Approvate aggravanti per lo stalking nella legge detta femminicidio in attesa di pubblicazione:
"a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;"
"b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma»."
Art. 612-bis Atti persecutori
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque (3) anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato (2) o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici(2). La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile (2). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.
(2) Articolo così modificato dall'art. 1 comma 3 lett. a e b del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93
(3)Articolo cosi modidicato dalla decreto legge 1 luglio 2013 n. 78