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Relazioni 2014-02-14 - Pdf - Stampa

Avv. Italo BRUNO: La tutela del terzo trasportato nell'ambito della responsabilità civile da circolazione stradale

Giudice di pace di Pozzuoli (NA) - Relazione tenuta all'evento formativo promosso dalla Commissione per la "Responsabilità Civile" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Fonte: Avv. Italo BRUNO

 

L

L'avv. Italo Bruno invia questa relazione da lui tenuta  all'evento formativo promosso dalla Commissione per la "Responsabilità Civile" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Grazie ancora volta per aver scelto di condividere le sue riflessioni con i lettori del web. Grazie.

Le decisioni da lui pubblicate su Ricercagiuridica.com sono qui disponibili.

 

“LA TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO NELL’AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE STRADALE”   

Prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice delle Assicurazioni, la precedente disciplina (Legge 990/69) non considerava terzi i soggetti trasportati e, conseguentemente, li escludeva dai benefici dell'assicurazione obbligatoria. Successivamente, la Legge n. 39/1977, modificando il regime precedente, estendeva la tutela anche ai trasportati, fatte salve alcune categorie di persone, quali quelle che avevano la disponibilità giuridica o di fatto del veicolo - il proprietario o il conducente qualora trasportato - e quelle che si trovavano in rapporto di parentela con questi, come il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli affiliati e gli altri parenti entro il terzo grado.

Tralasciamo di specificare la figura del terzo trasportato nella precedente normativa  e concentriamoci sulla attuale, così come disciplinata dal D.lgs 209/05.

In base a quanto disposto dall'art. 122, comma secondo, del Codice delle Assicurazioni: "l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
     
L’evoluzione nella disciplina del risarcimento dei danni del terzo trasportato culmina, tuttavia, nell'art. 141, del nuovo Codice delle Assicurazioni: "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148".
Alla luce di tale norma, dunque, la proponibilità dell'azione che il terzo trasportato può esperire nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo su cui viaggiava è subordinata, in primo luogo, alla sussistenza di un danno (sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale) e di un sinistro. La norma precisa, tuttavia, che il risarcimento da parte della compagnia assicurativa del vettore è contenuto nei limiti del massimale di legge (€ 774.685,35). Conseguentemente, l'eventuale maggior danno potrà essere richiesto dal trasportato alla compagnia assicurativa del responsabile civile (veicolo antagonista e non quello del vettore).

Prima questione da affrontare è quella scaturente dall’interpretazione del primo comma “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”.
Dobbiamo  osservare,  al riguardo,  che sono sorte serie difficoltà interpretative in ordine alla reale portata applicativa della norma poiché vi sarebbe una contraddizione tra l’affermare che l’impresa di assicurazione del vettore risponde “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” e l’aggiungere che l’impresa di assicurazione del vettore risponde “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, soprattutto in considerazione del fatto che dottrina e giurisprudenza hanno costantemente affermato che nel caso fortuito (inteso come: evento interruttivo del nesso causale, esterno alla sfera di controllo del soggetto cui si imputa il danno, imprevedibile ed inevitabile che inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo della persona cui si attribuisce l’evento dannoso, rende inevitabile il verificarsi dell’evento stesso, ponendosi come unica causa efficiente di esso) rientra anche il fatto del terzo, cioè l’ipotesi di colpa esclusiva del conducente di altro veicolo (es. nel caso del tamponamento).

Dalla ricomprensione del fatto del terzo nella nozione di caso fortuito conseguirebbe l’inapplicabilità dell’articolo 141 alle ipotesi di colpa esclusiva del conducente del veicolo antagonista.

Sono state formulate due diverse interpretazioni della norma.
Secondo una prima interpretazione che ricomprende il fatto del terzo nella nozione di caso fortuito, l’articolo 141 non è applicabile nei casi in cui la responsabilità esclusiva del sinistro è addebitabile al conducente del veicolo antagonista. L’obbligo di risarcimento esclusivo a carico dell’impresa di assicurazione del vettore è condizionato alla sussistenza quanto meno di una responsabilità concorsuale di quest’ultimo. La responsabilità risarcitoria a carico dell’assicuratore del vettore sarebbe presunta fintantoché non riesca a provare il caso fortuito, includendo in esso anche il fatto del terzo. L’impresa del vettore non sarebbe tenuta al risarcimento se dimostra che il sinistro è dovuto interamente alla responsabilità del conducente dell’altro veicolo coinvolto.

