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Affitti
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Sui limiti di pagamento in contanti dei canoni degli affitti.
Il Ministero del Tesoro precisa che il limite resta fissato in 999,99 euro
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Il Ministero del Tesoro precisa che il limite resta di 999,99 euro, non altri. Ecco la motivazione: "Per le predette finalità, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione. "D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante - e di altri titoli di pagamento al portatore - e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato. "Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti" 05.03.2014 Spataro Mef ![]()
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