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Tariffe    

Tariffe forensi: il decreto 10.3.2014 n.55, testo

I compensi tra avvocati e clienti restano liberi, ma il decreto è destinato ad intervenire quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi o quando avvocato e cliente non hanno determinato consensualmente il compenso.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 - (GU n.77 del 2-4-2014)

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00067)

03.04.2014 - pag. 89648 print in pdf print on web

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    V

    Vigente al: 3-4-2014  

    Capo I Disposizioni generali

     
                         IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
     
      Visti gli articoli 1, comma  3,  e  13  comma  6,  della  legge  31
    dicembre 2012, n. 247;
      Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24
    maggio 2013;
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;
      Vista la trasmissione dello schema di regolamento  alle  competenti
    Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
      Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
      Vista la nota del  10  marzo  2014,  con  la  quale  lo  schema  di
    regolamento è stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri;
     
                                   Adotta
                          il seguente regolamento:
     
                                   Art. 1
     
                             Ambito applicativo
     
      1.  Il  presente  regolamento   disciplina   per   le   prestazioni
    professionali i parametri dei compensi all'avvocato  quando  all'atto
    dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato
    in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione  consensuale
    degli  stessi,  comprese  le  ipotesi  di  liquidazione  nonche'   di
    prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose  previste
    dalla legge,  ferma  restando  -  anche  in  caso  di  determinazione
    contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese  di  cui
    al successivo articolo 2.

                                   Art. 2
     
                              Compensi e spese
     
      1.  Il  compenso  dell'avvocato  e'  proporzionato   all'importanza
    dell'opera.
      2. Oltre al compenso e  al  rimborso  delle  spese  documentate  in
    relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in  ogni
    caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma  per
    rimborso spese forfettarie di regola nella misura del  15  per  cento
    del  compenso  totale  per  la  prestazione,  fermo  restando  quanto
    previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in  materia  di  rimborso
    spese per trasferta.

                                   Art. 3
     
                           Applicazione analogica
     
      1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per
    i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione  si  ha
    riguardo  alle  disposizioni  del  presente  decreto   che   regolano
    fattispecie analoghe.

    Capo II

    Disposizioni concernenti l'attività giudiziale

                                   Art. 4
     
                  Parametri generali per la determinazione
                       dei compensi in sede giudiziale
     
