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Ufficiali giudiziari    

Pignoramenti e documentazione fotografica

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante rappre sentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, dete rminandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo
31.03.2014 - pag. 89628 print in pdf print on web

D

Destinatari Ministero destinatario;

• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Attuale delegato a rispondere;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/02/2014 Stato iter;

IN CORSO

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00621 presentato da BAZOLI Alfredo testo di Venerdì 7 febbraio 2014, seduta n. 169 BAZOLI e AMODDIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che;

il primo comma dell'articolo 518 codice di procedur a civile dispone:

«L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonchè il loro stato, mediante rappre sentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, dete rminandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal cr editore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione»;

da quanto sopra si evince l'obbligatorietà de lla rappresentazione fotografica o audiovisiva nell'espropriazione in cui l'ufficiale giudiziari o è l'artefice del pignoramento, trattandosi, in conformità con i commentatori della riforma e c on le prassi applicative degli uffici ai quali quest'ultima si è manifestamente ispirata, di una modalità esclusiva di formazione di quel particolare atto, consistente nel pignoramento di beni mobili: moda lità destinata a conferire certezza al contenuto dell'atto, nonchè efficac ia del processo esecutivo mobili are che su quello si fonda, per l'impossibilità di dubbi o di condotte illegittime;

il coordinatore UNEP di Napoli, con nota prot. n. 5 dell'11 gennaio 2014, aventi ad oggetto rappresentazione fotografica ed audiovisiva dei be ni pignorati, ha dato di sposizioni ai funzionari UNEP e agli ufficiali giudiziari circa il com portamento da assumere nell'esecuzione dei pignoramenti ed ha disposto, tra l'altro, quanto segue: «Appare opportuno, qualora la parte, benchè notiziata ab initio dell'obbligo di fornire il fotografo, non vi provveda bisogna recarsi sul luogo dell'esecuzione (il debitore ben potrebbe onorar e il suo debito pagando a mani dell'ufficiale giudiziario) e dare atto dell'impossibilità di de scrivere i beni da sottoporre a pignoramento per inattività della parte. Infatti rile va questa dirigenza che la descrizi one fotografia e/o audiovisiva è la sola prevista dall'articolo 518 c.p.c. e che, pertan to, non vi sono forme alternative alla stessa che è assolutamente necessaria, come evidenziato in pr ecedenti disposizioni. La riproduzione fotografica e/o audiovisiva, giusti i rilievi dell'ispettorato generale, non deve essere mai fatta personalmente dall'ufficiale giudiziario proceden te. Qualora gli utenti non mettano a disposizione il fotografo e/o il cineoperatore, signori Funzionari UNEP ed Ufficial i Giudiziari, recatisi sul posto per eseguire il pignoramento, diano atto di tale mancanza e restit uiscano gli atti all'ufficio perchè li metta a disposizione dei richiedenti. Qualora questi ultimi, benchè reiteratamente notiziati circa le attività di propria competenza, ripresentassero la richie sta di pignoramento senza provvedere a quanto richiesto, i signori Funzionari UNE P ed Ufficiali Giudiziari, sec ondo quanto indicato dal superiore Ministero, solleveranno incidente di esecuzione perchè il G.E. dichiari improcedibile l'esecuzione;

il preposto ufficio esecuzione dell'UNEP di Napoli con nota del 13 gennaio 2014 ha disposto, tra l'altro, che «i Funzionari UNEP e/o Ufficiali Gi udiziari che non si attengono alle disposizioni date dall'Ufficio in conseguenza delle istruzioni impa rtite dal superiore Minist ero violino, di fatto, le norme del codice disciplinare»;

il Ministero della giustizia con nota di ris posta, prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA del 24 ottobre 2012 a firma del direttore generale indirizzata al presidente della corte di appello di Campobasso (rif. prot. n. 3975 del 13 agosto 2012) e per conoscen za all'Ispettorato generale del Ministero della giustizia ha disposto, per la rappr esentazione fotografica di cui al l'articolo 518 del c.p.c. tra l'altro con richiamo all'articolo 610 del codice di proce dura civile, che non ha niente a che vedere con l'istituto del pignoramento, in quanto non è una norma dell'espropriazione ma attiene solo ed esclusivamente all'esecuzione per consegna e rila scio di cui all'articolo 605 e seguenti del c.p.c, quanto segue: «Quest'Amministrazione è già intervenuta con le indica zioni contenute nelle circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 («Rifo rma delle esecuzioni mobiliari – Legge 24 febbraio 2006 n. 52, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2006, n. 49 – Modifiche rilevanti aventi riflesso sull'attività dell'ufficiale gi udiziario), e prot. n. 6/491 /035/2010/CA del 26 marzo 2010 («Esecuzione del pignoramento mobiliare – Moda lità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati»), consultabili ne lla sezione intranet del sito web di questo Ministero;

