Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione – Atti impugnabili – Preavviso di fermo – Impugnabilità –


2014-02-02
abstract: Cassazione sentenza n. 1266 del 22.1.2014

Segnalato da Franco Ionadi


Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 602 del 1973, ex  art.  86,  che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di  natura  tributaria  è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in  una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo  contribuente,  destinatario  del  provvedimento  di   fermo,   una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100  c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale  per  il  controllo della  legittimità  sostanziale  della  pretesa  impositiva.

 NOTA: nel rigettare, sul punto, il ricorso dell’agenzia delle entrate, la Cassazione dichiara di aderire all’indirizzo per cui sussiste l’interesse a ricorrere allorquando il contribuente venga comunque a conoscenza di una ben definita pretesa fiscale. E, a tal proposito, richiama espressamente le sentenze n. 21045/2007 (impugnabilità dell’avviso bonario)  e n. 27385/2008 (impugnabilità della visura catastale ottenuta a richiesta di parte).


2014-02-02 Segnalato da Franco Ionadi








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