      1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle
    caratteristiche, dell'urgenza e del pregio  dell'attivita'  prestata,
    dell'importanza,  della  natura,  della  difficolta'  e  del   valore
    dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente,  dei  risultati
    conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni
    giuridiche  e  di  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta'
    dell'affare   si    tiene    particolare    conto    dei    contrasti
    giurisprudenziali,  e  della  quantita'   e   del   contenuto   della
    corrispondenza che risulta essere stato necessario  intrattenere  con
    il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene  conto  dei  valori
    medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
    generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento,
    o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase  istruttoria  l'aumento
    è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
    70 per cento.
      2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti  aventi  la
    stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere
    aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per
    cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento  per
    ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti.  La
    disposizione di cui al periodo  precedente  si  applica  quando  piu'
    cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel  caso
    in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
      3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per
    separazione consensuale  e  nel  divorzio  a  istanza  congiunta,  il
    compenso è liquidato di regola con  una  maggiorazione  del  20  per
    cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza  di  un  solo
    soggetto.
      4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione  processuale
    dei vari soggetti, la  prestazione  professionale  nei  confronti  di
    questi non comporta l'esame di specifiche  e  distinte  questioni  di
    fatto  e  di  diritto,  il  compenso   altrimenti   liquidabile   per
    l'assistenza di un solo soggetto è di  regola  ridotto  del  30  per
    cento.
      5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle  diverse
    fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
      a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli
    atti a seguito della consultazione con il cliente, le  ispezioni  dei
    luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere,
    scritti oppure orali,  al  cliente,  precedenti  la  costituzione  in
    giudizio;
      b) per fase introduttiva del giudizio: gli  atti  introduttivi  del
    giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo  esame  incluso
    quello  degli  allegati,  quali  ricorsi,  controricorsi,  citazioni,
    comparse, chiamate di terzo ed esame  delle  relative  autorizzazioni
    giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di  fissazione  della
    prima udienza, memorie iniziali, interventi,  istanze,  impugnazioni,
    le  relative  notificazioni,  l'esame  delle  corrispondenti  relate,
    l'iscrizione a ruolo, il  versamento  del  contributo  unificato,  le
    rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di  firma  o
    l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo  e  della
    posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con  il
    cliente;
      c)  per  fase  istruttoria:  le  richieste  di  prova,  le  memorie
    illustrative o di precisazione o integrazione  delle  domande  o  dei
    motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti
    o  documenti  delle  altre  parti  o  dei  provvedimenti   giudiziali
    pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli  adempimenti
    o le prestazioni connesse ai suddetti  provvedimenti  giudiziali,  le
    partecipazioni e assistenze relative ad  attivita'  istruttorie,  gli
    atti necessari per la formazione della prova o del mezzo  istruttorio
    anche quando disposto d'ufficio, la  designazione  di  consulenti  di
    parte, l'esame delle corrispondenti attivita'  e  designazioni  delle
    altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle
    altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel
    corso  del  giudizio  compresi  quelli  al  contumace,  le   relative
    richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi
    forma, le dichiarazioni  rese  nei  casi  previsti  dalla  legge,  le
    deduzioni a  verbale,  le  intimazioni  dei  testimoni,  comprese  le
    notificazioni  e  l'esame  delle  relative  relate,  i   procedimenti
    comunque incidentali comprese le querele di falso e  quelli  inerenti
    alla verificazione delle scritture private. Al fine  di  valutare  il
    grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime
    memorie per parte, necessarie o  autorizzate  dal  giudice,  comunque
    denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste
    istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per
    ciascuna parte.  La  fase  rileva  ai  fini  della  liquidazione  del
    compenso quando effettivamente svolta;
      d) per  fase  decisionale:  le  precisazioni  delle  conclusioni  e
    l'esame di quelle delle  altre  parti,  le  memorie,  illustrative  o
    conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito  ed  esame,
    la discussione orale, sia in  camera  di  consiglio  che  in  udienza
    pubblica,  le  note  illustrative  accessorie  a   quest'ultima,   la
    redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la  registrazione
    o pubblicazione del provvedimento conclusivo del  giudizio,  comprese
    le richieste di  copie  al  cancelliere,  il  ritiro  del  fascicolo,
    l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale  del  provvedimento  conclusivo
    stesso; il giudice, nella liquidazione della fase,  tiene  conto,  in
    ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che  non
    rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
      e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la
    disamina  del  titolo  esecutivo,  la  notificazione   dello   stesso
    unitamente  al  precetto,   l'esame   delle   relative   relate,   il
    pignoramento  e  l'esame  del  relativo   verbale,   le   iscrizioni,
    trascrizioni e  annotazioni,  gli  atti  d'intervento,  le  ispezioni
    ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
      f)  per  fase  istruttoria  e  di  trattazione   del   procedimento
    esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa  nella
    lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi  di
    qualsiasi tipo.
      6. Nell'ipotesi di conciliazione  giudiziale  o  transazione  della
    controversia, la liquidazione del compenso  e'  di  regola  aumentato
    fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase
    decisionale fermo quanto  maturato  per  l'attivita'  precedentemente
    svolta.
      7.  Costituisce  elemento  di  valutazione  negativa,  in  sede  di
    liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte  abusive
    tali  da  ostacolare  la  definizione  dei  procedimenti   in   tempi
    ragionevoli.
      8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente
    costituito può essere aumentato fino a un terzo  rispetto  a  quello
    altrimenti liquidabile quando le difese della parte  vittoriosa  sono
    risultate manifestamente fondate.
      9. Nel caso di responsabilità processuale ai  sensi  dell'articolo
    96 del  codice  di  procedura  civile,  ovvero,  comunque,  nei  casi
    d'inammissibilita'  o  improponibilita'  o   improcedibilita'   della
    domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e'  ridotto,
    ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni  esplicitamente  indicate
    nella motivazione, del 50 per  cento  rispetto  a  quello  altrimenti
    liquidabile.
      10. Nel caso di controversie  a  norma  dell'articolo  140-bis  del
    decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere
    aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

