applicazione, ratione temporis, del testo dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. anteriore a quello introdotto con la legge 28 dicembre 2005, n. 263.

Trova perciò applicazione la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 30 luglio 2008, n. 20598, secondo cui, nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese «per giusti motivi» deve avere un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purche', tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente ed in modo non equivoco desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

Nella specie, la Corte d'appello ha dato conto che la parziale compensazione trovava il proprio fondamento nel solo parziale accoglimento della domanda proposta dalla Vinci; e tale motivazione è da ritenere sufficiente per pervenire al rigetto del motivo di ricorso in esame. 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 maggio 2015.


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2015-11-09 Chi: Spataro Fonte: cassazione








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