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Adusbef    

Senza consegna del prospetto informativo l'investimento salta: sentenza del tribunale di Bari

Risarciti due pensionati che avevano investito in Lehman Brothers tre anni prima del crack
02.05.2014 - pag. 89779 print in pdf print on web

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Comunicato stampa
OBBLIGAZIONI LEHMAN BROTHERS. IL TRIBUNALE DI BARI CONDANNA PRIMARIA BANCA: COPPIA DI PENSIONATI BARESI RISARCITA DEI PROPRI RISPARMI.

“la prestazione dell'intermediario si sostanzia - in applicazione specifica del generale dovere di condurre le trattative e di dare esecuzione al contratto secondo buona fede (artt. 1337 e 1375 c.c.) - nel comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e nell'assolvere puntuali obblighi di informazione [art. 21, comma 1, lett. a), b) e c) TUF];

“fra questi rilevano: quello di acquisire dal cliente (prima di concludere il contratto di servizi di investimento e di iniziare la sua prestazione) tutte le informazioni riguardanti la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio e di consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28, comma 1 reg. interm.); quello di fornirgli informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione stessa, onde permettergli di effettuare una scelta consapevole (art. 28, comma 2, reg. interm.); quello di astenersi dall'eseguire l'operazione se sussiste una situazione di conflitto di interessi, ovvero, se si tratta di operazione non adeguata alle caratteristiche del cliente per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, a meno che non abbia da lui ricevuto, dopo averlo opportunamente informato, rispettivamente l'assenso o l'ordine scritto di eseguirla comunque (artt. 27, comma 2, e 29, commi 1 e 3, reg. interm.)”;

“la violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti - nella specie - soprattutto la fase successiva alla originaria stipulazione del contratto d'intermediazione assume i connotati di un vero e proprio contrattuale; giacchè quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti; ne consegue che la loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, puo', ove ricorrano gli estremi di gravità postulai dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso (cosi', Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007 n. 26725);” “nella specie, ciò che va risolto, in ragione del grave inadempimento posto in essere dall’intermediario, è il contratto quadro di intermediazione mobiliare;” “alla risoluzione del contratto quadro conseguono effetti restitutori (stante la natura retroattiva della risoluzione), consistenti nel diritto in capo agli attori di conseguire l’intero importo da essi investito (come domandato: € xxxxxx), maggiorato di interessi legali, nonchè del maggior danno da svalutazione, costituito dall’eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (v. in tal senso Cass. Sez. Un. n. 19499 del 2008);”

Il tribunale di Bari con una recentissima sentenza depositata il 16 aprile ha condannato la Banca Nazionale del Lavoro a risarcire una coppia di pensionati pugliesi che aveva investito i propri risparmi in obbligazioni Lehman Brothers, titoli emessi dalla banca d'affari americana il cui fallimento nel 2008 aveva dato inizio alla attuale crisi economico-finanziaria.

La vicenda ha origine nel 2005 quando i risparmi della coppia di pensionati (all'epoca dei fatti anni 75 lui e 73 lei) venivano indirizzati su obbligazioni Lehman. Dopo tre anni interveniva il default della banca con la conseguente perdita dei risparmi della coppia.

Il tribunale di Bari,Giudice dott. Franco Lucafo', ha censurato il comportamento della banca evidenziano come “la Banca, prima dell’ordine scritto di acquisto dei titoli in oggetto ... non aveva mai provveduto a consegnare ... il documento sui rischi, così come previsto dalla ... delibera Consob” ne la banca aveva “accertato il profilo di rischio dei clienti, secondo quanto espressamente prescritto da detta normativa”. “E dunque incontestato che la banca ha violato i predetti obblighi” In conseguenza di tanto, la banca è stata condannata a rimborsare l'intero capitale investito oltre interessi rivalutazione e spese processuali.

Si chiude così dopo quattro anni questa coraggiosa battaglia giudiziaria degli anziani coniugi baresi – ha dichiarato l'Avv. Massimo Melpignano, che è V.Presidente Adusbef per la Puglia – che non hanno mai smesso di credere nella Giustizia e nella affermazione del diritto. Siamo soddisfatti per questa vittoria, ma il pensiero non può non andare alle tantissime vittime del sistema bancario che ancora lottano indomite per tutelare i propri diritti contro un sistema bancario spesso cieco e prepotente con i deboli.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito Adusbef www.adusbef.bari.it ed è liberamente scaricabile a disposizione di tutti affinchè venga ultilizzato come precedente nelle migliaia di cause pendenti in tutta Italia.

 Adusbef Puglia

 


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