                                   Art. 5
     
                Determinazione del valore della controversia
     
      1. Nella liquidazione dei compensi a  carico  del  soccombente,  il
    valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal  presente
    comma - è determinato a norma del codice di  procedura  civile.  Nei
    giudizi  per  azioni  surrogatorie  e  revocatorie,  si  ha  riguardo
    all'entità economica  della  ragione  di  credito  alla  cui  tutela
    l'azione è diretta,  nei  giudizi  di  divisione  alla  quota  o  ai
    supplementi di quota o all'entità dei  conguagli  in  contestazione.
    Quando nei giudizi di divisione la controversia  interessa  anche  la
    massa da dividere, si ha riguardo a  quest'ultima.  Nei  giudizi  per
    pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo  di  norma
    alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto  che  a  quella
    domandata. In ogni caso si ha  riguardo  al  valore  effettivo  della
    controversia, anche in  relazione  agli  interessi  perseguiti  dalle
    parti, quando risulta manifestamente diverso  da  quello  presunto  a
    norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
      2. Nella liquidazione dei compensi  a  carico  del  cliente  si  ha
    riguardo al valore corrispondente all'entità della  domanda.  Si  ha
    riguardo  al  valore  effettivo  della  controversia  quando  risulta
    manifestamente diverso da quello presunto  anche  in  relazione  agli
    interessi perseguiti dalle parti.
      3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione
    a  carico  del  cliente  si   ha   riguardo   all'entita'   economica
    dell'interesse sostanziale che il cliente intende  perseguire;  nella
    liquidazione a carico del  soccombente  si  ha  riguardo  all'entita'
    economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso  la
    decisione. In relazione alle  controversie  in  materia  di  pubblici
    contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato  e'
    rapportato all'utile effettivo o  ai  profitti  attesi  dal  soggetto
    aggiudicatario o dal soggetto escluso.
      4. Nelle cause davanti  agli  organi  di  giustizia  tributaria  il
    valore della controversia è determinato in  conformita'  all'importo
    delle imposte, tasse, contributi  e  relativi  accessori  oggetto  di
    contestazione, con il limite di  un  quinquennio  in  caso  di  oneri
    poliennali.
      5. Qualora il  valore  effettivo  della  controversia  non  risulti
    determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la
    stessa si considererà di valore indeterminabile.
      6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e  a
    questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non  superiore
    a euro 260.000,00, tenuto conto  dell'oggetto  e  della  complessita'
    della  controversia.  Qualora  la  causa  di  valore  indeterminabile
    risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero
    e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza
    degli effetti ovvero dei risultati  utili,  anche  di  carattere  non
    patrimoniale, il suo valore si considera di regola e  a  questi  fini
    entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

                                   Art. 6
     
                Cause di valore superiore ad euro 520.000,00
     
      1. Alla liquidazione dei compensi per  le  controversie  di  valore
    superiore  a  euro  520.000,00  si  applica  di  regola  il  seguente
    incremento percentuale: per le controversie  da  euro  520.000,00  ad
    euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici
    previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le
    controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per
    cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie  di
    valore sino  ad  euro  1.000.000,00;  per  le  controversie  da  euro
    2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento  in  piu'  dei
    parametri numerici previsti per le controversie  di  valore  sino  ad
    euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01  ad  euro
    8.000.000,00 fino al 30 per cento  in  piu'  dei  parametri  numerici
    previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per
    le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino  al  30
    per cento in più dei parametri numerici previsti  per  le  cause  di
    valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo  criterio  puo'  essere
    utilizzato  per  ogni   successivo   raddoppio   del   valore   della
    controversia.

