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"Il codice è legge" - Lawrence Lessig



Equitalia    

Parere commissione finanze contro Google adv e sui poteri di Equitalia nei conti bancari

Potere ritenuto enorme dai quotidiani
08.08.2015 - pag. 91659 print in pdf print on web

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Legislatura 17ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 259 del 05/08/2015


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 184

 

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di parere in titolo, premesso che l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sarebbe stato più compiutamente svolto se avesse contemplato:

 

-       la predisposizione di norme volte ad assicurare la terzietà dell'organo giudicante nel processo tributario, la quale dovrebbe ragionevolmente postulare una completa autonomia funzionale dal Ministero dell'economia e delle finanze;

-       misure volte all'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria anche attraverso la revisione dei criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;

 

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

 

a)      Con riferimento alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 12, comma 1, provveda il governo a far entrare in vigore tutte le disposizioni del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2016, chiarendo che le nuove norme processuali si applicano ai giudizi instaurati successivamente a tale data, fermo restando che le norme di cui all´articolo 9, comma lettere s) e t) relative alla conciliazione e all'articolo 9, comma 1, lettere ee) e gg) relative all'esecutività della sentenza di primo grado si applicano anche ai processi pendenti a partire dal 1° gennaio 2016;

 

e con le seguenti osservazioni:

 

a)                  all´articolo 1,

- in relazione all’interpello qualificatorio di cui alla lett. b) dell´art.11 della legge n.212/2000, la relazione illustrativa chiarisce che esso potrà essere utilizzato per fattispecie incerte, quali ad esempio "la valutazione della sussistenza di un’azienda o di una stabile organizzazione ai fini dell’esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui al nuovo articolo 168-ter del TUIR o la riconducibilità di una determinata spesa alla categoria delle spese di pubblicità ovvero a quelle di rappresentanza". Ai fini diridurre al massimo le incertezze che nella materia fiscale attanagliano maggiormente le imprese, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che tale tipologia di interpello sarà esplicabile anche per definire:

-           la qualificabilità di una determinata spesa come inerente o di competenza di un determinato esercizio;

-           l’esistenza o meno delle condizioni per considerare un’entità non residente quale "esterovestita" ai sensi dell’art. 73 del TUIR;

 

-       al fine di ottemperare meglio ai principi di delega, unificando il più possibile le procedure di interpello, valuti il Governo l’opportunità di accorpare in un’unica categoria di interpelli quelli al momento previsti sub a) e b), le cui procedure, peraltro, sono del tutto allineate;

 

-       considerando la medesima natura (interpello interpretativo e non disapplicativo) e al fine di evitare possibili incertezze che potrebbero derivare da una errata qualificazione da parte del contribuente della tipologia di interpello da utilizzare (con possibile declaratoria di inammissibilità), valuti il Governo l’opportunità di accorpare nella nuova lettera a) anche l’interpello anti-abuso dell’attuale lettera d), uniformandone altresì la procedura (e riducendo anche per questo interpello i tempi di lavorazione in 90gg, in ottemperanza ai principi di delega);

 

-       mentre le norme disapplicabili autonomamente previste nel dlgs internazionalizzazione (i.e., gli interpelli CFC e dividendi provenienti da black list) sono state accompagnate da un obbligo di segnalazione punito con una sanzione proporzionale che può arrivare sino a euro 50.000, tutti i nuovi interpelli facoltativi previsti e/o introdotti dallo schema di dlgs in commento sono sostituiti, nel caso di disapplicazione "autonoma" (senza interpello), da un obbligo di segnalazione corredato di una sanzione solo formale. Inoltre, l’interpello disapplicativo del comma 2 dell´articolo 11 della legge n.212/2000 sembra essere solo formalmente obbligatorio, poiché anche in assenza dell’istanza, a parte l’applicazione di una non meglio precisata sanzione, sembra che il contribuente possa comunque ottenere l’effetto di disapplicare in autonomia qualsiasi norma avente carattere antielusivo (con ciò emergendo il rischio che per ogni accertamento che il contribuente dovesse subire per una asserita violazione di una norma, egli potrà sempre tentare di difendersi dicendo che ha disapplicato la norma senza nemmeno informare e chiedere il giudizio dell’Agenzia delle entrate, dandocosì ai contribuenti un’indefinita discrezionalità che poi, ovviamente, verrebbe replicata in sede di accertamento). Ove fosse corretta questa ricostruzione, valuti il Governo l’opportunità di:

-           mantenere nella fattispecie sub lett. c) del comma 1 dell´articolo 1 della legge n.212/2000 tutte le norme disapplicabili autonomamente dal contribuente (cc.dd. interpelli facoltativi), escludendo la tutela posticipata e rafforzata per tutti quelli di questa categoria, prevedendo, sulla scia di quanto previsto per le CFC e per i dividendi provenienti da black list, una sanzione più grave e proporzionata al vantaggio ottenuto, ad es., il 10%, fermo rimanendo il limite di 50.000 euro (sanzione che andrebbe ad aggiungersi agli effetti dell’eventuale disconoscimento del beneficio goduto e non spettante);

-           mantenere la fattispecie sub comma 2 dell´articolo 11 della legge n.212/2000 per le sole norme non disapplicabili autonomamente dal contribuente (c.d. "interpello obbligatorio"), prevedendo la tutela giurisdizionale eventualmente anche nella forma posticipata e rafforzata già prevista dallo schema di dlgs interpelli. Per l’omessa presentazione di un interpello obbligatorio, tuttavia, vista la maggiore gravità, valuti il Governo l’opportunità di prevedere il divieto assoluto di disapplicazione della norma, in maniera tale che in presenza di una norma che a fini antielusivi limita deduzioni, detrazioni etc., il contribuente ha la facoltà di interpellare l’Agenzia delle entrate e se non è d’accordo può comunque disattendere la risposta e difendersi in contenzioso (interpello non vincolante); al contribuente, invece, non sarebbe consentito di disapplicare la norma senza interpellare preventivamente l’Agenzia delle entrate.

In questa prospettiva, la sanzione per l’omessa presentazione di un interpello obbligatorio – in senso stretto – sarebbe costituita dall’impossibilità di difendersi in giudizio, non avendo rispettato il contribuente un preciso disposto di legge, seppure mosso da intenti antielusivi.

 

b)                 all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «i pareri resi dall'ufficio competente» con le seguenti: «i pareri resi da soggetti qualificati», in quanto i pareri tecnici utili non sono sempre e necessariamente resi da un ufficio; con la riformulazione proposta si evita inoltre il rischio di blocco della procedura di interpello in caso di rifiuto di un ufficio di rilasciare il parere;

 

c)                  in riferimento all'articolo 4 valuti il Governo l'opportunità di rendere la richiesta di integrazione della documentazione ritenuta carente dall'amministrazione obbligatoria anziché facoltativa, sostituendo le parole "può chiedere" con la parola «chiede»; l'amministrazione senza ulteriori informazioni non sarebbe altrimenti in grado di prendere una decisione sull'interpello;

 

d)                  in riferimento all'articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di:

- sostituire le denominazione di Commissione tributaria provinciale e Commissione tributaria regionale in Tribunale tributario e Corte di appello tributaria;

- integrare il sistema delle prove utilizzabili dal contribuente nel processo tributario con l'introduzione della prova testimoniale scritta in analogia al processo amministrativo (articolo 63 del Codice del processo amministrativo);

- alla lettera e) annoverare tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica anche i tributaristi qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, certificati secondo la norma UNI 11511, e sostituire le parole «i dottori commercialisti e gli esperti contabili» con le seguenti: «i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;

- richiamare alla lettera f), numero  2), la disciplina  in materia di spese di lite in caso di soccombenza vigente per i processi civile e amministrativo, non sussistendo motivo ragionevole di prevedere per il processo tributario una disciplina diversa; anche nel caso della lite temeraria (comma 2-bis) sarebbe opportuno richiamare la disciplina del codice di procedura civile;

- alla lettera f), numero  2), precisare (comma 2-quater) che l'ordinanza cautelare sulle spese è immediatamente esecutiva;

 

-       con riferimento al comma 3 dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserito dall’articolo 9, lettera h), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l’opportunità di sostituire le parole "il deposito" con le parole "i depositi" al fine di meglio chiarire che qualsiasi tipologia di deposito presso le Commissioni Tributarie può avvenire in via telematica;

 

-       prevedere alla lettera h) che in caso di mancata indicazione dell´indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta il contribuente deve essere informato che le successive comunicazioni avverranno mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria;

 

-       approfondisca il profilo dell´eventuale eccesso di delega in relazione all'articolo 17-bis recato dalla lettera l), che introduce una sorta di mediazione obbligatoria poiché, ai sensi del comma 2, il ricorso non è procedibile fino alla conclusione della procedura relativa;