Secondo l’altra interpretazione, non vi è contrasto tra i due incisi “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” e “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, ma si tratta di una imprecisione nella stesura del testo della legge. La volontà del legislatore, anche se esplicitata in modo non chiaro, sembrerebbe quella di escludere che il fatto del terzo, consistente nella colpa esclusiva di un altro conducente, possa rilevare ai sensi del primo comma dell’articolo 141. In base a questa impostazione il fatto del terzo non rientra nella nozione di caso fortuito, per cui l’impresa di assicurazione del vettore è comunque tenuta a risarcire il danno subito dal terzo trasportato anche nel caso di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, con la possibilità, in tale ipotesi, di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile civile come previsto dal quarto comma della stessa norma.

La tesi preferibile è la seconda perché più aderente alla ratio legis, allo scopo che il legislatore tendeva a perseguire con l’elaborazione di una norma diretta ad agevolare il terzo passeggero. Diversamente opinando, la nuova disposizione sarebbe inutile e peggiorativa rispetto alla normativa preesistente.

Secondo questa tesi, il danno subito dal terzo trasportato deve essere sempre risarcito dall’impresa del vettore, sia nel caso in cui il proprio assicurato non ha alcuna responsabilità nella causazione del sinistro  (essendo addebitabile al conducente del veicolo antagonista la responsabilità esclusiva), sia nel caso in cui il proprio assicurato ha concorso nella causazione del sinistro.
Si deve precisare, però, che il risarcimento del danno può essere ridotto nel caso di eventuale corresponsabilità del terzo danneggiato (es. per non aver indossato le cinture di sicurezza, per essere uscito dal veicolo in corsa).

Più complessa la questione relativa alla circolazione prohibente domino.

L’articolo 141, per effetto di quanto previsto al terzo comma dell’articolo 122 del citato decreto legislativo, non trova applicazione nelle ipotesi in cui il trasportato viaggia su di un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario o dei soggetti equiparati a quest’ultimo.

Il terzo comma dell’articolo 122 stabilisce che l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica scurezza, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d, che, in tale ipotesi, pone a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada l’obbligazione risarcitoria, con il limite previsto dal secondo comma del citato articolo 283 che circoscrive il risarcimento ai danni, sia a cose sia alla persona, cagionati ai terzi non trasportati, ai trasportati contro la propria volontà ed ai terzi trasportati inconsapevoli della circolazione illegale.
Pertanto, nel caso in cui la circolazione ha avuto luogo contro la volontà del proprietario o dei soggetti equiparati a quest’ultimo, l’obbligazione risarcitoria si sposta interamente dall’impresa di assicurazione del vettore in capo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con il limite previsto dal secondo comma dell’articolo 283, che, si ripete, circoscrive l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada statuendo che il risarcimento è dovuto a coloro che sono trasportati contro la propria volontà, ed ai trasportati inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

In merito,  la 3^ Sezione Civile dellla Cassazione,  con la sentenza  n.  3296 del 12/02/13    ha precisato:
 
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la responsabilità dell'assicuratore è legittimamente predicabile a condizione che venga affermata la responsabilità dell'assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 2054, comma terzo, ultima parte, del codice civile), ma non può, del pari, trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata (ex art. 1, comma terzo, della legge n. 990 del 1969) alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà. (Fattispecie disciplinata "ratione temporis" dalla suddetta legge n. 990 del 1969).

Proprietario terzo trasportato.

