"Piero Angela continuerà a vivere in tutti quelli che cercano l'eccellenza. E ora facciamo ognuno di noi la nostra parte" - Alberto Angela
Legge elettorale
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Il testo unificato di riforma della legge elettorale - italicum
Pressioni da ogni dove, premi di maggioranza incredibili e eccezioni straordinarie. Sostanzialmente si ripete la situazione che porto' Calamandrei alla protesta contro la riforma elettorale scritta tutta a vantaggio della DC.
L'idea che le elezioni possano portare semplicemente ad un cambiamento rifugge da ogni proposta. Ma soprattutto, notatelo, nulla si dice sulla vergogna delle liste civetta, fatte per raccogliere decimali di voti per aumentare il peso dell'unico gruppo al quale poi, effettivamente, appartengono. Infine incredibilmente i giornali riesco persino a citare sondaggi favorevoli a questo testo la cui lettura nulla ha a che vedere con il dovere di chiarezza e comprensibilita' da parte dei cittadini. E' la conferma che gran parte di questo stallo sta nell'incapacita' della stampa di informare e nell'incapacita' dei riformatori di trovare un canale di massa di comunicazione (non internet) dove comunicare i propri commenti.
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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2014
162.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470). PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE Art. 1. 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente: 2. All'articolo 2 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente comma: 3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente: «Art. 13. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale». 7. all'articolo 14, comma primo del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni: 8. dopo l'articolo 14-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente: «Art. 14-ter. 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo». 9. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni 10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale”; 13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: 14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: 15. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: 16. All'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni: 17. L'articolo 85 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato. «Art. 93-ter 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata. «Art. 93-quater 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: 2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (49). 22. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013. Art. 2. 1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti: 2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole “nelle circoscrizioni regionali” sono sostituite con le seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione». «Art. 7-bis. 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo presidente.». 5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: 6. L'articolo 15 è sostituito dal seguente: “Art. 15. 1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: 7. La Rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: “Delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale”. 2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10). 4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista. 9. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente: 10. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato. 25.01.2014 Spataro Camera Link: http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&me
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