-       alla lettera l) (articolo 17-bis, comma 1) aumentare l'importo per le controversie da euro 20.000 a euro 50.000, in analogia alla previsione relativa all'importo per la negoziazione obbligatoria in materia civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

 

-       alla lettera l) (articolo 17-bis, comma 2) precisare che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera dal 1.8. al 31.8. o, in alternativa, richiamare la disciplina vigente per il processo civile (la disciplina relativa per il processo amministrativo non è stata espressamente modificata e prevede ferie dal 1° agosto al 15 settembre); specificare che per la proposta di mediazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera dal 1° agosto al 31 agosto o, in alternativa, richiamare la disciplina vigente per il processo civile;

 

-       alla lettera r) sopprimere il numero 4), stante l'inopportunità dell'inserimento di una norma sostanziale sugli interessi, che si sovrappone inoltre alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale del 21 maggio 2009;

 

-       approfondisca il profilo dell´eventuale eccesso di delega in relazione alla lettera z), valutando se l´abrogazione del rinvio alle norme del codice di procedura civile per l´esecuzione forzata e la sostituzione con il sistema applicato per il processo amministrativo possa rientrare nell'«incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria» previsto dall'articolo10, comma 1, lettera b), della legge delega e nel «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente» (articolo10, comma 1, della legge delega), in quanto, all'esito vittorioso della causa, costringe il contribuente medesimo, in caso di inerzia dell´amministrazione, a instaurare un nuovo procedimento, di ottemperanza, presso il giudice tributario per ottenere dall´amministrazione l'esecuzione della sentenza, eventualmente tramite la nomina di un commissario ad acta;

 

-       con riferimento al comma 1 dell’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserito dall’articolo 9, lettera gg), dello schema di decreto legislativo, riguardante l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, valuti il Governo l’opportunità di sostituire la parola "diecimila" con la parola "ventimila"; l´importo previsto dalla proposta governativa appare infatti troppo ridotto anche in considerazione degli adempimenti e delle spese posti a carico del contribuente vittorioso per la prestazione della garanzia;

 

-       con riferimento al comma 10-bis dell’articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserito dall’articolo 9, lettera hh), dello schema di decreto legislativo, riguardante i giudizi di ottemperanza per i quali è competente la Commissione Tributaria in composizione monocratica, valuti il Governo l’opportunità di sostituire la parola "diecimila" con la parola "ventimila" al fine di meglio rispettare il principio sancito dalla legge delega relativamente all’opportunità di prevedere ipotesi di competenza in capo al giudice in composizione monocratica;

 

e) all'articolo 10, comma 3, lettera b), numero 2), valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola «sentenza» con la parola «ordinanza»: la  decisione del collegio sulla misura cautelare urgente del presidente avviene sempre con ordinanza e non con sentenza (cfr. articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010; articoli 669-sexies, 689 e 700 del codice di procedura civile);

 

f)         con riferimento al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, inserito dall’articolo 11, lettera a), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l’opportunità di sostituire, nell’ultimo periodo, la parola "tre" con la parola "quattro" al fine di evitare che vengano nominati quali Presidenti delle Commissioni Tributarie soggetti che non sono in grado di portare a termine almeno un mandato (4 anni);

 

-       valuti il Governo l’opportunità di inserire, dopo il comma 1-bis, dell’articolo 6  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, inserito dall’articolo 11, lettera b), dello schema di decreto legislativo, il seguente comma 1-ter: "Presso ciascuna sezione sono nominati, dalle università, istituti di ricerca, master post universitari, collaboratori con la funzione di coadiuvare i giudici tributari nell’attività di ricerca finalizzata all’esame delle controversie attribuite alle sezioni specializzate. Le modalità di selezione e nomina di tali collaboratori sono individuate con il medesimo provvedimento di cui al comma 1. Si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i componenti delle commissioni tributarie di cui all’art. 8 del presente decreto".

 

-       si invita il Governo a inserire all'articolo 11 una nuova lettera g-bis), volta a precisare all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che la sanzione disciplinare applicata dal Consiglio di Presidenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, onde evitare gli effetti negativi derivanti dal lasso di tempo intercorrente tra la deliberazione da parte del Consiglio e l´irrogazione della sanzione con decreto ministeriale;

 

-        all'articolo 11, lettera i), valuti il Governo la possibilità di prevedere la facoltà di esprimere il voto per sei candidati anziché tre, stante l'opportunità di preservare la disciplina vigente.

 

 


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08.08.2015 Spataro

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