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"Quando sai il perche' e il come delle cose poi le vedi in un modo diverso" - Lisa, migrata in Italia e amica del FAI



Avvocati    

Dal disegno di legge sulla concorrenza, le norme per gli avvocati e notai

Approvato in Consiglio dei Ministri
22.02.2015 - pag. 91161 print in pdf print on web

C

CAPO VI - Servizi professionali

 

Articolo 26. (Misure per la concorrenza nella professione forense)

 

1. Al fine di garantire una maggior concorrenzialità nell’ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguent i modifiche;

 

a) all’articolo 4, al comma 3, il quarto periodo è so ppresso;

 

b) all’articolo 4, il comma 4 è abrogato;

 

c) all’articolo 4, al comma 6, le parole «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

 

d) dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente;

 

«4- bis . ( Esercizio della professione forense in forma societ aria )

 

1. L’esercizio della professione forense in forma s ocietaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperati ve iscritte in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine terri toriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'.

 

2. Anche nel caso di esercizio della professione fo rense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazi one professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti i n possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica presta zione professionale richiesta dal cliente.

 

3. La responsabilità della società e quella dei soc i non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica pre stazione.

 

4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso t enute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenz a disciplinare dell'ordine di appartenenza».

 

g) l’articolo 5 è abrogato;

 

h) all’articolo 13, comma 5, le parole «a richiesta» sono soppresse

 

Articolo 27. (Misure per la concorrenza nel notariato)

 

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni;

 

a) all’articolo 4, comma 1, le parole «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di ono rari professionali repertoriali» sono soppresse;

 

b) all’articolo 26, comma 2, le parole: «in tutto il t erritorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovarsi la sua sede notarile» son o sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio della Regione in cui trovasi la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d’Appello in cui trovasi l a sede, se tale distretto comprende più regioni»;

 

c) il comma 2 dell’articolo 27 è sostituito dal seguen te: «Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma del l’articolo 26.».

 

d) all’articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblic ità non conforme ai principi di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

 

Articolo 28. (Accesso al notariato)

 

1. All’articolo 3, comma 1, lettera a) , della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: “te nendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” sono soppresse.

 

Articolo 29. (Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo) 1.

 

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dic hiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donaz ione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, d i valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovve ro aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è neces saria l'autenticazione della relativa sottoscrizion e, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa par i almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.

 

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonchè le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizion e degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuatar ia.

 

Articolo 30. (Modifiche alla disciplina della società a responsa bilità limitata semplificata) 1.

 

Al comma 2 dell’articolo 2463- bis Codice Civile, dopo le parole «deve essere redatto per atto pubblico» sono aggiunte le parole «o per scrittura privata».

 

2. Al medesimo articolo 2463- bis Codice Civile, dopo il comma 5, è aggiunto il segu ente;

 

«5- bis . Se l’atto costitutivo è redatto per scrittura pri vata, gli amministratori devono entro venti giorni depositarlo per la sua iscrizion e presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sed e sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previst e dall’articolo 2329, numero 3).».

 

Articolo 31. (Sottoscrizione digitale di taluni atti)

 

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali so no redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all’arti colo 36, comma 1- bis , del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, oppure, anche in deroga all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblic a 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto l egislativo 7 marzo 2005, n. 82, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della g iustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

 

2. In deroga all’articolo 31, commi 2 e seguenti, del la legge 28 dicembre 2000, n. 340, ed 17 all’articolo 11, comma 4, del decreto del President e della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedano l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura priv ata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzi one, modifica e scioglimento delle società semplici, fir mati digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono tras messi ai competenti uffici del registro delle imprese.

 

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell’assistenz a di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all’esecuzione dell’adempimento, att raverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sott oscritto digitalmente dal rappresentato ed allegato alla domanda.

 

4. L’atto di rappresentanza di cui al comma 3 può ess ere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie d’affari e di disbrigo pratiche o comunque denominati, accreditati presso la Camera di commerc io, presso cui effettuano l’adempimento, tramite la modulistica d’accreditamento approvata c on decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

5. Per ottenere l’accreditamento necessario ai sensi del comma 4, i soggetti richiedenti non devono essere interdetti inabilitati, o condannati per del itti non colposi per i quali la legge preveda la pe na della reclusione non inferiore, nel minimo, a due a nni. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti indi viduati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come confluiti nell’articolo 86, commi 2 e 5, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le ag enzie per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conver tito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 1 59, si reputano accreditate presso tutte le Camere di commercio che ricadono nell’ambito territoriale per il quale l’agenzia ha ottenuto l’accreditamento dal Ministero dello sviluppo econo mico, a norma dell’articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 20 10, n. 159. I soggetti che si servono dell’agenzia per le imprese, rilasciano l’atto di rappresentanza in forma olografa, e l’atto è conservato dall’agenzia stessa.

 

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l’adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi possono delegare, con a tto sottoscritto con firma autografa, a norma dell’articolo 38 del decreto del Presidente della R epubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ciascuno di essi, un qualunque membro all’esecuzione dell’ad empimento stesso. L’atto di conferimento di rappresentanza e', trasmesso, in formato ottico inal terabile, firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 20 05, n.82, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

 

Articolo 32. (Interpretazione autentica in materia di abrogazion e del divieto di svolgimento in forma associata di attività professionali)

 

1. In applicazione dell’articolo 24, comma 1, della le gge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della (legge) medesima ( legge n. 266 del 1997 ) , tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui a i capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società coope rative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.”

 

2. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge 7 agosto 19 97, n. 266 è abrogato


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22.02.2015 Spataro

Governo

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