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"Un paese che non premia e' un paese che non sa punire" - Walter Passerini



Anatocismo    

Il Tribunale di Bari sull'anatocismo: interessi e spese rimborsate

La banca capitalizzava trimestralmente gli interessi; e senza la contestazione del correntista li riteneva approvati. Non si poteva, ma lo facevano.
29.12.2014 - pag. 91018 print in pdf print on web

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Nel file allegato il testo integrale della sentenza con gli argomenti sostenuti.

Questi i punti salienti:

  1. la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti
  2. affermata l’illiceità della capitalizzazione trimestrale, non può essere accolta la tesi, pur sostenuta dalla difesa della banca convenuta, dell’operatività nel caso di specie del meccanismo della soluti retentio, secondo cui il pagamento degli interessi anatocistici darebbe luogo ad adempimento di una obbligazione naturale, difettando il requisito della spontaneità richiesto dall’art. 2034 c.c., in quanto la previsione di una siffatta clausola anatocistica ed il conseguente pagamento dei suddetti interessi debitori capitalizzati trimestralmente, costituiscono vicende avvertite dal correntista come una sorta di imposizione proveniente da determinazione unilaterale dell’ente creditizio, senza la possibilità di una negoziazione individuale
  3.  dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale di cui al citato comma secondo dell’art. 57 del contratto in esame, gli interessi a debito del correntista dovranno essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione
  4. in assenza di una espressa preventiva pattuizione delle spese di tenuta conto (ossia delle spese per operazione e di quelle fisse di chiusura), deve ritenersi che anche queste ultime non siano dovute dal correntista.
  5. l’espressione “valuta data di regolamento” non consente di per sé di individuare il regolamento al quale le parti abbiano fatto riferimento al momento della sottoscrizione del contratto in esame, e, per altro verso, applicandosi la valuta d'uso emerge l'indeterminatezza dell'oggetto di tale clausola, la quale deve pertanto ritenersi nulla ex art. 1418 c.c. anche se presente nei contratti, come quello in esame, stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore del t.u.b.


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