premesso che la prescrizione normativa di cui all'articolo 518, comma 1, c.p.c. richiede tra le modalità attuative del pignorame nto mobiliare che la descrizione delle cose pignorate avvenga «mediante rappresentazione fotografica ovvero altr o mezzo di ripresa audiovisiva», nel caso in cui tale rappresentazione sia ritenuta assolutamente necessaria l'uffici ale giudiziario, ove il creditore procedente non abbia assicurato la propria disponi bilità a pagare l'operatore fotografico, potrà sollevare incidente di esecuzi one ai sensi dell'articolo 610 c .p.c., chiedendo «i provvedimenti temporanei occorrenti» riguardo al conferimento dell'incarico al professionista (fotografo) e alle modalità della immediata liquidazione delle spese de lla prestazione d'opera all'atto della consegna del referto fotografico da allega re al verbale di pignoramento.

Pertanto, i suddetti provvedimenti potranno rendersi necessari per l'attuazione in concreto della rappresentazione fotografica dei beni staggiti e di conseguenza per il prosieguo della procedura esecutiva, soprattutto in consid erazione degli oneri di pagame nto della prestazione che devono essere assicurati dalla parte procedente nei termin i sopra indicati (anche nei ricorsi di lavoro) ed a prescindere dall'esito (che può essere negativo nel ca so in cui in sede di accesso al domicilio della parte esecutata, lo si rinvenga chiuso).

Si prega di portare a conoscenza del Presidente de l Tribunale di Larino il contenuto della presente nota, affinchè renda edotti del medesimo i dirigen ti dell'Ufficio NEP in sede e di quello presso la Sezione distaccata di Termoli»;

l'ufficiale giudiziario, nell'esecu zione dei pignoramenti può avvalersi, per le foto, di ausiliari (articolo 68 cpc) – se non ricorre allo stimatore ex articolo 518 comma 2 – e le relative spese sono liquidate dal tribunale in ba se alle disp. att. cpc;

le note innanzi citate si fondano su interpretazi oni del tutto innovative, ma decisamente opinabili e criticabili della novella del 2006, che potrebbero rallentare notevolmente le operazioni esecutive, danneggiando i creditori oltre che l'immagine dell'amministrazione giudiziaria –;

quali iniziative intenda adottare per ricondurre nell'ambito della stre tta osservanza del dettato della normativa le iniziative di singoli uffici NEP, come quelle appe na ricordate, ribadendo che è illegittimo vietare all'ufficiale giudiziario procedente di eseguire la riproduzione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, costituendo essa elemento form ale indefettibile del verbale di pignoramento;

in particolare, se il Ministr o, accertato quanto in premessa, in tenda assumere iniziative affinchè siano rimossi, a tutela dell'immagine dell'ammi nistrazione della giustizia, con provvedimento immediato e se del caso in via di autotutela o con qualunque mezzo ritenuto opportuno, gli effetti delle note sopra ricordate, al fine di ripristinare la stretta legalità nelle procedure di pignoramento sia nell'UNEP di Napoli che su tutto il territorio nazionale;

se, al fine di evitare il ricorso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del c.p.c o allo stimatore di cui all'articolo 518, comma 2, cpc, o essere di peso al creditore procedente per le ovvie difficoltà e per ragioni di economia processuale, intenda predisporre una iniziativa normativa con la quale si riconosca, anche forfettariamente, all'ufficiale gi udiziario, un compenso a car ico della parte istante per l'espletamento di tale attivita', così come avviene, in materia di rimborso dell'indennità di trasferta, ex articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 trasfuso nel testo unico delle spese di giustizia, posto che ta le sistema consentirebbe una più celere attività di espropriazione da parte degli ufficiali giudizia ri e funzionari UNEP nonchè un risparmio notevole per il creditore istante. (3-00621)


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31.03.2014 Spataro

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