                                   Art. 7
     
                            Giudizi non compiuti
     
      1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi  iniziati  ma
    non compiuti, si liquidano i compensi  maturati  per  l'opera  svolta
    fino   alla   cessazione,   per   qualsiasi   causa,   del   rapporto
    professionale.

                                   Art. 8
     
              Pluralità di difensori e società professionali
     
      1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati,  ciascuno  di
    essi ha diritto nei confronti del cliente  ai  compensi  per  l'opera
    prestata,  ma  nella  liquidazione  a  carico  del  soccombente  sono
    computati i compensi per un solo avvocato.
      2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di  domiciliatario,
    spetta  di  regola  un  compenso  non  inferiore  al  20  per   cento
    dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate  per
    le fasi processuali che lo stesso  domiciliatario  ha  effettivamente
    seguito  e,  comunque,  rapportato  alle  prestazioni   concretamente
    svolte.
      3. Se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di
    avvocati si applica il compenso spettante a un  solo  professionista,
    anche se la prestazione è svolta da più soci.

                                   Art. 9
     
                 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
     
      1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e'  liquidata  di
    regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

                                   Art. 10
     
                 Procedimenti arbitrali rituali e irrituali
     
      1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli  arbitri
    sono di regola dovuti i compensi previsti sulla  base  dei  parametri
    numerici di cui alla tabella allegata.
      2. Agli avvocati chiamati  a  difendere  in  arbitrati,  rituali  o
    irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri
    di cui alla tabella n. 2.

                                   Art. 11
     
                                  Trasferte
     
      1. Per gli affari  e  le  cause  fuori  dal  luogo  ove  svolge  la
    professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della  difesa
    è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso  delle
    spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

    Capo III

    Disposizioni concernenti l'attività penale

                                   Art. 12
     
            Parametri generali per la determinazione dei compensi
     
      1.  Ai  fini  della  liquidazione  del   compenso   spettante   per
    l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza
    e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della  natura,
    della complessità del procedimento,  della  gravita'  e  del  numero
    delle imputazioni, del numero e della  complessita'  delle  questioni
    giuridiche e di  fatto  trattate,  dei  contrasti  giurisprudenziali,
    dell'autorità giudiziaria dinanzi  cui  si  svolge  la  prestazione,
    della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da  esaminare,
    della continuità dell'impegno anche in relazione alla  frequenza  di
    trasferimenti fuori dal luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo
    prevalente, nonchè dell'esito ottenuto  avuto  anche  riguardo  alle
    conseguenze civili e alle  condizioni  finanziarie  del  cliente.  Si
    tiene altresì conto del numero di  udienze,  pubbliche  o  camerali,
    diverse  da  quelle  di  mero  rinvio,   e   del   tempo   necessario
    all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei
    valori medi di cui alle tabelle allegate, che,  in  applicazione  dei
    parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino  all'80
    per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
      2.  Quando  l'avvocato  assiste  piu'  soggetti  aventi  la  stessa
    posizione processuale,  il  compenso  unico  puo'  di  regola  essere
    aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per
    cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento  per
    ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti.  La
    disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero
    delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per  effetto  di
    riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e
    anche quando il professionista difende una parte contro  piu'  parti,
    sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni
    di fatto  o  di  diritto.  Quando,  ferma  l'identita'  di  posizione
    processuale, la prestazione professionale  non  comporta  l'esame  di
    specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto  in  relazione
    ai diversi imputati e in rapporto  alle  contestazioni,  il  compenso
    altrimenti liquidabile per l'assistenza di un  solo  soggetto  e'  di
    regola  ridotto  del  30  per  cento.  Per  le   liquidazioni   delle
    prestazioni svolte in favore di  soggetti  ammessi  al  patrocinio  a
    spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
    115, si tiene specifico conto della  concreta  incidenza  degli  atti
    assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
      3. Il compenso si liquida per fasi. Con  riferimento  alle  diverse
    fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
      a) per fase di  studio,  ivi  compresa  l'attivita'  investigativa:
    l'esame e studio degli atti, le ispezioni  dei  luoghi,  la  iniziale
    ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i
    consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano
    l'attivita'  e  sono  resi   in   momento   antecedente   alla   fase
    introduttiva;
      b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi  quali
    esposti,   denunce   querele,   istanze   richieste    dichiarazioni,
    opposizioni,   ricorsi,   impugnazioni,   memorie,   intervento   del
    responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
      c)  per  fase  istruttoria  o  dibattimentale:  le  richieste,  gli
    scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita'
    istruttorie procedimentali  o  processuali  anche  preliminari,  rese
    anche in udienze  pubbliche  o  in  camera  di  consiglio,  che  sono
    funzionali alla ricerca di mezzi  di  prova,  alla  formazione  della
    prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame
    dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di  reato  connesso  o
    collegato;
      d) per fase decisionale: le difese orali o  scritte,  le  repliche,
    l'assistenza alla discussione delle altre parti  processuali  sia  in
    camera di consiglio che in udienza pubblica.