Secondo una tesi più restrittiva non è ricompreso nella nozione di terzo trasportato il proprietario del veicolo che ha subito danni in qualità di trasportato.
I sostenitori di tale tesi, muovendo dal presupposto che la disciplina introdotta dall’articolo 141 non è l’unico obbligatorio strumento di tutela del terzo trasportato, ma un rimedio che si aggiunge a quelli ordinari, ritengono che la limitazione soggettiva dell’ambito di applicazione della norma, con riferimento al proprietario che ha subito danni in qualità di trasportato, non sarebbe contraria né ai principi comunitari, né a quelli del codice delle assicurazioni, in quanto il proprietario trasportato potrebbe utilizzare la procedura ordinaria.
Secondo una nozione più ampia, conforme ai principi comunitari, anche il proprietario del veicolo che ha subito danni in qualità di trasportato rientra nella nozione di terzo trasportato.
Autorevole dottrina ha evidenziato come un’eventuale esclusione del proprietario che riporti un danno viaggiando quale trasportato sul suo veicolo dai benefici accordati dall’articolo 141 del codice delle assicurazioni non sarebbe in linea con la posizione della Corte di Giustizia della Comunità Europea che, con la sentenza del 30 giugno 2005, resa nel procedimento C- 537 / 2003, ha affermato che, per quanto riguarda i danni alla persona, il proprietario dell’autoveicolo …. in quanto passeggero non è escluso dal beneficio del risarcimento.   
La giurisprudenza Italiana,  con la sentenza della 3^ Sezione Civile  della Cassazione n. 19963 del 30/08/2013, ha precisato:
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente (clausola di guida esclusiva).

Su questi presupposti, in una mia sentenza depositata il 30 marzo 2011 esprimevo la seguente massima:
- il terzo trasportato può agire ai sensi dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno ai sensi dell’art. 2054 c.c. e della sua Compagnia di assicurazione con l’azione diretta di cui all’art. 144 e, nel caso di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, veicolo o natante scoperto di assicurazione e veicolo o natante assicurato presso una impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente,  con l’azione di cui all’art. 283 stesso codice.
Ciò alla luce delle ordinanze della Corte Costituzionale che, ha sempre ribadito il seguente principio:
- la norma di cui all’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Ordinanze n. 205/08, n. 441/08, n.191 e n.201 del 2009, n.85/10).

In definitiva, il terzo trasportato danneggiato ha, oggi, nel nostro ordinamento una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità ed esigenze. Se il terzo trasportato vuole citare in giudizio il solo responsabile civile può azionare lo strumento generale dell’art. 2054 c.c., se invece , unitamente a questo, ha intenzione di coinvolgere anche la compagnia di assicurazione ha a disposizione l’azione diretta ex. art. 144 d.lg. n. 209/2005, mentre se ha interesse ad avere un risarcimento più celere senza accertamento delle colpe dei conducenti può invocare l’art. 141 codice delle assicurazioni private. E’ evidente, quindi, che l’art. 141 del d.lgs. 209/05, lungi dall’indebolire la posizione del danneggiato e dal precludergli la possibilità di avere come legittimato passivo anche il responsabile civile, concede al terzo trasportato, nel quadro generale delle azioni esperibili, una ulteriore opzione per tutelare la propria posizione, la quale, però, se azionata, preclude la possibilità di citare nel relativo procedimento il responsabile civile.

In un’altra mia sentenza del 6 aprile 2009 mi esprimevo nel seguente modo:
                                                                                                                                               “la norma di cui all’art. 141 C.d.A. presuppone, ai fini della sua applicabilità, che il sinistro si sia verificato tra almeno due veicoli. La necessità di tale requisito, oltre che dal tenore letterale della norma, è avvalorata dalla possibilità per la compagnia di assicurazione che liquida il risarcimento di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché della previsione che l’impresa di assicurazione di quest’ultimo può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”.

Sul punto occorre fare una precisazione, in quanto viene impropriamente utilizzato il termine “ rivalsa ”, ma tale azione si configurerà come azione di regresso ex articolo 1299 c.c. nel caso in cui è configurabile un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ovvero come azione di surrogazione legale ex articolo 1203 c.c. nel caso in cui la colpa esclusiva nella causazione del sinistro è da addebitare al conducente del veicolo diverso da quello sul quale viaggiava il trasportato danneggiato.

Questioni procedurali

Riguardo  alla disciplina relativa alla fase stragiudiziale ed all’azione diretta del terzo trasportato si applicano le disposizioni del Capo IV del codice delle assicurazioni, in quanto compatibili, in virtù dell’espresso richiamo operato dal terzo comma dell’articolo 141. La disciplina è identica a quella stabilita in via ordinaria dal combinato disposto degli articoli 144, 145 e 148, eccezion fatta per la diversa individuazione dell’impresa legittimata dal lato passivo, osservandosi che l’articolo 141 al secondo comma si riferisce alla procedura stragiudiziale ed al terzo comma all’azione diretta.

