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Agcm    

Relazione dell'AGCM: e' li' che va il futuro, anche non volendo

C'e' poco da aggiungere. Di recente gli organi rappresentativi stanno cambiando linguaggio e hanno qualche novita'. Si dovra' attendere ancora anni per le nuove aperture. Nel frattempo la direzione e' senza dubbio quella indicata in questa sintesi dell'AGCM
14.07.2014 - pag. 90241 print in pdf print on web

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su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

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ps: sono certo che molti noteranno il riferimento all'assistenza legale. Non siate così ingenui da pensare che in appello ci possa andare l'arrotino. E' una visione molto più ampia, che porta a specializzazioni in singoli settori dove la conflittualità è minore o già ben procedimentalizzata.

 

"SERVIZI PROFESSIONALI  

"L’avvenuta liberalizzazione delle professioni risulta ancora ostacolata da norme che si prestano a interpretazioni strumentali in grado di vanificare la liberalizzazione stessa, in particolare per quanto  riguarda l’attività forense e la professione notarile.

Obiettivo:

Rimuovere le disposizioni  determinanti limitazioni della concorrenza nell’esercizio della professione forense che  sono state introdotte dalla legge n.  247/2012 ed al contempo eliminare le ingiustificate disparità di  trattamento  rispetto alla disciplina generale delle altre  professioni ordinistiche, contenuta nel  d.P.R.  n. 137/2012, segnatamente in  materia di compensi e pubblicità dei servizi  professionali.

Proposte:

  • Modificare la nuova disciplina  dell’ordinamento della professione forense  contenuta nella legge n. 247/2012:
  • eliminare la previsione per  cui l’attività di consulenza e assistenza  legale stragiudiziale è di competenza degli  avvocati, al ricorrere dei presupposti  previsti;
  • rimuovere il vincolo del  domicilio dell’avvocato presso la sede  dell’associazione e il limite di  partecipazione ad una sola associazione;
  • introdurre la possibilità di  costituzione di società multidisciplinari e  ammettere la partecipazione di soci di  capitali;
  • prevedere espressamente la  pubblicità dei compensi per le prestazioni  professionali ed eliminare le altre disparità di trattamento con le altre professioni;
  • eliminare l’obbligo di fornire il preventivo solo “a richiesta” del cliente;
  • abrogare i parametri stabiliti  con D.M. n. 55/2014 e la possibilità del  loro utilizzo per determinare il compenso  dell’avvocato, in caso di mancato accordo  con il cliente;
  • rimuovere il divieto di pattuire compensi pro quota lite; eliminare  ogni ruolo degli ordini circondariali nella  determinazione del compenso nelle controversie tra clienti e avvocati;
  • rimuovere il regime di incompatibilità, prevedendo, al contempo,  obblighi di astensione dalle attività in  conflitto.


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