                                   Art. 13
     
                            Giudizi non compiuti
     
      1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine  per
    qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero  il
    cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i  compensi
    maturati  per  l'opera  svolta   fino   alla   data   di   cessazione
    dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

                                   Art. 14
     
                  Incarico conferito a società di avvocati
     
      1. Se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di
    avvocati si applica il compenso spettante a un  solo  professionista,
    anche se la prestazione è svolta da più soci.

                                   Art. 15
     
                                  Trasferte
     
      1. Per gli affari  e  le  cause  fuori  dal  luogo  ove  svolge  la
    professione   in   modo   prevalente,   all'avvocato   e'   liquidata
    un'indennità di  trasferta  e  un  rimborso  delle  spese,  a  norma
    dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

                                   Art. 16
     
                                Parte civile
     
      1. All'avvocato della  persona  offesa,  della  parte  civile,  del
    responsabile  civile  e  del  civilmente  obbligato  si  applicano  i
    parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

                                   Art. 17
     
                 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
     
      1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e'  liquidata  di
    regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

    Capo IV

    Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale

                                   Art. 18
     
                    Compensi per attività stragiudiziale
     
      1.  I  compensi  liquidati  per  prestazioni  stragiudiziali   sono
    onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

                                   Art. 19
     
            Parametri generali per la determinazione dei compensi
     
      1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle
    caratteristiche, dell'urgenza, del  pregio  dell'attivita'  prestata,
    dell'importanza dell'opera, della natura,  della  difficolta'  e  del
    valore  dell'affare,  della  quantita'  e  qualita'  delle  attivita'
    compiute, delle condizioni  soggettive  del  cliente,  dei  risultati
    conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni
    giuridiche  e  in  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta'
    dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali
    rilevanti, della quantità e del contenuto della  corrispondenza  che
    risulta essere stato necessario intrattenere con  il  cliente  e  con
    altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi  di  cui  alla
    tabella  allegata,  che,  in  applicazione  dei  parametri  generali,
    possono, di  regola,  essere  aumentati  fino  all'80  per  cento,  o
    diminuiti fino al 50 per cento.

                                   Art. 20
     
    Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o  in  concomitanza
                          con attività giudiziali
     
      1. L'attività stragiudiziale svolta prima o  in  concomitanza  con
    l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a
    quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di
    cui alla allegata tabella.