Il secondo comma dell’articolo 141, in riferimento alla procedura stragiudiziale, dispone che:  “per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148”.

Dal richiamo espresso degli articoli 145 e 148 si evince che la richiesta di risarcimento deve contenere tutti i requisiti richiesti dalla legge e deve essere inviata dal trasportato all’impresa di assicurazione del vettore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata dalla documentazione prevista dal citato articolo 148.

Venendo alle conclusioni giuridiche del discorso sin qui effettuato, a mio modesto avviso, la funzione dell’azione 141 cod. ass. per come sopra ricostruita nell’ambito del nuovo sistema di risarcimento diretto comporta:

  1. a) che è inammissibile discutere nel processo introdotto ex art. 141 della “responsabilità” in concreto tra i conducentiproprietari dei veicoli coinvolti. Ciò nei limiti e nei termini sopra esposti, in particolare anche quando il convenuto alleghi la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista ovvero una corresponsabilità tra i veicoli;
  2. b) che è onere del danneggiato terzo trasportato allegare e provare il fatto storico “sinistro stradale” e la sua qualità di trasportato. Deve invece solo allegare l’esistenza della responsabilità esclusiva dell’uno o dell’altro conducente ovvero la corresponsabilità di entrambi ex artt. 2043 e 2054 c.c. E’ poi onere dell’ente assicurativo del vettore allegare e provare “il caso fortuito” richiesto dalla norma (ad esempio che il sinistro è in realtà addebitabile ad un improvviso allagamento o frana sulla sede stradale) ovvero altra situazione di fatto o di diritto o processuale comportante ad esempio l’improponibilità della domanda oppure il rigetto in radice della domanda svolta dal trasportato – rigetto che, si ripete, non può basarsi sul solo merito delle responsabilità in concreto dei conducentiproprietari dei veicoli. Ovvero, ancora,  allegare e provare che l’evento dannoso oppure le sue conseguenze lesive sono derivate in tutto o in parte dal fatto proprio del terzo trasportato: ad esempio mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza; oppure altro possibile comportamento negligente o imprudente del soggetto stesso danneggiato; in tali casi infatti il concorso colposo o doloso del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. vale a ridurre in radice – ed in favore di tutti gli enti assicurativi coinvolti e dei loro assicurati – il riconoscimento in tutto o in parte del risarcimento del danno e l’omissione di accertamento sul punto si risolverebbe da lato in una inammissibile violazione del diritto di difesa dei convenuti e dall’altro in un corrispondente arricchimento senza causa del danneggiato. Ciò, tra l’altro, con verosimili notevoli difficoltà di successivo recupero delle somme improvvidamente liquidate; e senza che possa validamente esercitarsi il diritto di rivalsa trattandosi di importo non dovuto in radice;
  3. c) che l’azione 141 non è esclusiva ma è compatibile con l’esercizio della concorrente ma diversa azione ex art. 144 cod. ass.  e della generale azione ex art. 2043 – 2054 cod. civ. nei modi e nei sensi sopra spiegati;
  4. d) che l’art. 141 significativamente prevede che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV” (artt. 143 e ss. attinenti le “procedure liquidative”). Dunque, il legislatore segnala all’interprete l’esistenza di una diversità tra l’azione 141 e l’azione 144 ed ammette l’applicazione della disciplina dell’art. 144 “in quanto compatibile”. In tale prospettiva va rilevato che deve escludersi – contrariamente alla tesi sostenuta da altri commentatori che ritengono che nell’azione in questione si debba procedere all’accertamento della responsabilità e che vi sia un generale ponte giuridico tra l’azione 141 e l’azione 144 – sia il litisconsorzio necessario sia il litisconsorzio facoltativo nei confronti del responsabile del danno, litisconsorzio invece richiesto dalla generale azione ex art. 144;
  5. e) che è ammissibile l’intervento in giudizio dell’assicuratore del responsabile del danno. Come più sopra evidenziato (l’art. 36 nono comma della CARD ha previsto che l’assicuratore del vettore evocato in giudizio debba dare notizia all’assicuratore del responsabile del danno della data della prima udienza del processo nel caso in cui il valore della domanda di danni superi i 25.000 euro). E lo stesso art. 141 comma terzo cod. ass. ammette detto intervento volontario. Può discutersi del fatto se l’intervento possa avvenire al solo scopo di dichiarare l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato e dunque di estromettere l’assicuratore del vettore oppure se possa esservi un intervento non finalizzato solo a tale scopo.