                                   Art. 21
     
                    Determinazione del valore dell'affare
     
      1.  Nella  liquidazione  dei  compensi  il  valore  dell'affare  e'
    determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma -
    a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si  ha  riguardo
    al valore effettivo dell'affare, anche in  relazione  agli  interessi
    perseguiti dalla parte,  quando  risulta  manifestamente  diverso  da
    quello presunto a norma  del  codice  di  procedura  civile  o  della
    legislazione speciale.
      2.  Per  l'assistenza  in  procedure   concorsuali   giudiziali   e
    stragiudiziali si ha riguardo  al  valore  del  credito  del  cliente
    creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.
      3.  Per  l'assistenza  in  affari  di  successioni,   divisioni   e
    liquidazioni si ha riguardo  al  valore  della  quota  attribuita  al
    cliente.
      4.  Per  l'assistenza  in  affari  amministrativi  il  compenso  si
    determina secondo i criteri  previsti  nelle  norme  dettate  per  le
    prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale  del
    cliente.
      5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha  riguardo
    al valore delle  imposte,  tasse,  contributi  e  relativi  accessori
    oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso  di
    oneri poliennali.
      6.  Qualora   il   valore   effettivo   dell'affare   non   risulti
    determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati  lo
    stesso si considera di valore indeterminabile.
      7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola  e
    a questi fini  di  valore  non  inferiore  a  euro  26.000,00  e  non
    superiore a  euro  260.000,00,  tenuto  conto  dell'oggetto  e  della
    complessita'  dell'affare  stesso.  Qualora   il   valore   effettivo
    dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto,  per  il
    numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per  la
    rilevanza degli effetti e dei risultati utili  di  qualsiasi  natura,
    anche non patrimoniale, il suo valore si  considera  di  regola  e  a
    questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

                                   Art. 22
     
                Affari di valore superiore a euro 520.000,00
     
      1.  Alla  liquidazione  dei  compensi  per  gli  affari  di  valore
    superiore  a  euro  520.000,00  si  applica  di  regola  il  seguente
    incremento percentuale: per gli affari da  euro  520.000,00  ad  euro
    1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
    le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli  affari  da
    euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00  fino  al  30  per  cento  dei
    parametri numerici previsti per le controversie  di  valore  sino  ad
    euro 1.000.000,00; per  gli  affari  da  euro  2.000.000,01  ad  euro
    4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
    le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per  gli  affari
    da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30  per  cento  dei
    parametri numerici previsti per le controversie  di  valore  sino  ad
    euro 4.000.000,00;  per  gli  affari  di  valore  superiore  ad  euro
    8.000.000,00, fino al 30 per cento dei  parametri  numerici  previsti
    per gli affari di valore  sino  ad  euro  8.000.000,00;  tale  ultimo
    criterio può essere utilizzato per  ogni  successivo  raddoppio  del
    valore dell'affare.

                                   Art. 23
     
              Pluralità di difensori e società professionali
     
      1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera
    nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i  compensi  per
    l'opera prestata.
      2. Se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di
    avvocati si liquida il compenso spettante a un  solo  professionista,
    anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

                                   Art. 24
     
                 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
     
      1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e'  liquidata  di
    regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

                                   Art. 25
     
                       Incarico non portato a termine
     
      1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi  iniziati
    ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera  svolta
    fino   alla   cessazione,   per   qualsiasi   causa,   del   rapporto
    professionale.

                                   Art. 26
     
                   Prestazioni con compenso a percentuale
     
      1. Per le prestazioni in adempimento di  un  incarico  di  gestione
    amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola
    liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5  per
    cento, computata sul valore dei beni amministrati,  tenendo  altresi'
    conto  della  durata  dell'incarico,   della   sua   complessita'   e
    dell'impegno profuso.

                                   Art. 27
     
                                  Trasferte
     
      1.  All'avvocato,   che   per   l'esecuzione   dell'incarico   deve
    trasferirsi fuori  dal  luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo
    prevalente,  e'  liquidato  il  rimborso  delle  spese  sostenute   e
    un'indennità di trasferta. Si tiene conto del  costo  del  soggiorno
    documentato dal professionista, con il limite di un  albergo  quattro
    stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10  per  cento
    quale rimborso delle spese accessorie; per le spese  di  viaggio,  in
    caso  di   utilizzo   di   autoveicolo   proprio,   e'   riconosciuta
    un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del  costo  del
    carburante  al  litro,  oltre  alle  spese  documentate  di  pedaggio
    autostradale e parcheggio.

    Capo V

    Disciplina transitoria ed entrata in vigore

                                   Art. 28
     
                           Disposizione temporale
     
      1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
    liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

                                   Art. 29
     
                              Entrata in vigore
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Roma, 10 marzo 2014
     
                                                     Il Ministro: Orlando
     
    Visto, il Guardasigilli: Orlando

    Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014, n. 928

     

    Tariffe nel pdf allegato, da G.U.


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