A mio parere va accolta la seconda opzione interpretativa: ed invero, già l’art. 141 non pone espressamente detto collegamento necessario tra intervento ed estromissione, ammettendo sia l’intervento volontario (“può intervenire”) sia la ulteriore volontà eventualmente dichiarata dall’interveniente: “…e può estromettere…”. Ed a ben vedere l’opportunità dell’intervento – volontario o su ordine del giudice ex artt. 105 comma due, 106 e 107 cod. proc. civ. - può discendere anche dal fatto che detto ente assicuratore è in possesso di informazioni e di elementi utili sia in punto di fatto sia in termini probatori idonei a contrastare la domanda del terzo trasportato non già sotto il profilo – si ripete, inammissibile - della responsabilità dell’uno o dell’altro veicolo bensì sotto il diverso ma non certo meno rilevante profilo dell’accertamento del quantum risarcibile e della sua liquidazione. E, d’altra parte, l’ente assicuratore del vettore potrebbe scegliere la contumacia ingenerando così, vieppiù, l’interesse dell’assicuratore del responsabile del danno ad intervenire nel processo per sostenere le ragioni utili a limitare la domanda attorea anche solo sotto il limitato profilo – ma non meno rilevante in tanti casi concreti – del “quantum” richiesto.
E, va ancora considerato che, soprattutto quando i danni alla persona del trasportato sono gravi, ben possono introdursi nel processo significative questioni economiche e giuridiche relative al nesso causale tra lesioni e postumi ed all’esistenza di preesistenze patologiche non connesse in alcun modo al sinistro in questione nonché, ancora, all’esistenza ed alla misura del danno patrimoniale patito per dedotta perdita totale o parziale di redditi economici pregressi stabilizzati ovvero futuri in ragione dei postumi permanenti derivati. Un tale intervento in causa non pregiudica le finalità della norma 141 in quanto dette questioni sono comunque direttamente rilevanti rispetto all’accoglimento o meno della domanda attorea e non costituiscono fatti estranei all’oggetto del giudizio.

Per finire, passiamo in rassegna alcune sentenze della Cassazione in materia:

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19492 del 21/9/07 ha precisato:

- La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali, nella specie, i responsabili di un sinistro stradale nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto
    
 Cass.. Sez. 3, Sentenza n. 8292 del 31/3/08 ha precisato:
- Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ.. Tale principio non subisce deroghe nell'ipotesi in cui il vettore corresponsabile del sinistro sia anche il genitore e legale rappresentante del trasportato minorenne, ed abbia proposto la domanda di risarcimento in nome e per conto di quest'ultimo: in tale ipotesi, pertanto, l'eventuale concorso di colpa del genitore conducente del veicolo è inopponibile al minore trasportato su esso;

Omesso uso delle cinture di sicurezza:

Nel caso in cui il passeggero di un veicolo, in seguito a sinistro stradale non ascrivibile a colpa del conducente, riporti un danno alla salute a causa dell'omesso uso delle cinture di sicurezza, di tale danno può essere chiamato a rispondere (eventualmente in concorso col danneggiato stesso, ex art. 1127 c.c.) il conducente del veicolo, per avere iniziato la marcia nonostante i passeggeri non avessero le cinture di sicurezza allacciate. In particolare, Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di renitenza, anche
a rifiutarne il trasporto o sospendere la marcia, ciò a prescindere dall'obbligo a carico di chi deve far uso della detta cintura. Pertanto il conducente è responsabile, in concorso col passeggero, dei danni subiti da quest'ultimo in conseguenza nel mancato uso della cintura di sicurezza.
 
Già Cass. Sez.  3, Sentenza n.  4993 del 11/03/2004  aveva precisato:  

Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 cod. civ., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cod. civ., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, nè ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il 30 per cento del concorso di colpa del trasportato e il 20 per cento del concorso del conducente, dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture di sicurezza aveva avuto un'efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso subito dal trasportato pari al 50 per cento).

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Italo BRUNO
Napoli, 11 Febbraio 2014


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